Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30255 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. II, 20/11/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23872-2015 proposto da:

Q.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA IRNERIO 67,

presso lo studio dell’avvocato Q.F., difensore ex art. 86

c.p.c.;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.R.

PEREIRA, 208, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIANO NUZZO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5345/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Q. e Nuzzo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Q.F. propone ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 5345/2014 della Corte d’appello di Roma del 3 settembre 2014.

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

Il Condominio (OMISSIS), con citazione del 10 giugno 2003, convenne l’ex amministratore avvocato Q.F. per ottenere la condanna alla restituzione delle somme di cui si era indebitamente appropriato, versate dai condomini a titolo di contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie, nonchè per conseguire il risarcimento dei danni. Il convenuto Q.F. avanzò domanda riconvenzionale per il rimborso delle anticipazioni sostenute nell’interesse della gestione condominiale. Il Tribunale di Roma condannò l’ex amministratore al pagamento della somma di Euro 24.546,98 oltre interessi.

Proposero appello in via principale Q.F. ed in via incidentale il Condominio (OMISSIS).

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3 settembre 2014, dichiarò inammissibile l’appello principale, per difetto del requisito di specificità dei motivi di gravame ex art. 342 c.p.c., rimanendo inefficace l’appello incidentale tardivo.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di Q.F. denuncia la violazione dell’art. 161 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 5 e comma 2, per nullità della sentenza in quanto priva della sottoscrizione del presidente del collegio.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., quanto alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello per carenza di specificità.

Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omessa motivazione sul mancato esame della documentazione fornita dall’appellante.

E’ pregiudiziale ed assorbente l’esame del primo motivo di ricorso.

La sentenza n. 5345/2014 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 3 settembre 2014, è corredata dalla sottoscrizione del consigliere relatore Mauro Di Marzio ma priva della sottoscrizione del presidente Giovanni Buonomo.

Seguendo l’insegnamento di Cass. Sez. U, 20/05/2014, n. 11021, la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio o del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicchè, tramite la firma presente, non è comunque impedita la riconducibilità dell’atto al giudice che l’ha pronunciata. L’operatività del regime dell’art. 161 c.p.c., comma 1, comporta che il vizio della sentenza “insufficientemente” firmata si converte in motivo di impugnazione. Essendo stato fatto valere tale vizio con il primo motivo del ricorso per cassazione, deve essere disposto il rinvio ex art. 383 c.p.c., ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà non al riesame del merito della controversia, ma alla mera rinnovazione della decisione conclusiva (Cass. Sez. U, 20/05/2014, n. 11021; Cass. Sez. L, 05/04/2017, n. 8817).

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto, rimanendo assorbiti i restanti due motivi. La sentenza impugnata viene cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, la quale procederà ad una nuova pronuncia della sentenza, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

In adesione all’istanza in tal senso avanzata in udienza dall’avvocato Ottaviano Nuzzo, difensore del controricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., comma 2, la cancellazione dei periodi che vanno dalle parole “A tale riguardo…” fino a “Corte di Appello di Roma” contenute negli ultimi quattro righi di pagina 1 e nei primi tre righi di pagina 2 della memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dal ricorrente in data 27 settembre 2019. Trattasi, invero, di espressioni che eccedono palesemente i limiti di una corretta e decorosa manifestazione di dissenso verso la decisione della Corte d’appello di Roma, e chi si rivelano sconvenienti ed offensive nei confronti dei destinatari, così integrando un abuso del diritto di difesa della parte (cfr. Cass. Sez. 2, 29/11/2006, n. 25250).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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