Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30260 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27213-2010 proposto da:

SACCOMANNO SRL (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

UGO DE CAROLIS 87, presso lo studio dell’avvocato IELO ANTONIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SACCOMANNO GIUSEPPE

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio

dell’avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BELFIORE CORRADO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3196/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’11/12/09, depositata il 17/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Ielo Antonio difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:

1 – La sentenza impugnata (App. Milano, depositata il 17.12.2009 e non notificata), ha, per quanto qui rileva, confermando nella parte che qui rileva, la sentenza di primo grado, ricostruito i termini dell’accordo di permuta di autovettura intervenuto tra le parti.

2 – Ricorre per cassazione la Saccomanno S.r.l., deducendo 1.

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 2729, perchè, in difetto dei requisiti previsti da tale norma, la Corte territoriale avrebbe fondato su “presunzioni” la ricostruzione dei fatti di causa e la portata degli obblighi nascenti dall’accordo intervenuto tra le parti; 2 omesso esame di fatto decisivo della controversia, consistente nel mancato esame di alcuni documenti relativi al primo grado di giudizio, che smentirebbero la ricostruzione di detti obblighi.

Il C. resiste con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso.

3. – Il ricorso è manifestamente infondato: le censure – che possono essere trattate congiuntamente, stante l’intima connessione logica – sono genericamente formulate senza indicare con quali statuizioni la Corte territoriale avrebbe perpetrato le violazioni di legge (non puntualmente individuate), nè le ragioni per le quali la sentenza di appello presenterebbe i lamentati vizi motivazionali. Le censure si rivelano, quindi, manifestamente prive di pregio. Infatti, quando – come nel primo motivo del ricorso – è denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano adeguatamente indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Non è infatti sufficiente un’affermazione apodittica (nella specie, il semplice e generico richiamo a valutazioni di tipo presuntivo, senza alcun effettivo aggancio al contenuto dell’impugnata sentenza) e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata. Ove venga viceversa dedotto vizio di motivazione – come nel secondo motivo del presente ricorso – per vizio della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (nella specie, contenuto di taluni documenti che si assume prodotti in primo grado) è imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso (non solo con la generica indicazione di risultanza che sarebbero contrarie a quelle puntualmente rilevate nell’impugnata sentenza) – il contenuto puntuale di detti documenti e le risultanze che asserisce decisive o insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (Cass. 31 maggio 2006 n. 12984; Cass. 18 aprile 2007 n. 9245;

Cass. 17 luglio 2007 n. 15952, secondo cui il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto; in ordine all’omesso esame di documenti, tra le molte, v. anche Cass. 25 agosto 2006 n. 18506).

4. Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, che la memoria del ricorrente si limita a riproporre le argomentazioni di cui al ricorso, senza inficiare quanto osservato nella relazione, mentre quella del resistente è semplicemente adesiva alla relazione stessa;

che il ricorso deve perciò essere rigettato, perchè manifestamente infondato.

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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