Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30254 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MAPA SPONTEX ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO

ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GENTILLI GIORGIO, PAJANI SILVIA giusta procura in calce al ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

D.O.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CORTINA D’AMPEZZO 65, presso lo studio dell’avvocato NOLA

STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CARNELUTTI FEDERICO, MICHELE FERRARI giusta procura a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di UDINE, del 14/12/2010

depositato il 15/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Nola Stefano difensore della resistente che si

riporta agli scritti;

è presente il il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La s.p.a. Mapa Spontex Italia ha proposto istanza di regolamento di competenza contro D.O.A. avverso l’ordinanza del 14 dicembre 2010, con la quale il Tribunale di Udine, investito della controversia inter partes introdotta dall’intimata per ottenere il risarcimento di danni sofferti per lo scoppio di una borsa di acqua calda a suo dire prodotta dalla ricorrente, ha accolto un’istanza di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, ha disposto l’acquisizione del fascicolo di un accertamento tecnico preventivo esperito ante causarti dalla stessa D.O. ed ha fissato l’udienza per il giuramento del consulente tecnico nominato.

All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la parte intimata.

2. Il ricorso è stata avviato a trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. e, quindi, è stata formulata richiesta al Procuratore generale presso la Corte di depositare le sue conclusioni. Tali conclusioni, una volta depositate, sono state notificate agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. L’istanza di regolamento di competenza è stata proposta dalla ricorrente sull’assunto che l’ordinanza impugnata, specie là dove ha disposto l’acquisizione del fascicolo relativo all’accertamento tecnico preventivo disposto ante causarti, conterrebbe un’implicita decisione sulla competenza del Tribunale e nel contempo la reiezione delle eccezioni di incompetenza per territorio dell’adito Tribunale a beneficio di quello di Milano, nonchè di sussistenza della continenza e connessione del giudizio con altro, introdotto dall’istante davanti al Tribunale meneghino con richiesta di accertamento negativo della pretesa risarcitoria della D.O. e di declaratoria dell’inammissibilità dell’acquisizione dell’accertamento tecnico preventivo esperito davanti al Tribunale di Udine prima dell’inizio del giudizio di merito.

2. Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento.

La conclusione va condivisa sulla base delle seguenti ragioni.

Il provvedimento impugnato non integra una decisione affermativa della competenza del giudice nè una decisione di disconoscimento della fondatezza delle eccezioni di litispendenza, continenza e connessione proposte dalla qui ricorrente.

Non solo il Tribunale ha espressamente osservato di ritenere di decidere sulle altre eccezioni formulate in comparsa di costituzione e risposta dalla parte convenuta in sede di decisione, ma, se anche avesse delibato tali eccezioni, data la forma prescelta come modus procedendi, non articolatasi con il previo invito a precisare le conclusioni, bensì ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3 lo avrebbe fatto senza alcun valore decisorio e con valore soltanto delibatorio limitato all’adozione del provvedimento sull’istanza cautelare di istruzione preventiva. Con la conseguenza che la valutazione positiva sulla sussistenza della competenza territoriale e negativa della litispendenza, continenza o connessione eccepite dalla qui ricorrente sarebbe stata pienamente reversibile successivamente in sede decisoria.

Queste affermazioni corrispondono a quanto ormai è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha abbandonato da tempo il concetto di decisione implicita sulla competenza, come tale impugnabile con il regolamento di competenza, statuendo che una decisione sulla competenza in senso affermativo del giudice adito esige che essa segua attraverso il procedimento che, nel rito processuale cui è soggetta la causa, è previsto per la pronuncia di una decisione parziale su questioni di merito o di rito.

In tal modo ha ricevuto ulteriore conferma il principio che era stato enunciato da una non recente decisione a proposito del provvedimento ai sensi dell’art. 699 c.p.c., nel senso che E’ inammissibile il regolamento di Competenza proposto contro un provvedimento del giudice istruttore in ordine ad un accertamento tecnico preventivo richiesto in corso di causa, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, soggetto a riesame ed a decisione vera e propria solo in Sede di sentenza che definisce il procedimento di cognizione ordinaria, nell’ambito ed in funzione del quale esso è stato disposto (Cass. n. 5697 del 1984). Tale principio successivamente, era stata avallato dalle Sezioni Unite: Il provvedimento che ammette l’accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall’art. 698 cod. proc. civ., secondo il quale l’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. Consegue che avverso tale provvedimento non è ammissibile neppure il regolamento di competenza, anche nell’ipotesi in cui sia ravvisabile una pronunzia sulla competenza del giudice che li adotta, non potendo ritenersi che il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di competenza della quale non potrebbe essere investito a norma dell’art. 111 Cost. (Cass. sez. un. n. 7129 del 1998; più di recente Cass. sez. un. (ord.) n. 14301 del 2007).

Il nuovo orientamento, con riferimento al rifiuto della logica della decisione implicita affermativa della competenza impugnabile con il regolamento, ha trovato definitiva affermazione generale in Cass. sez. un. n. 11657 del 2008, secondo la quale Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto. (Nella specie, le S.U, hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale). (per il rito del lavoro: Cass. (ord.) n. 23112 del 2010, che argomenta dall’art. 420 c.p.c., comma 4 omologo dell’art. 187 c.p.c., comma 3).

Successivamente alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009 (cui è soggetta la controversia ratione temporis, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della legge), che ha introdotto come forma di decisione sulla sola competenza l’ordinanza, sostituendola alla sentenza (artt. 279 c.p.c., comma 1, nuovo testo e art. 42 c.p.c.), il nuovo orientamento è stato confermato, da Cass. n. 4986 del 2001, secondo cui Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all’art. 281 quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall’invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest’ultimo esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sicchè il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile.”. In senso conforme: Cass. (ord.) n. 13287 del 2001. Cass. (ord.) n. 16005 del 2011 ha, poi, precisato che In una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, la pronuncia con ordinanza soltanto sulla competenza suppone, tanto nel caso in cui la competenza stessa venga affermata, quanto nel caso in cui essa venga negata, il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità ed abbia contenuto positivo non si configura una decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario; ove, invece, la decisione abbia contenuto negativo si configura una decisione impugnabile con detto regolamento.

3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente della spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro duemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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