Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30251 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Milano con ordinanza n. 15559/2010 del 19/11/2010 depositata il

23/11/2010 nel procedimento pendente tra:

MONTESPORT SRL;

DATASYS SRL;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Giudice di Pace di Milano, investito dell’opposizione proposta dalla s.r.l. Montesport avverso un decreto ingiuntivo emesso su istanza della s.r.l. Datasys, nonchè di una domanda riconvenzionale proposta dalla stessa opponente dichiarava la propria incompetenza sull’intera controversia a beneficio del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Altamura.

A seguito della riassunzione della controversia da parte della Montesport, il detto Tribunale, con ordinanza del 23 novembre 2010, resa da magistrato diverso da quello che aveva originariamente trattato la causa, ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., pur dando atto che il precedente magistrato affidatario, delibando l’eccezione di incompetenza formulata dalla Datasys riguardo alla rimessione al tribunale anche della causa di opposizione anzichè della sola riconvenzionale, l’aveva ritenuta inidonea alla definizione del giudizio ed aveva disposto la prosecuzione della trattazione.

2. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

3. Il ricorso è stata avviato a trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., e, quindi, è stata formulata richiesta al Procuratore generale presso la Corte di depositare sue conclusioni. A seguito del deposito delle conclusioni, è stata disposta l’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Il Procuratore Generale ha concluso nel merito per l’accoglimento dell’istanza.

Il Collegio ritiene, invece, che l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio debba essere dichiarata inammissibile perchè proposta tardivamente.

Dal fascicolo d’ufficio emerge: che alla prima udienza il Tribunale, in persona dell’originario magistrato designato alla trattazione, si riservò ed all’esito, sciogliendo la riserva, rilevò che la questione della incompetenza sull’opposizione doveva essere sollevata dalla parte interessata con regolamento di competenza e, quindi, concesse i termini di cui all’udienza ai sensi DELL’ART. 183 c.p.c. e fissò la successiva udienza del 17 novembre 2010 per l’assunzione delle prove, così esaurendo la prima udienza di trattazione; che alla successiva udienza, il nuovo istruttore si riservò e pronunciò l’ordinanza di elevazione del conflitto, ritenendo, come emerge dalla stessa ordinanza, di dissentire dall’ordinanza del precedente istruttore; che, in conseguenza, previa separazione della causa di opposizione dalla riconvenzionale, della quale dispose la prosecuzione, elevò il conflitto riguardo alla causa di opposizione.

Ora, siffatto svolgimento processuale evidenzia che il potere di elevazione del conflitto è stato esercitato quando ormai era precluso.

La preclusione si era verificata con la prima ordinanza con cui vennero concessi i termini per la trattazione scritta e venne fissata l’udienza del 17 novembre per l’assunzione prove.

Ciò alla stregua del seguente principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla (Cass. (ord.) n. 11185 del 2008; da ultimo: Cass. (ord.) n. 1050 del 2011; (ord.) n. 10845 del 2011).

2. L’istanza di regolamento è, dunque, dichiarata inammissibile, perchè il potere di elevazione del conflitto è stato esercitato tardivamente.

3. Il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Milano decorrerà dalla pubblicazione della presente ordinanza, non essendovi parti costituite cui è dovuta la comunicazione della stessa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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