Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3026 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29955-2015 r.g. proposto da:

D.M.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Fabio Santangeli, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via XX

Settembre n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Bruno Sassani;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO D.M.L., in persona del curatore fallimentare pro

tempore Avv. R.L., e HIPRO INGEGNERI ASSOCIATI, in persona

del legale rappresentate pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata in

data 16.11.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania – decidendo sul reclamo L. Fall., ex art. 18, presentato da D.M.L., quale titolare della (OMISSIS) nei confronti di HIDRO INGEGNERI ASSOCIATI (creditore istante) e FALLIMENTO D.M.L., avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa in data 15.7.2015 dal Tribunale di Siracusa – ha confermato la predetta sentenza, rigettando, pertanto, il reclamo.

La corte del merito ha ritenuto che: a) la dedotta violazione del termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 10 non era eccezione fondata, atteso che per l’attività di “costruzione di edifici” l’impresa dichiarata fallita era stata iscritta nel registro delle imprese dal 9.9.1992 e che per la detta attività non si era registrata alcuna cancellazione dal registro delle imprese della impresa fallita, cancellazione che, invece, era intervenuta solo in relazione all’albo delle imprese artigiane e per le ulteriori attività di “lavorazioni non meccanizzate” svolte in precedenza; b) anche la pretesa nullità della notifica avvenuta ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, non era fondata, proprio perchè la notificazione doveva avvenire, in ragione delle modifiche intervenute sul predetto art. 15 da parte della novella legislativa n. 221/2012, attraverso le nuove procedure così previste e non già tramite la notificazione al titolare della impresa individuale sopra ricordata; c) non era fondata neanche l’ulteriore eccezione di nullità del procedimento notificatorio in ragione delle proroghe concesse per il perfezionamento della notifica degli atti introduttivi, perchè si trattava di doverosi provvedimenti assunti d’ufficio dal tribunale nell’interesse del fallendo, al fine di garantire la regolarità della notifica; d) non era meritevole di apprezzamento neanche l’ulteriore censura – secondo cui non si poteva accedere ad una declaratoria di fallimento per non essere il ricorrente più imprenditore commerciale (avendo cessato l’attività il 31.12.2005), posto che ciò che rileva, ai fini della fallibilità, è esclusivamente l’iscrizione presso il Registro delle imprese e non l’effettivo esercizio dell’attività commerciale; e) anche la censura riguardante l’esistenza del credito era infondata, in quanto, anche se l’azione cartolare si era prescritta, ciò non eliminava l’esistenza del debito e perchè, peraltro, per poter dichiarare il fallimento, non è neanche necessario che il creditore sia munito di titolo esecutivo; f) in ordine, poi, all’esistenza degli ulteriori debiti da parte dell’Agenzia delle Entrate e contestati dal ricorrente, la doglianza era irrilevante ai fini del decidere, essendo stata già raggiunta la soglia di procedibilità della domanda di cui alla L. Fall., art. 15, u.c..

2. La sentenza, pubblicata il 16.11.2015, è stata impugnata da D.M.L. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La curatela fallimentare ed il creditore istante, intimati, non hanno svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. Fall., art. 1 e dell’art. 2195 c.c., nonchè erronea applicazione della L. Fall., art. 10 si duole dell’erroneità della motivazione impugnata, laddove la stessa aveva affermato che ciò che rileva, ai fini della fallibilità di una impresa individuale, è l’iscrizione nel Registro delle Imprese, e non già l’esercizio effettivo dell’attività commerciale. Si osserva che occorreva una verifica effettiva dell’attività imprenditoriale esercitata, anche di fatto, la cui sussistenza può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni. Si evidenzia, inoltre, che era stato contestato espressamente il requisito di imprenditore commerciale, e non già la decorrenza del termine di cui alla L. Fall., art. 10 per la dichiarazione di fallimento, a nulla rilevando l’esame sulla sussistenza o meno del dato formale dell’iscrizione nel registro delle imprese.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di inesistenza o mera apparenza della motivazione, e comunque violazione del principio tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione sempre al mancato accertamento dello status di imprenditore commerciale del fallito.

3. Con il terzo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di mera apparenza della motivazione, e comunque violazione del principio tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione al profilo dell’inesistenza del credito azionato dal creditore istante e alla non riferibilità dei protesti al fallito. Si evidenzia che la corte territoriale aveva omesso la pronuncia in riferimento alle seguenti circostanze, già allegate nei motivi di gravame: i) la riferibilità del predetto debito alla LST Costruzioni s.r.l. e non già al fallito, che aveva rivestito anche la carica di amministratore di quest’ultima società; ii) l’assegno in questione era stato rilasciato a garanzia di un debito non riconducibile a D.M.; iii) la cessazione della garanzia per prescrizione dell’azione cartolare; iv) i protesti allegati dal creditore istante Hipro Ingegneri associati erano riconducibili ad un rapporto obbligatorio assunto da altro soggetto, e cioè la società A&D Costruzioni s.r.l., di cui il D.M. era stato amministratore.

4. Con il quarto motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di inesistenza o mera apparenza della motivazione, e comunque violazione del principio tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112, c.p.c., in relazione al profilo del ritenuto raggiungimento della soglia di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 15, u.c..

5. Il ricorso è infondato.

5.1 I primi due motivi – le cui doglianze riguardano il medesimo profilo di censura relativo al mancato accertamento dello status di imprenditore commerciale – possono essere esaminati congiuntamente e devono ritenersi, in parte inammissibili, e, in altra parte, infondati.

5.1.1 Sotto il primo profilo, non può non rilevarsi come – anche al di là di alcuni profili di criticità della motivazione impugnata (su cui ci si intratterrà tra breve) – ciò che rileva e rende inammissibile la censura proposta dal ricorrente è che sia stato proprio quest’ultimo ad ammettere, nel ricorso introduttivo, lo svolgimento di attività commerciale sino al momento della dichiarata cessazione dell’attività.

5.1.2 Se così è, allora il profilo di censura risulta doppiamente errato ed irricevibile.

5.1.2.1 Da un lato, occorre evidenziare come la doglianza si presenti come intrinsecamente contraddittoria, posto che ciò che rileva, ai fini della fallibilità di un soggetto imprenditoriale, è lo svolgimento di attività commerciale, il cui onere dimostrativo è – si ribadisce anche in questa sede – in capo al creditore ovvero al p.m. istante (cfr., Cass. 15 maggio 2009, n. 11309). E però è lo stesso ricorrente, come sopra accennato, a “confessare” lo svolgimento di tale attività nei suoi scritti difensivi.

5.1.2.2 Dall’altro, non si può sottacere come la parte ricorrente pretenderebbe, ora, di allegare e dimostrare la cessazione dell’attività, profilo quest’ultimo per il quale gli è preclusa ogni attività dimostrativa.

Sotto quest’ultimo profilo, giova, infatti, ricordare che il termine di un anno, entro il quale l’imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi della L. Fall., art. 10 (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs.n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8092 del 21/04/2016). In realtà, se fosse consentito all’imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell’attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell’affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata (cfr. Sez. 1, Sez. 6, Ordinanza n. 27288 del 26/10/2018).

Ne consegue che la qualità di imprenditore commerciale – al di là dell’irrilevante profilo della cessazione della relativa attività imprenditoriale prima della cancellazione dal registro delle imprese – deve ritenersi provata perchè ammessa dalla stessa parte ricorrente.

Sul punto, va aggiunto come la Corte etnea abbia, peraltro, evidenziato che per l’attività “prevalente” di “costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”, iniziata in data 9.9.1992, l’Impresa individuale di cui era titolare il ricorrente risultava, comunque, ancora iscritta nel Registro delle imprese, così scongiurando anche ogni profilo di decadenza dalla relativa azione di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 10.

