Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30260 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30260 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 21174-2016 proposto da:
COSTA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO n.78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
INNOCENZO TELO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNA GIGLIA;
– ricorrente contro
BANCA NUOVA S.P.A., in persona del ‘Presidente del C.D.A. e
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANO BIGAZZI;
– controricorrente contro
CIRCIELLO MARIA;
– intimata avverso la sentenza n.384/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 07/03/2016;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE

Catania ha respinto l’appello proposto da Costa Salvatore nei
confronti di Banca Nuova S.p.A. e Circiello Maria contro la
sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato
la domanda dello stesso Costa volta ad ordinare la
cancellazione del proprio nominativo dall’archivio CAI nonché
alla condanna della banca e della Circiello al risarcimento del
danno conseguito alla segnalazione.

2. — Per la cassazione della sentenza Costa Salvatore ha
proposto ricorso affidato a due motive illustrate da memoria.
Banca Nuova S.p.A. ha resistito con controricorso.
Circiello Maria non ha spiegato difese.

CONSIDERATE CHE

3. — Con il primo motivo, rubricato:

«Violazione e/o falsa

applicazione dell’articolo 1 e dell’articolo 2 del regio decreto 21
dicembre 1933 n. 1736 nonché dell’articolo 12 delle preleggi
con riferimento all’articolo 360 n. 3 c.p.c.»,

si denuncia

l’erroneità della motivazione adottata dalla Corte territoriale, la
quale non si sarebbe avveduta che, essendo stato emesso
l’assegno in bianco, senza data, esso era nullo, valendo
soltanto come promessa di pagamento, e non poteva essere
pertanto protestato.
Con il secondo motivo, rubricato:

«Violazione e/o falsa

applicazione dell’articolo 32 del regio decreto 21 dicembre
Ric. 2016 n. 21174 sez. Ml – ud. 17-10-2017
-2-

1. — Con sentenza del 7 marzo 2016 la Corte d’appello di

1933 n. 1736, nonché dell’articolo 12 delle preleggi, con
riferimento all’articolo 360 n. 3 c.p.c.», si lamenta la ritenuta

legittimità della levata di protesto nonostante la
consapevolezza da parte della banca dell’invalidità del titolo in
ragione della sua originaria incompletezza per mancanza di

RITENUTO CHE
4.

Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

motivazione semplificata.

5. —Il ricorso è inammissibile.
La decisione della Corte d’appello di Catania è sostenuta da
plurime rationes decidendi, tra le quali quella concernente la
legittimità della levata di protesto per il fatto che detta
legittimità doveva essere scrutinata guardando esclusivamente
alla sussistenza formale ed apparente dei requisiti previsti
dall’articolo 1 della legge assegni (dal momento che, come è
pacifico, il titolo era stato riempito con la data del 28 luglio
2005), e che doveva per contro escludersi che il vaglio rimesso
alla banca potesse superare l’ambito della apparente regolarità
formale del titolo, sino a scendere alle ragioni sottese
all’obbligazione cartolare, esclusivamente concernenti il
rapporto tra traente e trattario:

«La banca deve in effetti

limitarsi ad accertare la regolarità formale del titolo e poco
importa se sia consapevole o meno delle ragioni che ne hanno
giustificato l’emissione o di originari difetti di forma invalidanti
l’obbligazione cambiaria: ciò che importa è che, al momento
dell’incasso, il titolo si riveli conforme a legge quanto a requisiti
di forma richiesti dall’articolo 1 legge assegni perché, a

Ric. 2016 n. 21174 set. M1 – ud. 17-10-2017
-3-

data.

ragionare diversamente, si finirebbe per attribuire agli istituti di
credito compiti che non appartengono loro».
Orbene, tale argomento è soltanto sfiorato dal ricorso a pagina
14-15 del medesimo, nei corpo del primo motivo, laddove si
afferma, anticipando il contenuto del secondo motivo, che la

come tale era radicalmente nullo, sicché non poteva al riguardo
applicarsi la regola, richiamata dalla Corte territoriale, secondo
cui compete alla banca un controllo circoscritto all’apparente
regolarità formale del medesimo: il che però non intacca
minimamente la ratio decidendi adottata dal giudice di merito,
laddove ha inteso affermare, con tutta chiarezza, che la banca
aveva chiesto levarsi il protesto di un titolo formalmente
completo neppure potendo sindacare il merito della vicenda
concernenti l’apposizione della data in un momento successivo
alla sua emissione.

6. — La mancata disamina critica dell’insieme delle rationes
decidendi

adottate dal giudice del merito comporta

l’inammissibilità del ricorso.

7. — Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i
presupposti per il raddoppio del contributo unificato essendo
stato ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
rimborso, in favore della controricorrente, delle spese
sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 2150,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15% e quant’altro dovuto per legge.
Ric. 2016 n. 21174 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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banca era consapevole dell’emissione senza data del titolo, che

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2017.

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