Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30249 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R. (OMISSIS), M.S.

(OMISSIS), G.M. (OMISSIS), M.

M. (OMISSIS), M.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo

studio dell’avvocato SPINELLA MAURIZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARPINO MASSIMO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 4661/08 del TRIBUNALE di SIRACUSA,

depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. G.M., M.M., M.R., M. S. e M.L. hanno proposto istanza di regolamento di competenza contro F.M. avverso l’ordinanza del 14 luglio 2010 (pronunciata nella relativa udienza), con la quale il Tribunale di Siracusa ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi pendente fra le parti riguardo ad un’esecuzione per rilascio di immobile, in attesa della definizione di altro giudizio di opposizione all’esecuzione ed agli atti concernente la medesima esecuzione, pendente già davanti allo stesso Tribunale e definito con sentenza non ancora passata in cosa giudicata.

2. L’intimato non ha resistito all’istanza di regolamento.

3. Il ricorso è stata avviato a trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. e, quindi, è stata formulata richiesta al Procuratore generale presso la Corte di depositarle sue conclusioni. Tali conclusioni, una volta depositate, sono state notificate alla parte costituita unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Il Procuratore Generale ha concluso nel merito per l’accoglimento dell’istanza.

Il Collegio ritiene, invece, che l’istanza di regolamento di competenza debba essere dichiarata inammissibile perchè proposta tardivamente.

Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non operava la sospensione dei termini per il periodo feriale (ex multis: Cass. (ord.) n. 9998 del 2011) e, pertanto, l’istanza avrebbe dovuto proporsi entro trenta giorni dalla stessa udienza in cui l’ordinanza venne pronunciata, atteso che essa, essendo stata pronunciata in udienza si intendeva comunicata (artt. 134 c.p.c., comma 2, e art. 176 c.p.c., comma 2) hic et hinde alle parti, entrambe, peraltro, presenti all’udienza (si veda Cass. n. 2513 del 1997, secondo cui In tema di regolamento di competenza – il cui ambito di applicazione è stato esteso dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 6 che, nel modificare l’art. 42 cod. proc. civ., ha assoggettato a tale mezzo di impugnazione anche i provvedimenti di sospensione del processo di cui all’art. 295 c.p.c., a sua volta modificato dalla citata L. n. 353 del 1990, art. 35 – ove tale regolamento venga proposto avverso un’ordinanza di sospensione del processo, il termine (di carattere perentorio) di trenta giorni per la proposizione dello stesso, fissato dall’art. 47 cod. proc. Civ., decorre dal giorno dell’udienza in cui l’ordinanza di sospensione è stata pronunciata; adde: Cass. n. 10490 del 1998, secondo la quale La sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., non impugnabile in Cassazione nè ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nè dell’17.11.2011) art. 111 Cost., ma, dopo l’entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. e cioè con ricorso per regolamento di competenza, da notificare alle controparti nel termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ., con decorrenza dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione o dalla sua comunicazione, se pronunciata fuori udienza).

Conseguentemente, il termine di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2 iniziò a decorrere dalla stessa data dell’udienza in cui venne pronunciata l’ordinanza impugnata e venne a scadere il 13 agosto 2010, mentre il ricorso è stato proposto con atto notificato il 28 settembre 2010.

3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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