Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3026 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 10/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21555/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI MODICA Sergio, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 511/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 18/07/2006 r.g.n. 635/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega DI MODICA SERGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilità.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con la sentenza qui impugnata e meglio indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da Poste Italiane s.p.a. con B.S., e la conseguente trasformazione del contratto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società a riammettere in servizio il lavoratore e a versargli le retribuzioni maturate a far tempo dalla costituzione in mora;
che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale con il lavoratore, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
che il suddetto verbale di conciliazione dimostra la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n, 25278);
che non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva, non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010