Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3026 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3853 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

G.G., (C.F.: (OMISSIS)), G.L. (C.F.:

(OMISSIS)), G.L., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi

dall’avvocato Giuseppe Mollica (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

ANAS S.p.A., (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato

Giacomo Carbone (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro

n. 2085/2017, pubblicata in data 24 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 3 dicembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G., L. (nato nel (OMISSIS)) e L. (nato nel (OMISSIS)) hanno agito in giudizio nei confronti dell’ANAS S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro.

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono i G., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’ANAS S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 24 novembre 2017.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2005. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione anteriore alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Detto termine scadeva in data martedì 25 dicembre 2018 (termine prorogato di diritto al primo giorno non festivo, quindi al 27 dicembre 2018), tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali che, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, a decorrere dal 2015, ha luogo dal 1 al 31 agosto (e quindi per un totale di 31 giorni, e non più di 46 giorni).

Il ricorso risulta notificato in data 8 gennaio 2019 (con richiesta di notificazione effettuata in pari data).

Il ricorso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi sulle spese del presente giudizio, in quanto la costituzione dell’ente controricorrente non risulta regolare.

In caso di proposizione (del ricorso e/o) del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).

Nella specie, la società controricorrente ANAS S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona di R.C., funzionario della società (Direttore della Direzione Legale e Societario), che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di procura per notaio C.P. del 2 marzo 2016 (rep. 81369; rogito 21850); in tale qualità la R. ha sottoscritto il mandato difensivo all’avvocato Carbone.

L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio, onde la costituzione della società deve ritenersi irregolare.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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