Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30262 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30262 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26832-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

AIELLO Salvatore;
– intimato –

Data pubblicazione: 15/12/2017

avverso la sentenza n. 854/03/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
2/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Luciarri.

RILEVATO che
1. 1:Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato
a tre motivi, cui non replica l’intimato, avverso la sentenza in epigrafe con
cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, rilevato l’omesso
deposito da parte dell’amministrazione finanziaria appellante della ricevuta
postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi degli artt. 53,
comma 2, e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, l’inammissibilità dell’impugnazione
proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Catania che aveva annullato un avviso di accertamento di maggiori
imposte ai fini IVA, IRAP ed IRPEF relativamente all’anno di imposta
2005.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata.

CONSIDERATO che
1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt.
22, comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato e va accolto.
2. Osserva il Collegio che nel caso di specie risulta dagli atti
processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo
— cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e, in
2

partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio

caso analogo a quello qui vagliato, Cass. n. 26799 del 2017 di questa
Sottosezione), che la sentenza della CTP di Cosenza venne pubblicata in
data 15/04/2013, che l’appello venne notificato in data 2/12/2013, e che
l’appellante provvide, in data 27/12/2013 — e, quindi, tempestivamente,
entro il termine di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 – al deposito nella

della raccomandata postale, come attestato dalla certificazione rilasciata
postuma dalla segreteria del giudice d’appello e riprodotta per
autosufficienza nel ricorso, al riguardo riconoscendosi l’ammissibilità della
produzione del nuovo documento, consentita dall’art. 372 cod. proc. civ.,
da interpretarsi «in senso ampio, comprendendovi non solo le nullità
derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche
quelle derivanti da vizi del procedimento che si ripercuotono direttamente
sulla decisione medesima (es. Cass. n. 3155 del 1982, n. 653 del 1989, n.
13139 del 1991, n. 23576 del 2004, n. 19977 del 2005, n. 13535 del 2007)»
(cfr., ex aliis, Cass. n. 26799 del 2017, cit.).
3. Ciò posto in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che la
statuizione impugnata, laddove la CTR sostiene che il mancato deposito
della ricevuta postale di spedizione dell’appello entro trenta giorni da tale
data costituisce ragione di inammissibilità dell’appello in quanto non
consentirebbe la verifica della tempestività della costituzione in giudizio
dell’appellante, non è conforme ai principi recentemente enunciati dal
Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del
2017, che ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel
processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie),
che: 1) «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del
ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del
servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta
del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal
3

segreteria della CTR del ricorso in appello e dell’avviso di ricevimento

giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che
la legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso O dell’appello, che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente O l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di

depositi l’avviso) di ricevimento del plico) e non la ricevuta di spedizione,
purché nell’avviso di ricevimento medeshno la data di spedizione sia
asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografic?, ovvero
con proprio timbro • datario, solo in tal caso, essendo l’avviso) di
ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la
legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non
idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica
della data di spedizione sull’avviso di ricevimento) può essere superata, ai
fini della tempestività della notifica del ricorso) o dell’appello, unicamente
se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta
entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della
sentenza».
3_1. Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di
resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate
pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di
costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo) del servizio postale, in
base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di
ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al
recapito) in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto
o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva
consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al
destinatario» (Cass. Sex. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495
del 2017).
4

trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,

3.2. Circostanza, (questa, che nel caso di specie è comprovata
dall’avvenuta notifica dell’atto di appello in data 2/12/2013, ovvero
l’ultimo giorno del termine lungo di cui al novellato art. 327 cod. proc. civ.
applicabile nilione temporis trattandosi di giudizio introdotto dopo il 4 luglio
2009, con conseguente esito positivo della “prova di resistenza” di cui si è

4.

I iaccoglimento del primo motivo di ricorso comporta

l’assorbimento del secondo (con cui è dedotta la nullità della sentenza per
difetto assoluto di motivazione, in violazione degli artt. 26 d.lgs. n. 546 del
1992 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e del terzo (con cui è
dedotta la violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. per
essersi la CFR pronunciata su questione rilevata d’ufficio.; e non
previamente sottoposta al contraddittorio delle parti).
5. Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata con
rinvio, per nuovo esame, alla competente CFR, in diversa composizione,
che provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio di

P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,
alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa
C( mposizione.
Così deciso in Roma il 23/11/2017
Il Prem
ente

detto sopra.

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