Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30256 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. II, 20/11/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 20/11/2019), n.30256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 17731/2015 R.G. proposto da:

L.L., e A.G., rappresentati e difesi dagli

Avv.ti Matteo Rezzonico e Sergio Smedile per procura a margine del

ricorso, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di

quest’ultimo alla via Giuseppe Ferrari n. 12;

– ricorrenti –

contro

Condominio (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Machetta

per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in

Roma presso il suo studio alla via degli Scipioni n. 110;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 1881,

depositata il 30 aprile 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 5 novembre 2019.

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

I condomini L.L. e A.G. hanno impugnato la Delib. presa il 22 ottobre 2009 dall’assemblea del condominio (OMISSIS).

Respinta l’impugnazione in primo grado e respinto anche l’appello, i condomini L. e A. ricorrono per cassazione, sulla base di quattro motivi.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., comma 3, per non aver il giudice d’appello annullato la Delib. malgrado l’inosservanza del termine di convocazione in adunanza. Anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. n. 220 del 2012, art. 20, art. 66 disp. att. c.c., comma 3, stabiliva che l’avviso di convocazione dovesse essere comunicato ai condomini “almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza”; dopo la novella, esso precisa “… data fissata per l’adunanza in prima convocazione”.

Nella giurisprudenza di legittimità, mai è stato dubbio che, ai fini dell’osservanza del termine dei cinque giorni, debba farsi riferimento non all’invio dell’avviso, ma alla sua ricezione, trattandosi di atto unilaterale ricettizio, funzionale al diritto di partecipazione assembleare (Cass. 22 novembre 1985, n. 5769). Su tale linea, più di recente, la Corte ha precisato che la tempestività della ricezione dell’avviso va misurata sulla data dell’adunanza in prima convocazione, irrilevante quella di seconda convocazione, e ciò anche nel regime anteriore alla novella del 2012, questa avendo semplicemente esplicitato, al riguardo, quanto “già desumibile sulla base di indici logici e sistematici” (Cass. 26 settembre 2013, n. 22047).

La fattispecie concreta esige una valutazione approfondita sulle condizioni e gli eventuali limiti di operatività di quest’ultimo principio, con specifico riguardo alla potenziale incidenza della condotta assembleare del condomino, il quale lamenti in giudizio l’intempestività dell’avviso pur avendo partecipato alle adunanze di prima e seconda convocazione.

L’obiettiva importanza della questione, anche per i riflessi che essa può spiegare sull’applicazione del testo integrato nel 2012, suggerisce l’opportunità di rimettere la causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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