Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30253 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30253
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ACSM – AGAM SPA – (OMISSIS) (di seguito ACSM-AGAM) in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO ARENULA 34, presso lo studio dell’avvocato TERRACCIANO GENNARO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI GIUSEPPE,
giusta procura alle lite a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ALTO LAMBRO SERVIZI IDRICI SPA (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
BERTOLONI 1/E (pal. F), presso lo studio dell’avvocato MORACCI CARLO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASIRAGHI
CRISTINA, giusta delega in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
avverso il provvedimento R.G. 5606/2010 del TRIBUNALE di MONZA,
depositato il 09/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. La s.p.a. AGAM ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.p.a. Alto Lambro Servizi Idrici avverso l’ordinanza del 9 novembre 2010 pronunciata dal Tribunale di Monza in una controversia inter partes.
All’istanza di regolamento, nella quale si prospettava il carattere decisorio dell’ordinanza sulla insussistenza di un’eccepita competenza arbitrale, l’intimata ha resistito con memoria.
2. Il ricorso è stata avviato a trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. e, quindi, è stata formulata richiesta al Procuratore generale presso la Corte di depositarle sue conclusioni. Tali conclusioni, una volta depositate, sono state notificate agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. In vista dell’adunanza della Corte la ricorrente ha depositato atto di rinuncia a data 24 ottobre 2011.
Tale atto è sottoscritto dai due difensori della ricorrente, ma non dal legale rappresentane della stessa. Essa è sottoscritta per accettazione dal difensore della resistente.
L’atto di rinuncia, pur sottoscritto solo dai difensori della ricorrente è efficace e valido, perchè la procura rilasciata a margine dell’istanza di regolamento di competenza comprende la facoltà di rinunciare agli atti (art. 390 c.p.c., comma 2).
La rinuncia è, tuttavia, inammissibile, perchè è intervenuta dopo la notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero presso la Corte, che per la ricorrente si è perfezionata il 23 settembre 2011 e per la resistente il 13 ottobre successivo.
La rinuncia, invece, è stata depositata il 31 ottobre 2011.
Al riguardo si rileva che, come hanno adombrato le Sezioni Unite (Cass. sez. un. (ord.) n. 19514 del 2008) la previsione dell’art. 390 c.p.c., comma 1 là dove fa riferimento alla notifica della richiesta del pubblico ministero di cui all’art. 375 c.p.c., a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 206 e dell’introduzione dell’art. 380-ter c.p.c., si deve intendere riferita alla notifica delle conclusioni del medesimo e del decreto di fissazione dell’adunanza della Corte, cui ora allude lo stesso art. 380-ter, comma 2.
Ne consegue che la rinuncia è inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: A seguito delle modifiche introdotte nel processo di cassazione dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e dell’introduzione dell’art. 380-ter c.p.c. quale forma di decisione camerale sulle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, il riferimento dell’art. 390 c.p.c., comma 1, come momento ultimo dell’ammissibilità della rinuncia al ricorso per cassazione (o al regolamento di competenza o a quello di giurisdizione), allorquando si dia corso al procedimento di cui all’art. 380-ter, va inteso come relativo alla notifica delle conclusioni del pubblico ministero e del decreto di fissazione dell’adunanza della Corte, di cui al comma 2 della detta norma.
2. Ne consegue che non può dichiararsi l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia.
Peraltro, poichè nella rinuncia sia i difensori della ricorrente, sia quelli della resistente, danno atto che con scrittura di transazione del 22 marzo 2011 le parti hanno stipulato transazione per scrittura privata, nella quale si sono impegnate a rinunciare a tutte le cause promosse nessuna esclusa a spese compensate, a tale dichiarazione della volontà delle parti legittimamente manifestata dai loro difensori va dato rilievo come circostanza evidenziatrice della sopravvenuta cessazione della materia del contendere sull’istanza di regolamento.
Di tanto si deve fare dichiarazione, con la conseguente inammissibilità dell’istanza per carenza di interesse.
Le spese possono compensarsi, giusta la volontà in tal senso manifestata dalle parti.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011