Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30259 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO SARDA ALIMENTARI CARNI SPA (OMISSIS) in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

TRITONE 102, presso A.I. AVVOCATI ASSOCIATI IN ITALIA, rappresentata

e difesa dall’avvocato CONGIATU GIAN CARLO, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

SETAM SRL (OMISSIS) in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio

dell’avvocato RICCIARDI GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

TEDESCO GENNARO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –

Sezione Distaccata di SASSARI del 21.5.2010, depositata il

24/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:

1 – La sentenza impugnata (App. Cagliari, depositata il 24.6.2010 e notificata il 29.7.2010), ha, per quanto qui rileva, riformando la sentenza di primo grado, dichiarato risolto il contratto di affitto di azienda tra le parti per grave inadempimento del Fallimento2 – Ricorre per cassazione il Fallimento, con unico motivo; che denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (360 c.p.c., n. 5), lamentando che la Corte territoriale avrebbe dato una propria erronea e contraddittoria lettura al contratto di affitto di azienda tra le parti, nel valutare l’inadempimento lamentato reciprocamente. La SETAM resiste con controricorso e chiede dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso.

3. – Il ricorso è manifestamente infondato: la censura è genericamente formulata senza indicare le ragioni per le quali la decisione della Corte territoriale presenterebbe i lamentati vizi motivazionali, nè vengono riportate in ricorso le clausole contrattuali di cui si lamenta l’erronea o contraddittoria “lettura”, senza contare che il sindacato della Corte di Cassazione sugli esiti del procedimento di interpretazione del contratto può essere introdotto anche esclusivamente – come accaduto nella specie – con il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 che fa riferimento ai vizi di motivazione, ma a ben precise condizioni. Infatti, la sentenza di merito è sindacabile in Cassazione sotto il profilo dell’interpretazione data al contratto qualora sia viziata da errori logici o di motivazione (Cass. 13 luglio 1993 n. 7745). In tal caso il controllo della Suprema Corte sulla motivazione della sentenza, non può comportare il riesame del merito; al contrario la deduzione di un vizio di motivazione attribuisce al giudice di legittimità il potere di sottoporre a controllo le argomentazioni svolte nell’impugnata sentenza (nella specie, come si è detto, del tutto assenti nella trattazione del motivo di cui al ricorso), sotto il profilo della correttezza e della coerenza logico-formale, mentre spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute più idonee all’accertamento dei fatti di causa (Cass., Sez. 3^, 7 luglio 2005 n. 14305, Cass., Sez. 3^, 20 ottobre 2005, n. 20322,; Cass., Sez. trib., 12 agosto 2004, n. 15675; Cass., Sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15355; Cass., Sez. lav., 25 agosto 2003, n. 12467).

4. – Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Non sono state presentate memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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