Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30257 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 27/10/2021), n.30257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4871-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato FABIO PISANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO PERNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 28 gennaio 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva l’appello proposto da P.S. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente, illustrato da successiva memoria.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017. Sostiene che lo ius superveniens di cui al suddetto decreto-legge sarebbe estensibile all’odierno giudizio poiché l’art. 16-octies, dovrebbe applicarsi a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, nella parte in cui riduce in percentuale le somme da corrispondere (o addirittura esclude che si proceda al rimborso) nel caso in cui gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio.

La censura è infondata, in quanto, prospettando l’applicabilità della nuova normativa al presente giudizio, essa si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui “in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo” (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017).

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver rilevato che lo ius superveniens non incide sulla questione della quale è investita la Commissione ovvero sul diritto al rimborso spettante al contribuente operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza, ha affermato che il diritto al rimborso va riconosciuto nella misura del 90% così come la sua esecuzione va disposta senza abbattimento del 50%. Sostiene la difesa erariale che, nel caso di specie, ricorreva un’anomalia che investiva l’esistenza della motivazione in sé, emergendo dalla sentenza due affermazioni tra loro inconciliabili circa l’applicabilità nel caso di specie dello ius superveniens.

La censura è infondata, avendo i giudici di appello chiaramente affermato, in conformità con la richiamata giurisprudenza di questa Corte, che il citato art. 16-octies, non incide sul diritto alla ripetizione, accertato nel giudizio, rilevando che le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i consequenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza, di guisa che l’esclusione della riduzione del 50% affermata in sentenza, pur con l’improprio riferimento alla esecuzione del diritto al rimborso, deve ritenersi circoscritta al giudizio di cognizione di cui è stata investita la CTR.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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