Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30252 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DIGA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 27,

presso lo studio dell’avvocato PANZARANI MASSIMO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati TOMMASO FILINCIERI, PERGAMI

FEDERICO giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. GRAMSCI, 54, presso lo studio dell’avvocato TROTTA

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BONGIORNI VINCENZO, BONGIORNI FAUSTO giusta procura speciale a

margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MONZA SEZIONE DISTACCATA di

DESIO, depositata il 29/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Panzarani Massimo difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La s.p.a. DIGA, ha proposto istanza di regolamento di competenza contro M.M. avverso il decreto del 29 ottobre 2010, emesso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., comma 5, con il quale il Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio, provvedendo in calce alla comparsa di risposta ha disposto lo spostamento della prima udienza al giorno 22 febbraio 2011 per la citazione di alcuni terzi.

Tale provvedimento è stato reso dal Tribunale nel procedimento introdotto dal M. con un ricorso ai sensi dello stesso art. 702-bis contro la ricorrente, a seguito del deposito da parte di quest’ultima della comparsa di costituzione, nella quale si eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza dell’adito Tribunale per essere la controversia deferita ad arbitri, nonchè in via subordinata l’esistenza della litispendenza o continenza con altra controversia pendente davanti alla Corte d’Appello di Milano, e, quindi, “in via preliminare di merito” l’autorizzazione alla chiamata di alcuni terzi.

All’istanza di regolamento l’intimato ha resistito con memoria.

2. Il ricorso è stata avviato a trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. e, quindi, è stata formulata richiesta al Procuratore generale presso la Corte di depositarle sue conclusioni. Tali conclusioni, una volta depositate, sono state notificate agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. L’istanza di regolamento di competenza dev’essere dichiarata inammissibile siccome ha concluso il Procuratore Generale, perchè il provvedimento impugnato non ha alcuna natura decisoria sulla competenza, non avendo formulato nè in via espressa nè in via implicita, come vorrebbe pare ricorrente, alcun avviso sulla competenza.

In primo luogo, si deve rilevare che, contrariamente alla qualificazione data dall’istante, che ha indicato il provvedimento come ordinanza, esso è stato pronunciato nella forma del decreto, prevista dall’art. 702-bis, comma 5.

Conforme a quanto previsto da tale norma, che, non diversamente da quanto prevede l’art. 269 c.p.c., comma 2 considera il provvedimento come meramente ordinatorio e tale da escludere ogni valutazione del giudice nel caso ch’esso venga adottato (carattere che, come hanno ritenuto le SS.UU. a proposito dell’art. 269 c.p.c. nella recente sentenza n. 4309 del 2010, può venir meno se, al di fuori del caso di cui all’art. 102, il giudice rifiuti di fissare la nuova udienza), il Tribunale ha provveduto solo a spostare l’udienza di comparizione già fissata ed a concedere il termine perentorio per la citazione dei terzi, fissandolo implicitamente in quello che avrebbe consentito, in relazione alla nuova udienza, l’osservanza dei termini di comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c. a favore dei terzi.

Si è, quindi, in presenza di un provvedimento che non ha espresso alcuna valutazione sulla competenza ed ha meramente fatto applicazione del modello normativo di cui al citato comma 5.

Una valutazione in proposito il Tribunale potrà esprimerla solo all’udienza, secondo quanto prevede l’art. 702-ter c.p.c., comma 1.

2. Queste conclusioni non necessitano di essere confortate con la giurisprudenza che, con riguardo al rito a cognizione piena, aveva affermato che L’ordinanza con cui il giudice, disattendendo l’eccezione di incompetenza per valore in favore del giudice di pace, abbia disposto la prosecuzione del giudizio, abbia autorizzato la chiamata di un terzo in causa e fissato l’udienza per detto incombente, non è impugnabile con regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività (Cass. (ord.) 1648 del 2005; per altra decisione meno recente si veda Cass. n. 6785 del 2000, citata dal Pubblico Ministero): principio questo che può essere condiviso se l’affermazione sia stata fatta senza previo invito a precisare le conclusioni (si vedano, da ultimo, Cass. (ord.) n. 4386 del 2011 e (ord.) n. 13287 del 2011 e n. 16005 del 2011).

Nella specie, infatti, il decreto impugnato non ha formulato alcuna valutazione sulla competenza. Onde non si comprende come possa evocarsi nel ricorso Cass. n. 19292 del 2005, che riguardava – peraltro con affermazione di un principio di diritto ormai superato dalla giurisprudenza sopra richiamata, là dove ravvisava decisione affermativa della competenza senza che si fosse dato corso alla precisazione delle conclusioni – un caso in cui il giudice di merito nel disporre la prosecuzione del giudizio si era soffermato sulle eccezioni di litispendenza e continenza.

Nella fattispecie il Collegio osserva che è anzi singolare che il ricorso sia stato proposto dalla qui ricorrente che aveva formulata la richiesta di spostamento dell’udienza ai fini della chiamata in causa: il decreto è stato emesso in accoglimento della sua richiesta.

Nè la singolarità dell’iniziativa diminuisce se si considera che la proposizione del ricorso – ancorchè non o si dica – sottenda la decisione implicita da parte del Tribunale affermativa della competenza e negativa della litispendenza o continenza o connessione pure eccepite nella comparsa di risposta: una simile decisione implicita non rientra nei poteri esercitati a norma dell’art. 702- bis, comma 2 giusta quanto sopra osservato.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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