Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30259 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30259 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 20441-2016 proposto da:
FERRERO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FIORENTINO;
– ricorrenti contro

FRANCARIO LUCIO;
– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO del 02/08/2016,
depositato il 04/08/2016 emesso sul procedimento iscritto al
n°8/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE
1. — Con decreto del 4 agosto 2016 il Tribunale di Arezzo ha
respinto l’opposizione proposta da Ferrero Vittorio, in
conseguenza della mancata ammissione di un suo credito per

Data pubblicazione: 15/12/2017

prestazioni professionali dell’importo di C 29.985,35 oltre
accessori, allo stato passivo di MABO Prefabbricati S.p.A. in
liquidazione in amministrazione straordinaria.

2. — Per la cassazione del decreto il Ferrero ha proposto

La procedura non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

3.

Il primo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione

dell’articolo 99 legge fallimentare»,

censurando

il

decreto

impugnato per aver denegato l’accoglimento dell’opposizione
allo stato passivo sul rilievo che l’istanza di insinuazione era
priva di sottoscrizione, senza avvedersi che il giudizio di
opposizione allo stato passivo è un giudizio a cognizione piena
del tutto autonomo ed indipendente dal procedimento di
ammissione al passivo dei crediti, che ha invece natura
sommaria.
Il secondo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione
dell’articolo 99 legge fallimentare, commi sesto e settimo, in
relazione al disposto di cui all’articolo 2712 c.c. (2.1) ed in
relazione al disposto di cui all’articolo 115 c.p.c. (2.2)».

Il terzo motivo denuncia:

«omesso esame circa un fatto

decisivo per il giudizio. La mancata “specifica” contestazione di
controparte in ordine ai fatti oggetto della richiesta di
istruzione probatoria (articolo 115 c.p.c.)».

Il quarto motivo denuncia:

«violazione o falsa applicazione

della norma di cui all’articolo 244 c.p.c. in relazione all’articolo
157 c.p.c. e all’articolo 99 legge fallimentare, commi sesto e
settimo. In ogni caso autonoma violazione o falsa ‘applicazione
dell’articolo 244 c.p.c.».
Ric. 2016 n. 20441 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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ricorso affidato a quattro motivi.

Tali ultimi tre motivi sono tutti rivolti contro la motivazione
svolta ad abundantiam dal giudice di merito, il quale, dopo
aver ritenuto che l’opposizione allo stato passivo dovesse
essere disattesa per il solo fatto che l’originaria istanza di
ammissione era priva di sottoscrizione, ha esaminato anche il

RITENUTO CHE
4.

— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

motivazione semplificata.

5. —Il ricorso è inammissibile.
È inammissibile il primo motivo.
Questa Corte ha più volte ribadito a diversi riguardi, orrnai ;. che
il giudizio di opposizione allo stato passivo, pur avendo natura
latamente impugnatoria, non si configura come un appello, e
non è pertanto sottoposto all’applicazione dell’articolo 345
c.p.c. (Cass. 4 giugno 2012, n. 8929; Cass. 17 settembre
2015, n. 18253; Cass. 12 agosto 2016, n. 17086).
Ciò, tuttavia, non vale affatto ad infirmare la ratio decidendi
posta dal Tribunale a fondamento del decreto ‘impugnato,
avendo quest’ultimo con tutta evidenza affermato che l’istanza
di insinuazione era pacificamente carente dì sottoscrizione,
richiesta dall’articolo 93 della legge fallimentare, sottoscrizione
tale da costituire «requisito essenziale per la stessa esistenza
giuridica dell’atto»:

di guisa che il giudice di merito ha

evidentemente affermato che l’istanza di ammissione al
passivo era per tale ragione inesistente.
A fronte di ciò, viceversa, il ricorrente ha dedotto l’erroneità
della statuizione impugnata per il fatto che il Tribunale avrebbe
ritenuto «preclusa all’opponente sia la facoltà di “sanare”
Ric. 2016 n. 20441 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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merito della domanda, ritenendola sotto tale profilo infondata.

eventuali difetti formali dell’originario atto di insinuazione al
passivo sia la facoltà di produrre documenti e/o proporre
eventuali istanze istruttorie diversi rispetto a quelli già prodotti
e/o indicati nella precedente domanda di ammissione al
passivo» (pagina 7 del ricorso): e cioè, al di là della non

un motivo indirizzato contro il rilievo, qualificato dallo stesso
Tribunale come assorbente, concernente la mancanza di
sottoscrizione dell’istanza di insinuazione, il Ferrero non ha
colto la ratio decidendi, giacché ha ragionato in termini di
sanatoria di un atto ab origine connotato da «difetti formali»,
mentre il Tribunale ha affermato che l’atto era inesistente e,
come tale, per definizione insuscettibile di sanatoria, ma solo di
sostituzione con un nuovo atto esistente e valido:
Gli altri tre motivi, indirizzati contro il segmento della
motivazione svolta ad abundantiam, sono assorbiti.

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6. — Nulla per le spese.up,,
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PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso,ut

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dichiara, ai

sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.p.r. numero 115
del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso articolo 13.

pertinenza del riferimento alle istanze istruttorie nel corpo di

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