Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30258 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 22/11/2018), n.30258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28515/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.C., M.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

PAGNOTTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A. (già EQUITALIA ESATRI S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 782/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/08/2013 r.g.n. 8/2010.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei propri crediti S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza n. 782/2013 della Corte d’Appello di Milano che, nel riformare la pronuncia di primo grado del Tribunale di Varese, ha accolto l’opposizione avverso alcune cartelle esattoriale proposta da S.C. e M.S., disconoscendo l’obbligo dei medesimi, già iscritti alla Gestione Separata di cui alla L. n. 336 del 1995, art. 2, comma 26, quali amministratori della Geos Immobiliare s.r.l., di iscriversi, per i periodi tra il 1997 ed il 2007, anche alla Gestione Commercianti;

la Corte riteneva che l’attività in concreto svolta dai predetti avesse natura puramente gestionale e non di lavoro commerciale, sicchè l’iscrizione richiesta non poteva ritenersi giustificata;

il S. ed il M. hanno resistito con controricorso, poi seguito da memoria, mentre Equitalia è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. con mod. in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che l’attività posta in essere dai ricorrenti fosse da ritenere di natura anche commerciale e risultasse connotata dai caratteri di abitualità e prevalenza richiesti per l’iscrizione alla relativa Gestione;

il motivo è infondato;

è pacifico che la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti (su cui, v. L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. con mod. in L. n. 122 del 2010; Cass., S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l’adesione al relativo regime (Cass. 19 gennaio 2016, n. 873);

nel caso di specie la Corte territoriale ha in sostanza ritenuto che l’attività svolta comunque non presentasse connotati “ulteriori e diversi rispetto a quella gestoria in senso proprio”, il che è in sè sufficiente ad escludere la possibilità di iscrizione alla Gestione Commercianti;

tale giudizio è poi frutto di una valutazione tipicamente di merito dell’istruttoria, in cui si sono precipuamente valorizzati gli elementi da cui è emerso che la società era dotata di un’organizzazione di impresa in grado di realizzare autonomamente, dal punto di vista dell’attività commerciale attuativa, lo scopo sociale, avendosi l’intervento dagli amministratori in ambito esecutivo solo al momento della firma dei contratti procurati e predisposti dal personale;

l’I.N.P.S. ha solo genericamente censurato tale valutazione dell’istruttoria, il che non consente in alcun modo, in questa sede di legittimità, di metterne in dubbio gli esiti, non potendosi, i motivi di ricorso, tradurre in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. (Cass. S.U. 25/10/2013, n. 24148)

il ricorso va quindi rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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