Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30249 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. II, 20/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4371/2016 proposto da:

AVIS BUDGET ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO n.

92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DE NISCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avv. ANDREA SANSONI e domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.

– intimata –

avverso la sentenza n. 2534/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

l’08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, Avis Autonoleggi S.p.A. ha interposto opposizione avverso la cartella esattoriale notificatale in data 2.2.2009 sulla base di una serie di verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada.

Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze, dando atto di aver già provveduto ad annullare in autotutela alcune delle contestazioni sulla cui base era stata emessa la cartella impugnata. Chiedeva pertanto di dichiarare la conseguente cessazione della materia del contendere in relazione alle contestazioni già annullate, insistendo invece la conferma dell’atto impugnato relativamente a quelle restanti.

Con sentenza n. 13119/2010 il Giudice di Pace di Firenze accoglieva l’opposizione, rilevando che la società ricorrente aveva provveduto a comunicare al Comune di Firenze i responsabili di ciascuna violazione; di conseguenza, l’Ente locale avrebbe dovuto perseguire direttamente questi ultimi, e non la società di noleggio di autovetture.

Interponeva appello la società Avis Autonoleggio S.p.a. contestando la compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace. Si costituiva in seconde cure il Comune di Firenze, resistendo al gravame principale e spiegando a sua volta impugnazione incidentale.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2534/2015, il Tribunale di Firenze rigettava il gravame principale accogliendo quello incidentale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Avis Autonoleggio S.p.a. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Firenze.

Equitalia S.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 386 reg. C.d.S. e art. 196C.d.s., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione passiva della stessa quale società di autonoleggio in relazione alle contravvenzioni sulla cui base era stata emessa la cartella esattoriale impugnata. Ad avviso della società ricorrente, poichè erano stati tempestivamente indicati i nominativi dei responsabili di ciascuna violazione, era onere dell’Ente locale perseguire direttamente questi ultimi, e non invece la società di noleggio.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta invece l’omesso esame di un fatto decisivo e l’errata applicazione dell’art. 196 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il giudice di appello avrebbe dovuto considerare, ai fini della propria decisione, la circostanza che la società di noleggio aveva tempestivamente provveduto a comunicare al Comune i nominativi dei responsabili di ciascuna singola violazione.

Le due censure, che per la loro intima connessione meritano un esame congiunto, non sono fondate.

Questa Corte ha affermato il principio per cui “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, il locatore del veicolo senza conducente è responsabile in solido, giacchè l’art. 196 C.d.S., pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore” (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 18988 del 24/09/2015, Rv.636528; Cass. Sez. 6-2 Ordinanza n. 1845 del 25/01/2018, Rv.647384). A tale indirizzo va data continuità, posto che il sistema normativo di contestazione delle violazioni al Codice della Strada e di esazione delle relative sanzioni amministrative attribuisce all’Amministrazione, nel pieno rispetto delle garanzie di difesa dei cittadini coinvolti, una modalità agevole e razionale per identificare i soggetti responsabili, formulare nei loro confronti la richiesta di pagamento di quanto da essi dovuto, nonchè procedere, se del caso, alla conseguente riscossione coattiva. Siddetta ratio è complessivamente assicurata dal meccanismo della responsabilità solidale tra proprietario ed utilizzatore del veicolo, che peraltro non preclude a ciascuno di questi ultimi di far valere, nei confronti dell’altro, tutte le azioni e le eccezioni fondate sul rapporto interno.

Nel quadro sin qui descritto, la notifica del verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada tanto all’utilizzatore o conducente, se noto, che al proprietario del veicolo appare giustificata proprio dall’esigenza di porre ciascuno di essi nella condizione di poter esercitare, tanto nei confronti della Pubblica Amministrazione che procede, quanto nei riguardi dell’altro coobbligato solidale o di terzi, tutte le azioni e le eccezioni derivanti o comunque connesse alla sanzione amministrativa oggetto della notificazione predetta. Ciò tuttavia non significa che – come sostiene la società ricorrente a pag. 8 del ricorso – quando il proprietario del veicolo è una società di noleggio si realizza una sostituzione tra locatario e proprietario, tale che il primo diviene l’unico soggetto responsabile nei confronti della Pubblica Amministrazione, poichè da una parte l’ipotetico effetto sostitutivo non è previsto da alcuna norma di legge, e dall’altra parte esso vanificherebbe in ultima analisi la stessa ratio generale del sistema, come poc’anzi ricostruita.

Neppure appare decisivo il richiamo, operato nel secondo motivo di ricorso, alla circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/48507/113/2, la quale contiene la raccomandazione agli uffici di provvedere alla tempestiva notificazione del verbale anche all’utilizzatore, quando si accerti che il veicolo sia di proprietà di una società di noleggio senza conducente, poichè trattasi di disposizione a contenuto sollecitatorio e non idonea ad innovare alla superiore norma di rango legislativo.

Infine, va anche rilevato che nel caso di specie la società odierna ricorrente aveva interposto opposizione non già avverso i verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada, bensì avverso la cartella esattoriale successivamente emessa. La sentenza oggi impugnata afferma, a pag. 4, che i verbali presupposti alla cartella impugnata erano stati ritualmente notificati anche ad Avis Autonoleggi S.p.a., la quale aveva di conseguenza l’onere, oltrechè di comunicare il nominativo del responsabile della violazione nelle forme di cui all’art. 126-bis C.d.S., anche di provvedere alla tempestiva impugnazione dei predetti verbali, dovendosi escludere, in caso contrario, qualsiasi possibilità di configurare un effetto recuperatorio del mezzo di impugnazione mediante l’opposizione alla successiva cartella esattoriale. La ricorrente non attinge neppure in modo specifico questa distinta ratio decidendi, che pure risulta dal complessivo ragionamento del giudice di merito (cfr. ancora pag. 4 della sentenza impugnata).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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