Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30250 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Bari, Sezione distaccata di Altamura con ordinanza n. 44/07

depositata il 16/07/2010 nel procedimento pendente tra:

M.G.;

GRAVINA PARQUET SNC;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA ANTONIETTA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Giudice di Pace di Gravina di Puglia, investito dell’opposizione proposta da M.G. avverso un decreto ingiuntivo emesso su istanza della Gravina Parquet s.n.c., nonchè di una domanda riconvenzionale dal medesimo proposta dichiarava la propria incompetenza sull’intera controversia a beneficio del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Altamura.

A seguito della riassunzione della controversia, il detto Tribunale, con ordinanza del 16 luglio 2010, ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., adducendo che la dismissione della competenza da parte del Giudice di Pace, avvenuta in relazione all’essere la riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore, avrebbe potuto riguardare, previa sua separazione dall’opposizione al decreto, solo la riconvenzionale.

2. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

3. Il ricorso è stata avviato a trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. e, quindi, è stata formulata richiesta al Procuratore generale presso la Corte di depositare sue conclusioni. A seguito del deposito delle conclusioni, è stata disposta l’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Il Procuratore Generale ha concluso nel merito per l’accoglimento dell’istanza.

Il Collegio ritiene, invece, che l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio debba essere dichiarata inammissibile perchè proposta tardivamente.

Dal fascicolo d’ufficio emerge che alla prima udienza dopo la riassunzione la causa venne rinviata “per l’adozione di ogni provvedimento” sul rilievo sic della “assenza del giudice della causa” e così all’udienza successiva del 9 gennaio 2009, nella quale si fece riferimento all’assenza del “giudice naturale”. Seguì alla successiva udienza un rinvio ai sensi dell’art. 309 c.p.c. per mancata comparizione delle parti. Quindi all’udienza del 13 gennaio 2010 un rinvio per “i medesimi incombenti”. All’udienza successiva del 26 febbraio 2010 il Tribunale si riservò e, quindi, pronunciò l’ordinanza di elevazione del conflitto.

In tutte le udienze – salvo quella che diede luogo al rinvio ai sensi dell’art. 309 c.p.c. – comparve la parte opposta, che ebbe a sollecitare il Tribunale ad elevare il conflitto e, dunque, la questione della competenza venne trattata ed anzi nella prima udienza del 27 gennaio 2008 comparve anche la parte opponente, che si rimesse su detta sollecitazione.

Ora, siffatto svolgimento processuale evidenzia che, pur essendosi fatto luogo ad una serie di meri rinvii, la trattazione della questione della competenza ebbe luogo fin dalla prima udienza del 27 gennaio 2008, con la conseguenza che fino da allora il potere di elevazione del conflitto ebbe a precludersi, perchè già quella udienza integrò, dal punto di vista dell’attività difensiva delle parti la trattazione della questione di competenza.

Da tale svolgimento processuale emerge la tardi vita dell’elevazione del conflitto alla stregua del seguente principio di diritto, consolidato della giurisprudenza di questa Corte: quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla (Cass. (ord.) n. 11185 del 2008; da ultimo: Cass. (ord.) n. 1050 del 2011; (ord.) n. 10845 del 2011).

2. L’istanza di regolamento è, dunque, dichiarata inammissibile.

3. Il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Altamura, decorrerà dalla pubblicazione della presente ordinanza, non essendovi parti costituite cui è dovuta la comunicazione della stessa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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