Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30262 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 27/10/2021), n.30262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8255-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 916/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, che su impugnazione da parte di N.R. di avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per Irpef anni 2007 e 2008, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente; questi interponeva appello, che l’Ufficio in sede di controdeduzioni dichiarava di non avere mai ricevuto, eccependo altresì la cancellazione dall’albo del difensore; il contribuente si costituiva quindi con nuovo difensore, depositando atto di rinuncia al ricorso in appello.

La CTR dichiarava cessata la materia del contendere, per avere il contribuente aderito “alla definizione dei carichi affidati agli agenti per la riscossione di cui alla L. 1 dicembre 2016, n. 2252” e “certificato di avere proceduto al versamento della somma dovuta”, dando atto che “L’agenzia delle entrate, presente in giudizio ha confermato il proprio assenso”.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR pronunciato ultra petitum, avendo il contribuente dichiarato di rinunciare all’appello.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato, con assorbimento del secondo, col quale si deduce violazione del D.L. n. 196 del 2016, art. 6, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR erroneamente dichiarato la cessata materia del contendere, essendo la definizione agevolata riservata ai carichi affidati agli agenti per la riscossione e non estensibile agli atti impositivi retrostanti ai ruoli oggetto di rottamazione.

3.1. Avuto riguardo al tenore dell’istanza in data 5 aprile 2019 del contribuente alla CTR della Liguria adita con il ricorso in appello, riprodotta dalla ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza, non vi è dubbio che con essa il contribuente ha inteso “rinunciare come in effetti con la presente rinuncia agli atti ed all’impugnazione”, sia da qualificare come di rinuncia al ricorso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44, a norma del quale il processo si estingue per rinuncia con rimborso delle spese, salvo diverso accordo fra le parti e la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite.

3.2. Sussiste pertanto il vizio di ultrapetizione denunciato col primo motivo del ricorso, essendo stata pronunciata l’estinzione del giudizio per una causa petendi diversa da quella indicata dalla ricorrente ed in assenza, con riferimento alla dichiarata cessazione della materia del contendere tra le parti, di concorde dichiarazione dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2 marzo 2015, n. 27598).

3.3. Sul punto, sebbene la CTR abbia confermato l’assenso dell’Agenzia alla rinuncia, la riproduzione nel ricorso del verbale di udienza conferma che “il rappresentante dell’Ufficio dichiara di non aver potuto prendere visione dei pagamenti effettuati”. La declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere costituisce pertanto il frutto di un’erronea interpretazione da parte del giudice di appello sia del contenuto della rinuncia dell’appellante che della relativa accettazione dell’Amministrazione appellata.

4.Sussiste, del resto l’interesse dell’Agenzia delle Entrate alla proposizione del ricorso (cfr. Cass. sez. 1, 26 febbraio 2018, n. 2626; Cass. sez. 6-3, ord. 9 luglio 2014, n. 15676), in relazione al pregiudizio concreto alle ragioni della stessa derivanti dall’erronea ricezione da parte della CTR del riferimento all’essere venuta meno la materia del contendere, contenuto nell’atto di rinuncia, atteso che l’estinzione per rinuncia avrebbe comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, favorevole all’Amministrazione.

4.1. La sentenza impugnata che, recependo acriticamente il riferimento, nell’istanza dell’appellante, senza previamente accertare in quali limiti e per quali ragioni l’asserito pagamento fosse stato effettuato (cfr. Cass. sez., 6-5, 10 dicembre 2013, n. 27598), dichiarando l’estinzione del giudizio non per rinuncia dell’appellante al ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44, ma ai sensi del D.L. del 2016, compromette, in assenza di prova dell’integrale soddisfazione del credito tributario dell’Amministrazione, l’interesse di quest’ultima.

5. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

 

 

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