Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30261 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 27/10/2021), n.30261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25257-2019 proposto da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI

COLLOREDO 46-48, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DE PAOLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 128/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

D.P.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione di cartella di pagamento e avvisi di accertamento per Irpef anni 2007 e 2008 (per mancata dichiarazione dei canoni di locazione di immobili), ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente in relazione al difetto di notifica dei due avvisi di accertamento posti a base del preavviso di fermo, ricevuto nel luglio del 2014.

La CTR ha integralmente riformato la sentenza di primo grado ritenendo che sia l’accertamento n. (OMISSIS) sia l’accertamento n. (OMISSIS), fossero stati correttamente notificati, avendo la notifica realizzato il suo scopo, preso atto della firma dell’Agente notificatore e della presenza nell’originale dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) della persona delegata dal Direttore e del timbro dell’Ufficio, ritenendo irrilevante il mancato invio dell’avviso bonario in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo la CTR pronunciato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per violazione del principio di autosufficienza.

2. Il motivo è infondato.

Va sul punto richiamata la giurisprudenza di questa Corte che in fattispecie analoga ha statuito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. n. 29191/2017, n. 20718/2018).

Nella specie, sussiste il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame.

Il ricorso va conseguentemente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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