Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30263 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30263 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 60-2017 proposto da:
MONTESI RIGHETTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZALE DON MINZONI n.9, presso lo studio
dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO TORCHIA;

– ricorrente contro
COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO, in
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE SAN GIOVANNI BOSCO n.86/B,
presso lo studio dell’avvocato ROSSANA BARBUTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANNA DESTITO;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 15/12/2017

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F.
80207790587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

contro
AGENZIA DEL DEMANIO, UFFICIO DEL REGISTRO
SOVERATO, LUCIFERO ENRICHETTA;

intimati-

avverso la sentenza n. 1589/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 14/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Francesco Montesi Righetti ha chiesto la
cassazione della sentenza qui impugnata — con la quale la Corte
d’Appello di Catanzaro, nei giudizi riuniti avverso distinte pronunce
del Tribunale di Catanzaro, Sezione stralcio e del Tribunale di
Catanzaro, Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, lo ha
condannato al pagamento in favore dell’Agenzia del Demanio
dell’indennizzo dovuto per l’illegittima occupazione di un’area
appartenente al demanio marittimo sita in agro del Comune di
Sant’Andrea Apostolo dello Jonio — sul rilievo dell’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’affermata natura
demaniale dei beni occupati, del difetto nella specie del preteso
requisito della demanialità e della riflessa inapplicabilità delle norme in
materia di canoni di occupaziont dei beni demaniali
Ric. 2017 n. 00060 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

– con troricorrente –

Al ricorso resistono gli intimati con controricorso.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.

non è più denunciabile alla stregua del novellato dettato dell’art. 360,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ., applicabile alla specie ratione temporis,
giusta il quale, essendo ora il sindacato di legittimità sulla motivazione
esperibile nei soli limiti del «minimo costituzionale» richiesto dall’art.
111, comma 6, Cost., il vizio di motivazione può essere dedotto quale
motivo di ricorso per cassazione nel solo caso dell’omesso esame di un
«fatto storico», che abbia formato oggetto di discussione e che appaia
«decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia, con
esclusione perciò di ogni altra pretesa anomalia motivazionale che si
volesse denunciare eccependo, come era possibile nel vigore del
precedente disposto dell’art. 360, quale vizio inficiante la decisione
impugnata l’insufficienza o la contradditorietà della motivazione
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e doppio contributo.

PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di
ciascun intimato in euro 15100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre
al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

Ric. 2017 n. 00060 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-3-

3. Esso invero lamenta un vizio motivazionale che nei termini dedotti

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 7.11.2017.

Dott. Andrea Scaldaferri

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA