Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30262 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 22/11/2018), n.30262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8764/2014 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato MICHELE IMPERIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO SIMONETTI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 350/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 28/11/2013 R.G.N. 83/2011.

Fatto

rilevato che:

il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda proposta da F.C. nei confronti di G.V. e, accertata tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico avente natura subordinata, condannava la G. al pagamento della complessiva somma di Euro 17.526,46 oltre accessori;

la Corte di Appello di Lecce respingeva il gravame di G.V.; osservava che il Tribunale aveva correttamente valutato le risultanze istruttorie alla luce delle caratteristiche proprie del lavoro domestico e ne condivideva l’iter argomentativo;

ha proposto ricorso per cassazione G.V., affidato a due motivi;

è rimasta intimata F.C..

Diritto

considerato che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. (per aver i giudici di merito errato nella individuazione del legittimato passivo e per non aver ritenuto carente la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) nonchè dell’art. 2729 c.c. (per aver acriticamente confermato il giudizio presuntivo operato dal giudice di primo grado);

il motivo è inammissibile;

le censure, ricondotte sotto l’archetipo della violazione di legge, attengono, invece, alla tipologia del vizio di motivazione, in quanto investono, complessivamente, la ricostruzione della vicenda storica quale elaborata dalla Corte di Appello e la valutazione del materiale probatorio operata dalla medesima, esprimendo un diverso, ma inammissibile, convincimento rispetto a quello manifestato dai giudici del merito (vedi ex plurimis, Cass. nr. 195 del 2016; Cass. nr. 16698 del 2010);

pure riqualificate, per le medesime considerazioni che di seguito verranno esposte con riferimento al secondo motivo, le censure non assumono rilevanza nella presente sede di legittimità;

con il secondo motivo, è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – nullità della sentenza in quanto affetta da vizio di omessa e/o apparente motivazione in relazione al secondo e quarto motivo di appello (si imputa alla sentenza impugnata di aver del tutto omesso di motivare in merito alle censure mosse in punto di erronea ed illegittima valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado);

il motivo è infondato;

la Corte di appello ha osservato, in relazione al secondo motivo di gravame, come le censure sollevate alla pronuncia di primo grado fossero generiche, non risultando indicate puntualmente le statuizioni errate ed i parametri in relazione ai quali dovessero considerarsi tali; in particolare, poi, ha valorizzato e giudicato significativo il comportamento processuale della odierna ricorrente, non comparsa all’udienza fissata per rendere l’interrogatorio formale mentre, in relazione al quarto motivo di gravame, relativo all’asserita compromissione del diritto di difesa per la mancata escussione di 10 testi, la Corte territoriale ha rilevato come la stessa difesa avesse richiesto il rinvio per la discussione, così implicitamente rinunciando alla prova orale;

in tal modo, ha argomentato in merito alle obiezioni sollevate con l’atto di gravame;

deve rammentarsi che il vizio di motivazione, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un. nr. 19881 del 2014; Cass., sez. un., nr. 8053 del 2014), a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa), deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

una situazione così radicale non è riscontrabile nel caso in esame;

è il caso di ricordare, con riguardo alla specie di motivazione per relationem, adottata dal giudice d’appello che, in primo luogo, quando si impugna la motivazione del giudice del gravame, con cui si è espressa la condivisione dell’affermazione del primo giudice, facendola propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell’onere di specificazione del motivo e di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l’affermazione condivisa dal giudice d’appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l’atto di appello. E’ palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore (non riproposto affatto nel ricorso in esame) e quelle critiche (cfr. Cass., sez. un., nr. 7074 del 2017);

in ogni caso, Cass., sez. un., nr. 5612 del 1998 ha affermato che “adempie all’obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per “relationem” alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico giuridiche, purchè dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte”;

il principio evidenzia che la motivazione per relationem alla motivazione del giudice di primo grado è legittima se, in buona sostanza, identifichi l’argomentazione logico-giuridica condivisa, presente nella detta sentenza;

nella specie, la Corte di appello (anche con riferimento alle asserite omissioni di cui al primo motivo) ha identificato chiaramente le argomentazioni giustificative del decisum: in punto di legittimazione passiva, ha richiamato la fungibilità dei coniugi, nelle vesti di datori di lavoro, osservando come, trattandosi di un rapporto di lavoro domestico, lo stesso fosse reso in favore dell’intero nucleo familiare e che, dunque, anche uno solo di essi (id est: dei coniugi) poteva essere convenuto in giudizio, in quanto, evidentemente, titolare, dal lato passivo, del rapporto dedotto in causa; in punto di qualificazione del rapporto, ha richiamato, a fondamento del riconoscimento della natura subordinata di quello concretamente intercorso tra le parti, i criteri della quotidianità della prestazione, dell’osservanza di un orario di lavoro, della (particolare) durata del rapporto, così che ha reso evidente i passaggi della sua decisione;

il ricorso deve essere, dunque, complessivamente respinto;

nessun provvedimento va adottato in merito alle spese del giudizio di cassazione poichè la parte intimata non ha svolto attività processuale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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