Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30263 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.R. in proprio e nella sua qualità di procuratore

speciale di G.M., + ALTRI OMESSI

tutti eredi legittimi ed aventi

diritto di G.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G.B. MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell’avvocato SEGARELLI UMBERTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANETTI ROLANDO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, C.N., C.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1017/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

18.11.09, depositata il 20/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione: 1 – La sentenza impugnata (App. Brescia 20 novembre 2009), confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello proposto dagli odierni ricorrenti, ritenendo: 1.

genericamente lamentata la mancata considerazione della componente esistenziale del danno morale, senza indicazione di elementi di fatto da cui dedurre specifiche situazioni di disagio e difficoltà esistenziali ulteriori rispetto a quelle già oggetto di ristoro; 2.

mancante la prova del danno patrimoniale, perchè la prova testimoniale aveva fatto emergere solo il proposito della vittima di effettuare rimesse in favore dei familiari, senza che l’intenzione fosse attuata; nè il risarcimento era stato liquidato in base al più basso tenore di vita corrente in (OMISSIS); 3. Inammissibile per novità la domanda di mancata liquidazione delle spese legali dovute dall’assicurazione agli eventi diritto sulle offerte per Euro 345.000,00.

2 – Ricorre per cassazione i familiari della vittima con quattro motivi; la compagnia assicuratrice e il danneggiante non hanno svolto attività difensiva. Le censure articolate dai ricorrenti in ordine ai descritti punti della sentenza di appello sono manifestamente prive di pregio, perchè:

2.1. il primo motivo è impropriamente formulato sotto il profilo della violazione di legge e ripropone la questione della “personalizzazione” del danno morale a seguito di Cass. n. 26972/08, ma prescinde del tutto dalla effettiva ratio decidendi adottata sul punto dalla Corte territoriale: generiche ed insufficienti deduzioni dei richiedenti rispetto a specifici pregiudizi esistenziali, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di ristoro;

2.2. il secondo motivo denunzia impropriamente, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, pretese omissioni della motivazione, sia rispetto alle tabelle applicate, sia rispetto al diverso “trattamento” accordato ai genitori della vittima rispetto ai fratelli; gli stessi ricorrenti specificano che “del percorso logico- giuridico nella sentenza impugnata non v’è traccia”, ma non impugnano, come avrebbero dovuto, la sentenza per violazione dell’art. 360, n. 4, nè specificano se, dove, come e quando le indicate questioni – su cui la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata – siano state sottoposte ai giudici di merito;

2.3 anche il terzo motivo – che deduce vizio motivazionale sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale – è manifestamente privo di pregio perchè si sostanzia in una generica riproposizione delle censure formulate in appello e prescinde totalmente dalla motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, nè vengono criticate le argomentazioni dei giudici di appello relative proprio alla valutazione del materiale probatorio;

2.4. generica anche la quarta censura, perchè reagisce all’inammissibilità, per novità, della domanda di spese legali dovute dall’assicurazione sulle offerte formulate assumendo che la stessa avrebbe dovuto considerarsi ricompresa nella richiesta, contenuta nella domanda introduttiva, di risarcimento di tutti i danni subiti, della quale i ricorrenti, in violazione del canone di autosufficienza, non riportano neanche il puntuale tenore in ricorso.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Non sono state presentate memorie, nè conclusioni scritte.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;

non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA