Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30256 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 22/11/2018), n.30256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3311-2014 proposto da:

BANCA FIDEURAM SPA, in persona del legale rapp.te pt, p.i. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, al CORSO VITTORIO EMANUELE II

326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO;

– ricorrente –

contro

P.M., E B.A., elettivamente domiciliati in

Roma, al Viale Giuseppe Mazzini 123, presso lo studio dell’avvocato

BENEDETTO SPINOSA dal quale unitamente all’avvocato ALESSANDRA

PALOMBI, sono rappresentati e difesi;

– controricorrenti –

e contro

I.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5647/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/09/2013 R.G. Appello n.2042/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;

udito l’avvocato BENEDETTO SPINOSA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Previo ricorso al Tribunale di Roma, i dipendenti in epigrafe indicati, odierni intimati e controricorrenti, ne ottenevano distinti provvedimenti con cui veniva ingiunto alla Banca Fideuram spa il pagamento delle somme ivi specificate, in favore di ciascuno di essi, a titolo di differenza di quanto loro spettante con riguardo al premio aziendale dell’esercizio 2008: e ciò in virtù della determinazione del criterio per l’erogazione avvenuta con l’accordo aziendale del 15.7.2008.

2. Avverso i decreti monitori la Banca proponeva tempestive opposizioni e, nel contraddittorio con gli ingiungenti, il Tribunale, riuniti i ricorsi, ed espletata attività istruttoria, revocava i decreti ingiuntivi con compensazione delle spese.

3. A seguito di gravame proposto dai lavoratori, la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 5647/2013, in riforma della gravata pronuncia, rigettava i ricorsi in opposizione avverso i decreti ingiuntivi per cui è causa e condannava la Banca al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

4. A fondamento del decisum la Corte di merito evidenziava che: a) i ricorrenti avevano fornito la prova del proprio diritto mediante il deposito dell’accordo del 15.7.2008 il cui tenore letterale era univoco e non suscettibile di interpretazione; b) la Banca aveva di contro prospettato due soluzioni difficilmente conciliabili tra di loro assumendo, da un lato, che il testo sottoscritto non corrispondeva alla volontà comune delle parti (prima ipotesi) oppure, dall’altro, che non corrispondeva a quella di una delle parti e che l’errore era essenziale e riconoscibile (seconda ipotesi); c) correttamente il primo giudice aveva proceduto all’indagine sulla reale volontà dei contraenti; d) tuttavia aveva erroneamente valutato i risultati perchè dalle risultanze istruttorie non era desumibile che le parti avessero raggiunto un accordo che contemplava la metà e non l’intero della differenza tra i due trattamenti ovvero che la Banca avesse sì dichiarato (nella stesura dell’accordo) che la clausola di salvaguardia riguardava l’intero, ma che tale dichiarazione era viziata da errore essenziale e riconoscibile; e) la Banca, quindi, non aveva fornito la prova dell’effettiva formazione di un accordo difforme da quello trasfuso; f) analogamente doveva escludersi una dichiarazione di volontà viziata da errore essenziale o riconoscibile la cui prospettazione non era stata confermata da alcuno dei testi.

5. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione la Banca Fideuram spa affidato a otto motivi.

6. Resistono con controricorso i soli P.M. e B.A.. Gli altri dipendenti restano intimati.

7. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo la Banca Fideuram spa denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, per avere erroneamente la Corte territoriale – a fronte di acquisizioni istruttorie concordi (con la sola eccezione della teste T.) nell’affermare che effettivamente la volontà delle parti contraenti, in sede dell’accordo del 15.7.2008, era stata nel senso di prevedere quanto al pagamento dell’importo contemplato nella parte finale del punto f) del citato accordo, la corresponsione di una integrazione pari al 50% della differenza tra il citato importo tabellare spettante per l’esercizio 2007 – utilizzato il criterio ermeneutico basato sul comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. perchè la Corte di appello, nel valutare il comportamento successivo delle parti, aveva erroneamente svalutato quello tenuto dalle OOSS diverse dalla Fisac CGIL che avevano, invece, avallato l’ipotesi di un errore in sede di redazione della clausola dell’accordo del 15.7.2008, nonchè aveva omesso di valutare gli elementi documentali risultanti dai comunicati successivi dalle predette OOSS che accreditavano la tesi interpretativa della Banca.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c., per avere erroneamente la Corte di merito ignorato completamente le deposizioni di non meno di cinque testi, per avere svalutato le testimonianze dei testi Z. e S. e per non avere valutato due documenti decisivi e, cioè, i comunicati del 22.2 e del 10.3.2011 da cui emergeva la fondatezza della tesi dell’erronea trascrizione del testo dell’accordo del 15.7.2008.

5. Con il quarto motivo si contesta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella esistenza, o meno, dell’errore denunciato dalla Banca nella stesura del documento del 15.7.2008 rispetto al contenuto dell’accordo effettivamente raggiunto tra le parti, per avere la Corte di appello completamente ignorato, neppure tentando di offrire di esse una spiegazione compatibile con la propria tesi, i fatti di cui al motivo che precede.

6. Con il quinto motivo la ricorrente sostiene la violazione o falsa applicazione dell’art. 1350 c.c. anche in relazione all’art. 2721 c.c., comma 2 e all’art. 421 c.p.c., per avere la Corte di Roma erroneamente ritenuto rilevante il mancato deposito delle tabelle contabili redatte in sede di accordo, non facendo esse parte di questo e non essendovi alcun onere di forma scritta.

7. Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 1427,1429,1431 e 1433 c.c. nonchè all’art. 2697 c.c., perchè la Corte di appello, pur dando atto della difficoltà di conciliare le tesi difensive della Banca, aveva erroneamente escluso che fosse stata data la prova dell’errore quando, invece, era stato dimostrato che l’effettivo contenuto dell’accordo era diverso da quello riportato nel documento e che l’errore era riconoscibile ed essenziale.

8. Con il settimo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto della rilevanza dell’errore, perchè la Corte territoriale si era limitata a richiamare le argomentazioni di parte appellante sulla questione mentre, invece, non era ammissibile, al fine di reputare idonea l’integrazione del requisito della motivazione, il mero richiamo per relationem alle argomentazioni di una parte.

9. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1429 c.c., per non avere ritenuto i giudici di secondo grado essenziale l’errore, sia per il ruolo sia per l’incidenza economica della clausola all’interno dell’accordo.

10. I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

11. Giova premettere che per gli accordi o contratti collettivi di carattere aziendale, quale quello in controversia (per quelli nazionali, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 3 come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 la violazione e falsa applicazione delle loro disposizioni è parificata a quelle delle norme di diritto), non può escludersi il tradizionale sindacato di legittimità che può spiegarsi sull’interpretazione di ogni atto negoziale riguardo la violazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e ss ai sensi dell’art. 360 c.p.c.: sindacato ampiamente e ammissibilmente sollecitato dai motivi di ricorso per cassazione.

12. Orbene, alla stregua della normativa che regola la materia, la volontà delle parti deve essere ricostruita attraverso il senso letterale delle parole da esse utilizzate e attraverso la loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) nonchè attraverso la lettura complessiva del contratto, le cui clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal contenuto dell’atto (art. 1362 c.c.). Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari quando, applicati i criteri generali dettati dagli articoli precedentemente indicati, le previsioni contrattuali conservino ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367 – 1370 c.c., le regole contenute negli stessi articoli si applicano solo se, una volta applicati i criteri generali, le clausole rimangono ambigue, oscure o di dubbio significato). In via ulteriormente subordinata e residuale, è consentito il ricorso ai criteri interpretativi fissati dall’art. 1371 c.c..

13. La Corte territoriale non si è discostata da tali principi, così come il primo giudice del quale tuttavia non ha condiviso i risultati sulla relativa valutazione dei fatti; invero, non ha ricostruito la comune volontà delle parti attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, ma ha desunto la stessa sulla scorta delle trattative e da tutto il materiale probatorio acquisito, con particolare riguardo anche al comportamento, successivo alla sottoscrizione dell’accordo del 15.7.2008: il tutto correttamente riportato nella gravata pronuncia.

14. I giudici di seconde cure hanno anche sottolineato che, sia pure in toni diversi, tutte le OOSS avevano contestato la quantificazione del VAP operata successivamente dalla Banca e nessuna aveva accettato la tesi del refuso circa la erogazione del premio fedeltà, per cui ciò che era stato indicato nel punto f) dell’accordo rispondeva esattamente a quanto concordato. Hanno, quindi, concluso che ad avvalorare tale conclusione deponevano il notevole ritardo della Banca nel segnalare il presunto errore; la resistenza di tutte le sigle di fronte a tale comunicazione; la proposta di nuovo accordo e la mancata sottoscrizione da parte di tutte le sigle sindacali, la circostanza che in data 27.10.2008 la Banca Fideuram spa e le OOSS avessero raggiunto un accordo su altre materie senza che nulla fosse detto sulla questione dell’errore sull’ammontare del VAP per il 2008 che fu oggetto di rilievo solo con la successiva nota dell’11.11.2008.

15. La ricostruzione fornita dalla Corte territoriale appare, dunque, corretta e rispettosa dei principi di ermeneutica contrattuale stabilita dagli artt. 1362 c.c. e ss, per quanto riguarda in particolare l’applicazione del criterio letterale, avuto riguardo alla ratio della disposizione e alle finalità perseguite dalle parti. Le censure espresse dalla società ricorrente non valgono ad inficiare la validità di tale interpretazione risolvendosi, a fronte di una conclusione fondata su una corretta e plausibile lettura delle risultanze istruttorie e, quindi, su argomentazioni adeguatamente motivate e corrette sotto il profilo logico-giuridico, e come tali insindacabili in questa sede di legittimità, in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di appello che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione – tendente, invece, a valorizzare alcuni elementi istruttori piuttosto che le dichiarazioni espresse nell’accordo – inidonea ad inficiare la diversa opzione ermeneutica dei giudici del merito.

16. Il terzo ed il quarto motivo, da scrutinarsi anche essi congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

17. Con riguardo alle asserite violazioni e false applicazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., va rimarcato che una tale questione non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice del merito, ma rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960): ipotesi, queste, non denunciate nel caso de quo.

18. Analogamente, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nel’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (cfr. ex anis Cass. 17.6.2013 n. 15107) e, ciò, non emerge dalla lettura della gravata sentenza.

19. Infine, deve sottolinearsi che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. 22.9.2014 n. 19881).

20. Ciò premesso, appare chiaro che le doglianze dei due motivi, come formulate, non sono meritevoli di pregio perchè si limitano in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente esaminate dalla Corte di merito, che ha congruamente ricostruito la volontà delle parti.

21. Il quinto motivo è inammissibile.

22. Con esso, infatti, non si denunziano violazioni o false applicazioni di norme di diritto, che presuppongono la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata e richiedono gli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26.6.2013 n. 16038; Cass. 28.2.2012 n. 3010), ma si chiede una rivisitazione del merito della vicenda, attraverso una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, ormai insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16.12.2011 n. 27197; Cass. 18.3.2011 n. 6288).

23. Il rigetto dei motivi esaminati rende inammissibile i restanti, riguardanti l’altra ratio decidendi in ordine alla tesi dell’odierna ricorrente con la quale si sostiene una erronea dichiarazione da parte di essa Banca, riportata nel testo sottoscritto, che non corrispondeva alla sua reale intenzione e che tale errore era essenziale e riconoscibile.

24. Invero, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dall’altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a sopportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non o mal censurato, privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. ex multiis Cass. n. 4349/2001; Cass. n. 2440/2009).

25. E’ pacifico in giurisprudenza, infatti, che la parte possa legittimamente proporre nello stesse giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, anche se fra loro concettualmente incompatibili (cfr. Cass. 23.2.1995 n. 2083; Cass. 16.6.2003 n. 9631).

26. Tuttavia, qualora la sentenza abbia accolto una delle domande, si determina, oltre alla qualificazione giuridica dei fatti, un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base di altre eventuali domande ed il giudicato formatosi su detto accertamento di fatto fa sì che la decisione resista all’impugnazione della ricorrente sull’altra soluzione formulata perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una delle censure non condurrebbe mai alla cassazione della pronuncia gravata.

27. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

28. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti. Nulla va disposto per quelle relative al rapporto processuale tra la ricorrente e gli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva.

29. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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