Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30253 del 15/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2017, (ud. 30/11/2017, dep.15/12/2017),  n. 30253

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con sentenza in data 26 maggio 2016, la Corte d’appello di Palermo – in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 3 marzo 2009, appellata da L.A. nei confronti del Condominio di (OMISSIS) – ha condannato il Condominio al risarcimento dei danni arrecati nell’appartamento del L., liquidati in Euro 108.000.000, ha condannato il Condominio al risarcimento dal danno da mancato utilizzo degli immobili, liquidato in complessivi Euro 28.920, oltre accessori, e ha regolato le spese del doppio grado di giudizio;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso il Condominio nonchè i condomini G.P. e Gr.Pi., con atto notificato il 14 dicembre 2016, sulla base di due motivi;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che in prossimità della camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Considerato, quanto al ricorso proposto dal Condominio sito in (OMISSIS), che è bensì esatto che nè dal testo del ricorso nè dalla procura risulta il nome e cognome dell’organo titolare del potere rappresentativo, e che la procura è stata rilasciata con firma illeggibile; e tuttavia, nella prima difesa utile successiva al controricorso che ha sollevato detta eccezione, la nullità relativa discendente dall’omessa indicazione del nominativo dell’amministratore che ha sottoscritto con firma illeggibile è stata sanata mediante deposito in giudizio, unitamente alla memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., di nuova procura alle liti con firma leggibile e con analitica specificazione del nome, cognome, data di nascita e codice fiscale del dott. C.C., nella qualità di amministratore pro tempore del suddetto Condominio (cfr. Cass., Sez. 6-1, 17 settembre 2013, n. 21205);

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 78 cod. proc. civ., art. 65 disp. att. cod. civ. ed art. 24 Cost., nullità della sentenza e del procedimento per non corretta instaurazione del contraddittorio;

che ad avviso dei ricorrenti, avrebbe errato la sentenza della Corte d’appello a statuire che il contraddittorio si era regolarmente instaurato tra le parti, anche con il Condominio di (OMISSIS), dichiarato contumace in sentenza, senza considerare che il curatore speciale nominato dal Tribunale avrebbe avuto poteri solo nel giudizio di primo grado e non anche in appello;

che secondo i ricorrenti, la mancata nomina di un curatore speciale per il giudizio di secondo grado, più volte sollevata dagli intervenuti G., avrebbe esplicitato effetti pregiudizievoli nei confronti del Condominio, il quale si sarebbe trovato sprovvisto di rappresentanza processuale nel corso del giudizio di secondo grado;

che il motivo è manifestamente infondato;

che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che la citazione nel giudizio di gravame del curatore speciale nominato dal primo giudice ha determinato la valida costituzione del rapporto processuale;

che infatti, il curatore speciale nominato, a norma dell’art. 78 cod. proc. civ., resta in carica fino a quando non venga meno la situazione contingente che abbia reso necessaria la nomina stessa, con la conseguenza che i poteri del curatore non si esauriscono con la pronunzia della sentenza conclusiva del grado del giudizio nel corso del quale la nomina è avvenuta, e il curatore stesso, quindi, come è abilitato a proporre impugnazione contro detta decisione, così è abilitato a resistere all’impugnazione ex adverso proposta (Cass., Sez. 2, 10 luglio 1979, n. 3969);

che il secondo motivo denuncia nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda di primo grado ex art. 360 c.p.c., n. 4 ed omesso esame circa un fatto decisivo;

che il giudizio di cognizione sarebbe stato introdotto tardivamente da parte del L.: dall’esame dell’ordinanza cautelare da cui trae origine il procedimento – si sottolinea – risulta che il giudice, nell’accogliere il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. promosso dal L. con ordinanza in data 5-7 novembre 2002, assegnava tetiiiine di trenta giorni per l’introduzione del giudizio di merito, laddove l’atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito, è stato notificato soltanto in data 16 novembre 2012;

che il motivo è manifestamente infondato;

che – a parte il fatto che i ricorrenti non indicano in quale data sarebbe avvenuta la comunicazione dell’ordinanza cautelare (e ciò ai fini di quanto previsto dall’art. 669-octies c.p.c., comma 3) – è decisivo rilevare che alla stregua degli artt. 669-octies e 669-novies cod. proc. civ. (nella versione originaria, ratione temporis applicabile), l’estinzione del giudizio di merito, come anche il suo mancato tempestivo inizio, comportano automaticamente la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi ante causam e la facoltà, per chi ne abbia subito l’attuazione, di ottenere il ripristino della situazione precedente, salvi i casi di impossibilità materiale o giuridica; tuttavia, tale disciplina notinativa non implica che il diritto a tutela del quale è stata disposta la misura cautelare ormai caducata non possa essere ulteriormente fatto valere in un successivo giudizio di merito a cognizione piena (Cass., Sez. 2, 25 giugno 2010, n. 15349);

che il ricorso è rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a nonna dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge;

dichiara – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017

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