5.1.3 Ne consegue che anche il denunciato vizio di violazione di legge non è rilevante ai fini della tenuta della motivazione impugnata.

5.1.3.1 E’, infatti, pur vero, che – secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28015 del 16/12/2013) – le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività d’impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale. Sicchè, mentre quest’ultimo è identificato dall’esercizio effettivo dell’attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l’assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l’impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21991 del 06/12/2012; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23157 del 26/09/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 6989 del 11/03/2019). Ne consegue che la legge esige come necessaria, ai fini della dichiarazione di fallimento, la prova dell’esercizio dell’attività commerciale, non bastando – per l’imprenditore individuale – l’iscrizione, da sola e a tal fine, nel registro delle imprese, costituendo l’iscrizione nel registro di regola una mera presunzione semplice della sussistenza in capo al soggetto iscritto della natura di imprenditore commerciale.

5.1.3.2 Tuttavia, va aggiunto che anche il riferimento contenuto nella motivazione impugnata all’iscrizione nel registro delle imprese come condizione sufficiente a dimostrare la condizione di imprenditore commerciale (e dunque di soggetto fallibile) non può ritenersi affermazione rilevante e decisiva per inficiare la complessiva correttezza giuridica della decisione, laddove emerge con chiarezza (anche per stessa affermazione contenuta nel provvedimento impugnato) come sia stato il ricorrente ad ammettere lo svolgimento di tale attività sino alla presunta (e non dimostrata, nel senso sopra chiarito) cessazione dell’attività imprenditoriale. Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di censura.

5.2 Il terzo motivo è, invece, inammissibile.

5.2.1 Sotto un primo profilo, occorre evidenziare come il denunciato vizio di motivazione non intercetti la ratio di quest’ultima, che si fonda, correttamente, sull’accertamento di uno status (e cioè, l’insolvenza) che è scollegato, per sua stessa definizione, a singoli inadempimenti contrattuali (invece contestati dal ricorrente), e che si incentra, invece, sulla valutazione di un complessivo squilibrio finanziario e patrimoniale dell’imprenditore, di cui gli inadempimenti contrattuali rappresentano, al più, la manifestazione di uno dei sintomi relativi alla predetta condizione.

5.2.2 Sotto altro e convergente profilo di riflessione, non si può neanche tacere come la parte ricorrente pretenda, ora, dalla Corte di legittimità un’inammissibile rivalutazione, nel merito, delle condizioni fattuali dimostrative dello status di insolvenza, giudizio che, come tale, è rimesso, invece, allo scrutinio dei giudici delle fasi di merito.

5.3 Il quarto motivo è, del pari, inammissibile, in ragione della sua evidente genericità, posto che la censura non spiega come i debiti contestati sposterebbero la complessiva valutazione giudiziale negativa sul profilo della insolvenza profilo per il quale, si ripete ancora una volta, la Corte di legittimità non può subentrare in valutazioni di merito che le sono precluse. Va aggiunto che anche l’ulteriore profilo della contestazione della motivazione impugnata, in relazione alla soglia di procedibilità di cui alla L. Fall., art. 15, u.c., è stato affrontato dalla corte di appello con valutazione in fatto, con la quale è stata esclusa ogni rilevanza delle censure proposte perchè l’entità complessiva della debitoria accertata evitava la necessità di approfondire l’esame delle contestazioni proposte in sede di reclamo agli ulteriori inadempimenti dedotti in giudizio. Ne consegue che le censure delle singole poste debitorie – per le quali si è già disposta, in sede di esame del terzo motivo, l’inammissibilità delle relative doglianze – propongono, ora, questioni del tutto irrilevanti ai fini del decidere e comunque integranti valutazioni di merito che, come detto, sono inibite alla Corte di legittimità.

5.4 Ne discende il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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