Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30252 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.4155/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Infotel s.a.s., di C.G. & C., in persona del l.r.

p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Ciaravino,

elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Scipioni n. 252,

presso l’avv. Giuseppe Rando;

– controricorrente –

avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia, n. 174/24/10 del 23 aprile 2010, depositata il 17

dicembre 2010 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 ottobre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro la Infotel s.a.s., di C.G. & C. per la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 174/24/10 del 23 aprile 2010, depositata il 17 dicembre 2010 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, con cui l’Amministrazione liquidava le somme ancora dovute dalla società contribuente per Irap ed Iva, nonchè per il recupero di un credito per incrementi occupazionali, per l’anno di imposta 2003;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Sicilia riteneva che la cartella impugnata fosse affetta da nullità, perchè l’Ufficio aveva omesso di inviare alla società il preventivo invito a fornire i necessari chiarimenti, nonostante sussistessero gravi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;

3. con il ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione del D.P.R. n. 700 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, nonchè il difetto di motivazione in ordine alla prova dell’avvenuto invio dell’avviso bonario, risultante dalle attestazioni rilasciate dai competenti uffici postali;

4. a seguito del ricorso, la società contribuente resiste con controricorso;

5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 31 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

preliminarmente, come prontamente eccepito dalla controricorrente, deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso dell’agenzia delle Entrate, che risulta consegnato per la notifica in data 2/2/2012, quando erano già scaduti i termini di un anno e quarantasei giorni (comprensivi del periodo feriale) dalla pubblicazione della sentenza impugnata;

invero, la sentenza della C.T.R. risulta depositata in data 17/12/2010 e mai notificata, per cui il termine per proporre il ricorso in Cassazione scadeva in data 1/2/2012 (mercoledì), ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, richiamato dal D.L.gs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, a sua volta richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1;

il ricorso, pertanto, è stato tardivamente avanzato;

la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, spese che liquida in Euro 2.800,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA