Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30255 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 22/11/2018), n.30255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4400/2014 proposto da:

E.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LORENZO FRANCESCHINIS, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AIR ONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1012/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/10/2013 r.g.n. 5062/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento dell’incidentale condizionato;

udito l’Avvocato MAURIZIO SANTORI.

Fatto

FATTI di CAUSA

La Corte di Appello di MILANO con sentenza n. 1012 del 12 settembre – 14 ottobre 2013 rigettava il gravame interposto il 23-01-2013 da E.A., avverso la decisione di primo grado (2911-2012), che aveva respinto la domanda della stessa E., volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del termine finale apposto al contratto a tempo determinato, in forza del quale la medesima era stata assunta alle dipendenze di AIR ONE S.p.a. per le esigenze ivi indicate, però ritenute generiche e non provate dall’attrice, in ordine a rapporto a tempo determinato successivamente prorogato sino al 30 giugno 2007.

Secondo la Corte di merito, mentre risultava fondato l’appello, relativamente alla decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, che aveva innovato la disciplina in materia, il cui regime transitorio a favore della lavoratrice era stato escluso dal primo giudicante, l’interposto gravame invece non meritava pregio quanto al mutuo consenso per lo scioglimento del rapporto di lavoro, ritenuto correttamente sussistente dal giudice adito, atteso il disinteresse della E. alla prosecuzione del rapporto con AIR ONE, tenuto conto del fatto che si era trattato di un solo contratto stipulato per la durata di sei mesi, poi prorogato per ulteriori sei; che successivamente la stessa lavoratrice aveva intrapreso altra attività alle dipendenze di diversa compagnia aerea in forza di contratto a termine per il periodo dicembre 2007 – 12 ottobre 2008, che in seguito la E. si era dedicata alla maternità (di cui al parto in data 24 agosto 2010) e che poi era stata nuovamente assunta a tempo determinato da ALITALIA CAI da giugno a settembre 2011, con proroga sono al successivo 31 ottobre; che tra la scadenza del contratto de quo e la successiva messa in mora erano trascorsi più di quattro anni, quasi cinque all’atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto il 22 maggio 2012; che, d’altra parte, del tutto generiche risultavano le allegazioni dell’attrice circa la dedotta messa a disposizione delle energie di lavoro prima della formale messa in mora, di modo che la prova offerta sul punto risultava inammissibile. Pertanto, secondo la Corte milanese, la condotta della lavoratrice appariva incompatibile con la volontà di prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di AIR ONE. Dunque, il contratto de quo era suscettibile di risoluzione consensuale ex art. 1372 c.c., laddove la fattispecie risolutoria negoziale poteva perfezionarsi non soltanto sulla base di dichiarazioni ma anche per facta concludentia, in presenza di comportamenti significativi tenuti dalle parti, coerenti con una situazione giuridica d’inesistenza del rapporto (richiamando sul punto la Corte di merito vari precedenti della giurisprudenza di legittimità).

Pertanto, risultava corretto l’accertamento della risoluzione per mutuo consenso, non soltanto alla luce dell’elemento temporale, comunque assai significativo, stante l’inerzia protrattasi per oltre quattro anni, ma anche considerando ulteriori elementi, come l’instaurazione di rapporto lavorativo con altri soggetti, diversi, sia pure con contratti a termine, ma di durata significativa. L’unicità del contratto, stipulato ben 4 anni prima con AIR ONE, non poteva indurre nella lavoratrice alcun affidamento in termini di stabilità. Il fatto, poi, di aver lavorato nel corso dell’anno 2011 per ALITALIA Cai non rivelava l’interesse a coltivare il rapporto di lavoro con AIR ONE, trattandosi di soggetto del tutto differente.

Avverso la sentenza della Corte milanese, n. 1012/12 settembre – 14 ottobre 2013, ha proposto ricorso per cassazione E.A. con due motivi, cui ha resistito AIR ONE S.p.a. mediante controricorso con ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo (ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 11, comma 1 bis – introdotto dal D.I. n. 225 del 2010, art. 2, comma 44, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2011 – L. n. 183 del 2010, commi 3 e 4, nonchè dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), notificato presso la cancelleria di questa Corte il 14 febbraio 2014.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI della DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372,1418,1419 e 2697 c.c., tenuto conto della imprescrittibilità dell’esperita azione di nullità, ancorchè parziale.

Con il secondo motivo la ricorrente ex art. 360 c.p.c., n. 5, ha lamentato omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Entrambi i motivi posti a sostegno del ricorso principale vanno disattesi in forza delle seguenti considerazioni.

Ed invero, preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della seconda censura, formulata esclusivamente in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo la stessa comunque inammissibile per effetto della c.d. doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, u.c., del codice di rito, (art. 348 ter c.p.c., Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello. -… 4. Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

5. La disposizione di cui al comma 4, si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado), articolo inserito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54.1, lett. a), conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (norma che per espressa previsione dell’art. 54, comma 2, D.L. cit., “si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, avvenuta il 12 agosto 2012), laddove nel caso di specie qui in esame la sentenza di primo grado, in data 29 novembre 2012, risulta poi confermata con il rigetto del gravame interposto il 23 gennaio 2013, evidentemente successivo all’anzidetto regime transitorio, con l’ulteriore precisazione inoltre, che la ricorrente principale non ha specificamente allegato e neanche per altro verso dimostrato (eventuali) diversità tra le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle a sostegno della successiva pronuncia di rigetto dell’appello, laddove per giunta, a parte la diversa soluzione della questione, strettamente giuridica, inerente alla suddetta decadenza, è stata, invece, (espressamente, v. la motivazione sul punto a pag. 8 della pronuncia de qua) confermata la seconda ratio decidendi, concernente l’accertato mutuo consenso (cfr. Cass. 1^ civ. n. 26774 del 22/12/2016: nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, – applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54,comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 -, il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, – nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Conformi Cass. 2^ civ. n. 5528 del 10/03/2014, 3^ civ. n. 19001 del 27/09/2016, 1^ civ. n. 26774 del 22/12/2016. Cfr. altresì Cass. lav. n. 23021 del 29/10/2014, secondo cui la disciplina speciale prevista dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 58, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, va integrata con quella dell’appello nel rito del lavoro. Ne consegue l’applicabilità, nel giudizio di cassazione, oltre che dell’art. 348 ter c.p.c., commi 3 e 4, anche del comma 5, il quale prevede che la disposizione di cui al precedente comma 4 – ossia l’esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c.p.c. – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. “doppia conforme”. In senso analogo, v. pure Cass. iav. n. 22142 del 29/10/2015 e n. 18659 del 27/07/2017).

L’anzidetta inammissibilità, peraltro dovuta anche all’impossibilità di censurare in sede di ìegittimità quanto con logica e coerente motivazione (di per sè insindacabile, specie alla stregua del vigente art. 360 c.p.c., n. 5) accertato dal giudice di merito, si riflette negativamente anche sul primo motivo di ricorso, alla stregua del più recente orientamento di questa Corte in materia di risoluzione consensuale (cfr. in part. Cass. lav. n. 29781 del 12/12/2017 ed altre successive in senso analogo), secondo cui in tema di contratti a tempo determinato l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti, diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale, costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (si rimanda, quindi, alle condivisibili argomentazioni svolte nella parte motiva della succitata pronuncia n. 29781 del 16 novembre – 12 dicembre 2017:

“… In presenza di una giurisprudenza di legittimità in materia che ha dato luogo a letture di vicende processuali contigue ritenute dalla Procura Generale della Cassazione talvolta non coincidenti, questa Corte intende ribadire ed ulteriormente definire i limiti del controllo di legittimità nei giudizi instaurati ai fini del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione del termine finale scaduto, ove sorga questione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso. Tanto anche in considerazione del recente arresto delle Sezioni unite civili rappresentato dalla sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016 (punti 55, 56,.57, 58).

In tale pronuncia, premesso il dato normativo dell’art. 1372 c.c., comma 1, secondo cui il contratto può essere sciolto “per mutuo consenso”, si è rammentato l’insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti.

Con specifico riferimento al caso dei contratti a tempo determinato detta sentenza, avallato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi “indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti” ove “concorra con altri elementi convergenti”, ha statuito che “il relativo giudizio attiene al merito della controversia”.

Quindi, verificato che nel caso sottoposto all’attenzione della Corte il giudice del fatto avesse considerato la durata del comportamento omissivo e la convergenza degli altri elementi prospettati in causa pervenendo alla valutazione congruamente motivata che nella fattispecie concreta non fosse stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto, il Supremo Collegio ha testualmente concluso: “il giudizio di merito si chiude qui”.

Si tratta di una conclusione del tutto coerente con una risalente giurisprudenza di legittimità, mai smentita nel corso degli anni, secondo la quale l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (ab imo v. Cass. n. 1037 del 1968; conf. a Cass. n. 2302 del 1953).

Deriva come inevitabile conseguenza metodologica che, se l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del contratto costituisce un giudizio di fatto condotto dal giudice del merito, esso è sindacabile in sede di legittimità nei limiti in cui un tale apprezzamento di merito può esserlo in base alle rigorose regole imposte dalla disciplina del vizio che – secondo i dettami dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tempo per tempo vigente – può colpire la ricostruzione di ogni vicenda storica che preceda il contenzioso giudiziale.

Ciò posto, laddove il giudice intenda desumere da fatti noti l’esistenza di una comune volontà delle parti tesa allo scioglimento del contratto, per il tramite di una inferenza logica, troveranno applicazione gli artt. 2727 e 2729 c.c., così come interpretati da una consolidata giurisprudenza che ha stabilito i fondamenti ed i limiti del ricorso alla prova presuntiva (per una estesa ricognizione v. Cass. n. 5787 del 2014)…..

… spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare il fatto da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto a lui riservato (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010).

Si è pure rilevato che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su di una sola presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. n. 9245 del 2007; Cass. n. 19088 del 2007; Cass. n. 17574 del 2009; Cass. n. 18644 del 2011).

Da tali principi di diritto deriva che, in tema di prova presuntiva del mutuo consenso tacito, spetta innanzi tutto al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale a consentire inferenze logiche circa l’esistenza ignota di una comune volontà risolutoria; indi compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza di uno scioglimento del contratto per mutuo consenso.

La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sè solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori.

Per quanto detto è compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui “risalire” al fatto ignorato (art. 2727 c.c.) che presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria e l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod pierumque è sottratto al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente. Non è poi sufficiente contestare l’equivocità di un singolo fatto valutato dalla sentenza impugnata proprio perchè il convincimento del giudice del merito deve esprimere necessariamente una valutazione sintetica e globale in relazione al complesso degli indizi, atteso che, quand’anche uno di essi sia singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può acquisirla nella combinazione con gli altri, nel senso che, come insegna la giurisprudenza citata, ognuno può rafforzarsi e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.

Parimenti chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare, cosi come esciuso in tutti i casi in cui viene sottoposta a questa Corte l’interpretazione di una volontà negoziale (tra molte: Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Infine, non ci si può dolere in questa sede che dal complesso del materiale indiziante scrutinato dal giudice del merito non derivi ineluttabilmente, in legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, l’esistenza di un accordo solutorio, rilevato come sia sufficiente che esso sia desumibile dall’insieme dei fatti noti come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità e probabilità, quale connessione verosimile di accadimenti che non deve essere oggettivamente inconfutabile.

Invero, trattandosi di una decisione che è frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può semplicemente sostenere una diversa combinazione dei dati fattuali ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 18715 del 2016), con una censura generica e meramente contrappositiva rispetto al giudizio operato in sede di merito (cfr. Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005). Inoltre, il fatto secondario che si assume trascurato dovrà avere carattere “decisivo”, nel senso che, se sussistente, porterebbe la controversia con certezza ad una soluzione diversa ed il non averlo tenuto presente ha escluso l’opzione tra due scelte possibili, altrimenti realizzandosi una indebita sostituzione del giudice di merito nella selezione delle fonti di convincimento (di recente v. Cass. n. 7916 del 2017). Infatti, per postulato indiscutibile, non è conferito alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, mentre trascende i limiti di tale controllo la mera denuncia di difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal giudice attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (v., tra le tante, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).

In definitiva anche in questa materia non può darsi ingresso, in alcun modo, ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, dovendosi tenere sempre fermo l’insegnamento di questa Corte secondo cui: “in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’argomentazione (fatto probatorio-massima di esperienza fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia da essa necessitata, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione” (Cass. SS.UU. n. 8054 del 2014, che richiama Cass. n. 14953 del 2000).

Tanto premesso in iure, nel caso sottoposto all’attenzione del collegio, come risulta dallo storico della lite, il giudice del fatto ha considerato la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola e la convergenza degli altri elementi prospettati in causa, pervenendo alla valutazione complessiva e congruamente motivata che nella fattispecie concreta sia stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto.

Per dirla con le Sezioni unite civili in premessa ricordate: “il giudizio di merito si chiude qui”. Senza che tale giudizio possa mutare natura a seconda che l’esito di esso giunga ad affermare che vi fosse oppure non vi fosse mutuo consenso, poichè in entrambi i casi è escluso possa essere suscettibile di un diverso o rinnovato apprezzamento in sede di legittimità.

… Non sfugge a questa Corte l’eventualità che l’arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito possa fare sì che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete relativo giudizio. Tuttavia, è noto che l’oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall’art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali in Cassazione (ad ex. v Cass. n. 10868, n. 10925 e n. 22688 del 2014, in motivazione) perchè sono differenti sia le fattispecie concrete che hanno dato origine alla causa, sia gli sviluppi processuali del giudizio, sia le motivazioni delle sentenze impugnate, sia i motivi di gravame posti a fondamento del ricorso per cassazione, sia, infine, le molteplici combinazioni tra siffatti elementi.

Si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento….”).

Pertanto, nei sensi di cui sopra il ricorso principale va respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.

Tenuto conto dei riscontrati oscillanti, se non contrastanti, orientamenti giurisprudenziali in materia, si ravvisano valide ragioni per poter dichiarare compensate le spese di questo giudizio. Tuttavia, visto l’esito negativo dell’anzidetta impugnazione principale, ricorrono comunque gli estremi di legge per la declaratoria dei presupposti relativi al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato, nonchè compensate tra le parti le spese del giudizio. –

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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