Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30261 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M. (OMISSIS), titolare della ditta

individuale Francesconi Macchine, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato TRICERRI LAURA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONA ARONNE giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell’avvocato

SGROMO GIOVAMBATTISTA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VALSERIATI FLAMINIO giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

19/05/2010, depositata il 28/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Francesco Tassoni (delega avvocatgo Sgromo)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

1 – La sentenza impugnata (App. Brescia, depositata il 28.5.2010), ha, per quanto qui rileva, confermando la sentenza di primo grado, ritenuto risolto il contratto di affitto di immobili per inadempimento del conduttore, confermando, tra l’altro, che la consistenza immobiliare goduta dal F. corrispondeva a quella ceduta in locazione, tenuto conto della planimetria allegato A al contratto (planimetria prodotta fin dal primo grado), secondo la quale oggetto del contratto era solo una porzione dell’immobile e non il tutto, e considerato il comune e costante comportamento successivo delle parti (data la redazione alquanto approssimativa sia del contratto che della planimetria) avendo il F. occupato solo la parte dei locali sia pur approssimativamente indicata sulla planimetria; il successivo provvedimento espropriativo aveva riguardato solo una parte del piazzale e non l’immobile, sicchè non assumeva rilievo la dedotta cessazione della materia del contendere sul rilievo dell’intervenuta espropriazione.

2 – Ricorre per cassazione il F., con tre motivi; resiste con controricorso il B. e chiede rigettarsi il ricorso.

3. – Questi i motivi: 1. Violazione art. 1362 c.c. per non avere la Corte territoriale minimamente tenuto conto delle intenzioni dei contraenti in sede di stipula del contratto, essendo evidente che l’area locata avrebbe dovuto essere intesa come quella identificata nella planimetria e nei riferimenti catastali; 2. Violazione dell’art. 345c.p.c., comma 2, perchè la Corte territoriale avrebbe basato la propria decisione su una planimetria depositata solo in appello, senza che si trattasse di documento indispensabile; 3.

Violazione L. n. 327 del 2001, art. 25 perchè, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, il provvedimento espropriativo avrebbe comunque determinato la risoluzione automatica di tutti i contratti tra il proprietario e i terzi.

4. – Il ricorso è manifestamente privo di pregio in tutte le sue articolazioni.

4.1. – Non sussiste ed è, anzi, impropriamente prospettata la violazione dell’art. 1362 c.c.. Invero, per potersi configurare la violazione delle regole di interpretazione del contratto, non è sufficiente che il ricorrente faccia richiamo all’art. 1362 c.c. e segg., in quanto è necessario che vengano specificati i canoni in concreto non osservati ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, non essendo idonea una critica del risultato raggiunto dallo stesso giudice mediante la contrapposizione di una diversa interpretazione: (Cass., sez. lav., 22 novembre 2010, n. 23635; Cass., sez. 2^, 31 maggio 2010 n. 13242; Cass., Sez. lav., 1 luglio 2004, n. 12104; Cass., Sez. 2^, 20 agosto 1997, n. 7738;

Cass., Sez. 2^, 30 gennaio 1995, n. 1092; Cass., Sez. lav. 23 gennaio 1990, n. 381), con il conseguente obbligo per il ricorrente di richiamare e specificare i canoni ermeneutici di cui assume la violazione, precisando in quale modo e con quali considerazioni il giudice se ne sia discostato (Certalex). Quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (Cass. 4 giugno 2007 n. 12946 e n. 12936).

4.2. – la sentenza impugnata assume che la planimetria marcata in giallo ed allegata al contratto originario sarebbe stata prodotta fin dal primo grado; la parte nel motivo – e senza specificare nello stesso se e come detta difformità sia stata dedotta in sede di merito – sostiene che al contratto era allegato una planimetria marcata in nero e che quella in giallo sarebbe stata prodotta dalla controparte solo in appello. E’ palese che non si tratta di questione deducibile per cassazione sotto il profilo della violazione dell’art. 345 c.p.c., ma, se sussistente e nella ricorrenza degli altri requisiti, di errore revocatorio che avrebbe dovuto formare oggetto di ricorso per revocazione;

43 – La censura non coglie l’effettivo decisum della sentenza impugnata sul punto: secondo la Corte territoriale l’esproprio successivamente intervenuto non assumeva rilievo per il semplice fatto che aveva riguardato solo una porzione del piazzale, confinante con la strada provinciale, e non l’immobile. La violazione di legge dedotta dal ricorrente non è quindi pertinente nè riferibile alla sentenza impugnata, che ha escluso il rilievo in fatto (e non in diritto, come sostiene, invece, il ricorrente) dell’espropriazione successivamente intervenuta.

5. Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Non sono state presentate memorie, nè conclusioni scritte.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato, perchè manifestamente infondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. Civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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