Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30257 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO

FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ZIVERI MARCELLO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZI0NI SPA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI

GAETANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

C.E., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1033/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

29/04/08, depositata il 09/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Ludovica Franzin delega avvocao Ziveri difensore

della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Alessi Gaetano difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: in un sinistro stradale rimasero coinvolte diverse persone, tra cui la trasportata B.G., che, ricoverata in ospedale, venne successivamente colpita da epatite virale.

Con sentenza depositata in data 9 settembre 2009 la Corte d’Appello di Bologna ha ridotto da Euro 352.408,96, liquidate dal Tribunale di Parma, ad Euro 150.581,38 la somma dovuta a costei, che ha condannato a restituire quanto eventualmente percepito in eccesso.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo lamenta omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il tema è la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali subiti.

Il vizio di contradditorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

Il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Le argomentazioni addotte a sostegno della censura non dimostrano nessuno dei vizi come sopra delimitati (la ratio della sentenza impugnata è logica e perfettamente comprensibile), ma mirano ad una diversa valutazione del contenuto decisorio, dal quale si dissente.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2043, 2059, 2056 e 1226 c.c..

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1 poichè non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In realtà la censura, pur formalmente prospettata sotto il profilo della violazione di norme di diritto, attiene al merito della decisione e, quindi, tratta un tema non consentito in sede di legittimità.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; essa e la Sara hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non inducono a statuizione diversa; il primo motivo è infondato poichè resta confermata la considerazione che la Corte territoriale ha dato adeguato conto delle proprie scelte; infondato è anche il secondo motivo perchè la sentenza impugnata ha riformato quella del Tribunale spiegando le ragioni che l’hanno indotta a ritenere necessario discostarsi della tabelle milanesi;

che, peraltro, il collegio ha ravvisato una causa di improcedibilità del ricorso, atteso che la B., pur avendo dato atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata, ha omesso di depositare copia autentica della medesima con la relazione di notificazione, in tal modo violando l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2;

che il ricorso deve perciò essere dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore della Sara, in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorati, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore del’Anas, in Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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