Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30256 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIA 1280, presso lo studio dell’avvocato PERILLO ANDREA,

rappresentato e difeso dagli avvocati SCAPINI NEVIO, ZAPPIA RAIMONDO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA FAS SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARATONA 38,

presso lo studio dell’avvocato GRASSO GIORGIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DALMOTTO EUGENIO, NEGRINI LUCA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

AVIVA ITALIA SPA, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, ESO TRADE SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 880/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

16/04/2010, depositata il 07/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Perillo Andrea (delega avvocato Zappia) difensore

del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: M. P.P. chiese il risarcimento dei danni per non avere potuto coltivare i propri terreni occupati senza titolo dalla Esostrade allo scopo di eseguire lavori di consolidamento dell’argine del fiume Po che essa aveva poi subappaltato alla F.A.S. S.p.A. Con sentenza depositata in data 7 giugno 2010 la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino – Sezione distaccata di Chivasso, ha respinto la domanda del M., che il primo giudice aveva accolto solo nei confronti della F.A.S. 2- Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. 3. – Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione.

La censura risulta manifestamente infondata. Il dispositivo della Corte territoriale reca, per quanto interessa, la dizione seguente “Accoglie per quanto di ragione gli appelli avverso la sentenza 26 – 30/6/2008 del Tribunale di Torino Sezione distaccata di Chivasso, in composizione monocratica proposti, in principalità, da M.P. P. e, in via incidentale, dall’Impresa F.A.S. S.p.A. e che, nel resto, respinge; e, per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza: a) respinge la domanda del M., assolvendo l’impresa F.A.S. S.p.A. dal pagamento della somma stabilita a titolo di risarcimento; b) dichiara la compensazione per intero tra le suddette parti delle spese processuali relative sia al primo che al presente grado di giudizio”.

La motivazione indica le ragioni in forza delle quali la Corte d’Appello ha ritenuto di rigettare il gravame principale del M. e di accogliere quello incidentale dell’Impresa F.A.S. Da quanto sopra si ricavano due considerazioni: a) non sussiste alcun contrasto tra dispositivo e motivazione in quanto da entrambi emerge l’infondatezza della domanda del M.; 2) il dispositivo è stato redatto secondo una tecnica inusuale e non corretta, ma le sue statuizioni risultano chiare; rigetto dell’appello principale del M., accoglimento parziale dell’incidentale della F.A.S. Il secondo motivo lamenta insufficienza e illogicità della motivazione circa l’an debeatur della domanda risarcitoria. Si assume che la Corte territoriale ha omesso di valutare nella loro rilevanza elementi fondamentali o ha travisato il significato di altre risultanze processuali. Questa affermazione del ricorrente basta da sola ad evidenziare il carattere squisitamente di merito della censura (notoriamente, nel giudizio di legittimità non è consentito eccepire il travisamento dei fatti). Lo confermano le argomentazioni a sostegno, formulate con ampi riferimenti a consulenze, nei cui confronti, peraltro, non è stato rispettato l’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Il terzo motivo ipotizza ancora motivazione illogica circa la qualificazione “esplorativa” attribuita alla richiesta C.T.U. diretta alla quantificazione delle spese necessarie alla bonifica dei terreni abusivamente occupati. Valgono, in proposito, le stesse considerazioni rese appena sopra, cui va aggiunto il rilievo che le generiche argomentazioni addotte non dimostrano che il mezzo richiesto avrebbe certamente indotto ad una diversa soluzione della vertenza.

Il quarto motivo adduce omessa pronuncia o carenza di motivazione sul motivo di appello n. 1.

La censura è inammissibile poichè l’omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere fatta valere ai sensi dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non al successivo n. 5, che attiene esclusivamente al vizio di motivazione, nel suo triplice aspetto.

La Corte territoriale ha spiegato che detto motivo (erronea e immotivata reiezione della domanda proposta nei confronti della Esostrade a titolo di solidarietà con la F.A.S.) restava assorbito nel rigetto della domanda risarcitoria formulata dallo stesso M., avendo escluso in radice che a costui fosse stato impedito di coltivare i terreni.

Il ricorrente riproduce testualmente il proprio motivo di appello (in tal modo rispettando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), ma non adduce specifiche ragioni dimostrative dell’erroneità dell’affermato assorbimento.

4. – Pertanto il ricorso va rigettato.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non superano i rilievi contenuti nella relazione; si rileva, in particolare, che, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non risulta rispettato;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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