Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30262 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30262
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
HDI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del procuratore
speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO
ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ERGO ASSICURAZIONI SPA (già Bayerische Assicurazioni SpA) in persona
dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che
la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
contro
C.L., CE.MA., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEL PARCO 5 (OSTIA), presso lo studio dell’avv. PIERLUIGI
PARENTE, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
D.L.M., DE.SA.EL., MILANO ASSICURAZIONI
SPA – N. DIVISIONE SASA – Impresa incorporante la SASA ASSICURAZIONI
SPA, P.A.;
– Intimati –
avverso la sentenza n. 3722/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
10.6.2010, depositata il 22/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito per la controricorrente (Ergo Ass.ni SpA) l’Avvocato Caroli
Enrico che si riporta ai motivi del controricorso;
udito per i controricorrenti ( C. e Ce.) l’Avvocato
Pierluigi Parente che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. è stata depositata la seguente relazione:
1 – La sentenza impugnata (App. Roma 22.9.2010), confermando -sul punto qui rilevante della responsabilità – quella di primo grado, ha, rigettato l’appello della HDI, assicuratrice del De.Sa., conducente dell’auto Nissan coinvolta nell’incidente di cui è causa, sul punto della quantificazione dell’apporto causale nella determinazione dell’evento lesivo.
2 – Ricorre per cassazione la HDI con unico motivo; che denuncia omessa, insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo della valutazione della condotta di guida dei tre conducenti in relazione all’art. 2054 c.c. e art. 140 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; la compagnia assicuratrice Ergo e la C. resistono con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
3. Le censure implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Pur (impropriamente) rubricate e sviluppate in parte sotto il profilo della violazione di legge (art. 2054 c.c. e 140 C.d.S., ripropongono, in realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia – come nella specie – adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07;
4009 e 4660/06). La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
La C. ha presentato memoria adesiva alle conclusioni di cui alla relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato, perchè manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in favore di ciascuna delle parti costituite secondo la rispettiva attività difensiva svolta.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna parte costituita, che liquida in Euro 7.700,00, di cui Euro 7.500,00 per onorario, in favore della C. e del Ce. congiuntamente, nonchè in Euro 6.700,00, di cui Euro 6.500,00 in favore della Ergo Assicurazioni S.p.a., oltre per ciascuna di esse, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011