Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30254 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30254 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 2288-2017 proposto da:
CARRIERI GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO MIRABELLO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
MOLLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA
SICILIANI;
– ricorrente contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI TORINO, PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO,
VIGGIANO URSULA;
– intimati avverso l’ordinanza n. 2125/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Data pubblicazione: 15/12/2017

FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 2125 del 2016 la Corte di Cassazione,
.sesta sezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per
cassazione di Carrieri Gennaro avverso la decisione della Corte
d’appello di Torino, del 4 marzo 2014, che aveva attivato il

riformando la decisione impugnata che aveva dichiarato la sua
interdizione.
Con la citata ordinanza questa Corte ha dichiarato
inammissibili quattro motivi di ricorsbdel Carrieri: con il primo,
egli aveva denunciato omesso esame di un fatto controverso e
decisivo, circa la valutazione delle consulenze tecniche di parte
(Meluzzi e Beatrice); con il secondo, acritica adesione alle
conclusioni erronee dei consulenti tecnici d’ufficio; con il terzo,
nullità della c.t.u. perché depositata oltre i termini e violazione
del contraddittorio, non avendo i consulenti di parte potuto
illustrare le proprie osservazioni tecniche; con il quarto,
erronea valutazione dei presupposti della nomina
dell’amministratore di sostegno.
Avverso questa ordinanza il Carrieri ha proposto ricorso per
revocazione, a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., notificato al
P.G. presso la Corte torinese che aveva promosso il
procedimento di interdizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata nullità dell’ordinanza
impugnata per mancata sottoscrizione del consigliere relatore.
Il motivo è infondato. Quella impugnata in questa sede è
un’ordinanza della sesta sezione emessa da questa Corte
all’esito del giudizio camerale, a norma degli artt. 375 e 380
bis c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. n.
167 del 2016, convertito in legge n. 197 del 2016), di cui non è
Ric. 2017 n. 02288 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno,

prevista la sottoscrizione del consigliere relatore, ma solo del
presidente, sebbene di natura decisoria, secondo il regime
previsto per le ordinanze emesse da giudici collegiali, a norma
dell’art. 134, comma 1, c.p.c.
Con il secondo motivo è denunciato errore di fatto percettivo

alimentare psicogeno curabile con psicofarmaci anziché, come
risultava dagli atti di causa, da una patologia organica, la
“disfagia orofaringea” (disturbo della deglutizione), curabile e
curata con una terapia logopedistica.
Il motivo è inammissibile, non ravvisandosi nell’ordinanza
impugnata alcun errore di fatto, da intendere come quello
meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile
dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la
valutazione della situazione processuale sulla supposta
inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito
(od escluso) nella realtà del processo che, ove invece
esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa
valutazione della situazione processuale, e non anche nella
pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati
(tra le tante, Cass. n. 5075/2008). Nella specie, l’esame della
patologia del ricorrente ha costituito oggetto di contestazione
nel giudizio, di specifico accertamento da parte dei giudici di
merito e poi di valutazione in sede di legittimità che il
ricorrente vorrebbe ora sovvertire mediante critica della c.t.u.
ai fini di una inammissibile rivisitazione di quell’accertamento.
Inoltre, in risposta ai primi due motivi del ricorso per
cassazione avverso la decisione della Corte torinese,
l’ordinanza impugnata ha evidenziato l’inadeguatezza del
mezzo proposto, ex art. 360 n. 5 c.p.c. (riformato), con una
valutazione non censurabile a norma dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
Ric. 2017 n. 02288 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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circa l’affermazione che il Carrieri era affetto da un disturbo

Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato errore di fatto
per avere ritenuto non eccepita tempestivamente la nullità
della c.t.u. per tardivo deposito dell’elaborato peritale rispetto
ai termini concessi e mancata tempestiva trasmissione ai
consulenti di parte, mentre egli aveva proposto entrambe le

29 maggio 2012 e la seconda con memoria del 28 marzo 2013.
Il motivo è inammissibile. L’ordinanza impugnata, con una
valutazione incensurabile con il mezzo proposto ex art. 395 n.
4 c.p.c., ha rilevato che nel ricorso per cassazione l’interessato
non aveva precisato in quale momento e atto del giudizio di
merito avesse proposto l’eccezione di nullità della c.t.u. Questa
ratio decidendi non è stata specificamente censurata in questa

sede, essendosi il ricorrente limitato a sostenere di avere
proposto quella eccezione nella comparsa di costituzione in
appello, dal quale emerge, tra l’altro, solo una generica
doglianza sul ritardo nel deposito dell’elaborato peritale, ma
non la formale e tempestiva proposizione di un’eccezione di
nullità. Inoltre, la questione della tempestività dell’eccezione di
nullità della c.t.u. ha costituito oggetto di discussione nel
giudizio di legittimità, anche perché fatta valere dal ricorrente
nella memoria difensiva (si è trattato di un “punto controverso”
tra le parti, quindi estraneo all’ambito applicativo del rimedio
revocatorio). E si deve aggiungere che, secondo l’ordinanza
impugnata, la mancata trasmissione preventiva dell’elaborato
peritale non ha compresso “lo spazio difensivo necessario [alle
parti] per sottoporre al collegio il frutto del loro esame critico
della consulenza d’ufficio”.
Il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ric. 2017 n. 02288 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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eccezioni, la prima con comparsa di costituzione in appello del

Roma, 28 novembre 2017.
Il Presidente

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