Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30248 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SNP DI PINI PAOLA & C. SNC, in persona del proprio

legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VELLETRI 35, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PIETRO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato D’ALESSIO ANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FORMICONI GIUSEPPE

giusta procura a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento N. R.G. 5747/09 del TRIBUNALE DI GROSSETO

SEZIONE DISTACCATA DI ORBETELLO, depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato D’Alessio Antonio difensore del resistente che si

riporta agli scritti e insiste per l’inammissibilità del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La S.N.P. di Pini Paola & C. s.n.c. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro M.G. avverso l’ordinanza riservata del 5 luglio 2010, con la quale il Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello – investito da essa istante di una controversia di rito locativo relativa all’accertamento di una locazione alberghiera e non di un affitto di azienda, nonchè all’inefficacia di una clausola compromissoria stipulata nel relativo contratto – dopo lo spostamento dell’udienza di discussione in ragione della proposizione di riconvenzionale da parte del M., ha fissato l’udienza del 15 marzo 2011 per la discussione orale della causa, con termine fino a venti giorni prima per il deposito di memorie conclusionali, dopo avere osservato, in riferimento all’accezione del M. di validità ed efficacia della clausola compromissoria, che le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di parte resistente appaiono idonee all’immediata definizione del giudizio.

2. All’istanza di regolamento l’intimata non ha resistito.

2. Il ricorso è stata avviato a trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. e, quindi, è stata formulata richiesta al Procuratore generale presso la Corte di depositarle sue conclusioni. Tali conclusioni, una volta depositate, sono state notificate agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Parte resistente ha depositato memoria, nella quale ha allegato che frattanto, essendo stata introdotta una controversia davanti agli arbitri sulla base della clausola compromissoria, gli arbitri hanno depositato il lodo, che è attualmente impugnato. Con la memoria è stato anche depositata copia del lodo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. L’istanza di regolamento di competenza dev’essere dichiarata inammissibile siccome ha concluso il Procuratore Generale, perchè il provvedimento impugnato non ha natura decisoria sulla competenza, avendo espresso soltanto un avviso del tutto interlocutorio, come tale non avente alcun carattere di decisione, ben potendo in sede di decisione essere disatteso.

La mancanza di decisorietà, peraltro, discende ai sensi dell’art. 420 c.p.c., comma 4, (applicabile ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c. alla controversia) e non, come ha sostenuto il Procuratore ai sensi dell’art. 187 c.p.c., commi 2 e 3, non essendo regolata la controversi dal rito ordinario.

Il Tribunale, avendo ravvisato la idoneità della questione pregiudiziale della competenza arbitrale alla definizione del giudizio, anzichè invitare alla discussione immediata, come avrebbe potuto fare, ha ritenuto di fissare apposita udienza di discussione per la decisione. Solo il provvedimento assunto in tale udienza avrebbe potuto integrare decisione sulla competenza impugnabile con il regolamento, sia che fosse stato confermato l’avviso delibatorio espresso nell’ordinanza qui impugnata, sia che al contrario esso fosse stato ribalatato.

Si ricorda che al riguardo, è stato già deciso che i provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l’affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunziato secondo le ordinarie forme procedurali, che, nel rito del lavoro, postulano che il giudice inviti “le parti alla discussione” ex art. 420 cod. proc. civ.. Pertanto, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l’ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento ordinatorio, le cui affermazioni sulla competenza hanno solo valore giustificativo della scelta di decidere insieme sul merito e sulla competenza, sulla cui delibazione il giudice deve dare conto.

(Principio affermato con riguardo al testo dell’art. 42 cod. proc. civ. vigente anteriormente alla L. n. 69 del 2009, non applicabile “ratione temporis). (Cass.).

E’ appena il caso di rilevare che questo principio di diritto non è mutato dopo la riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, come è stato già ritenuto da Cass..

Tale avviso è accolta e dev’essere disposta la prosecuzione del giudizio per la seconda ragione indicata dal Procuratore Generale.

1.1. La prima ragione, l’essere stato adottato il provvedimento di sospensione senza alcuna motivazione, cioè sulla base dell’apodittica affermazione di una non meglio specificata affermazione pregiudizialità necessaria tra il giudizio amministrativo e quello civile, non è sufficiente per giustificare la caducazione del provvedimento di sospensione, perchè questa Corte, conforme alla logica del regolamento di competenza, adattata al particolare oggetto del provvedimento di sospensione, deve statuire sull’esistenza o meno della causa di sospensione, con il limite del potere di sospensione come qualificato dal giudice di merito, onde, se pure la motivazione da parte di quest’ultimo manchi, la statuizione deve comunque essere adottata con l’esercizio dei poteri di ufficio e di indagine sugli atti che la Corte esercita in sede di regolamento.

1.2. Il ricorso dev’essere, invece accolto sulla base della seconda ragione indicata dal Procuratore Generale, là dove ha evidenziato che fra i due giudizi non v’è identità soggettiva.

Viene al riguardo in considerazione il principio di diritto, secondo cui Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configuratale un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Cass. (ord.) n, 6554 del 2009;

n. 16960 del 2006; (ord.) n. 19293 del 2005; con specifico riguardo alla pregiudizialità amministrativa, si veda Cass. n. 1907 del 2000, secondo cui (per la parte che interessa in questa sede) In tema di sospensione necessaria del processo civile, benchè nel testo dell’art. 295 cod. proc. civ., modificato dalla L. n. 353 del 1990, art. 35 manchi il riferimento ad una pregiudiziale “controversia amministrativa” (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la sospensione necessaria del giudizio civile in presenza di un giudizio amministrativo, quando questo verta su un diritto soggettivo e la sua pronunzia conclusiva sia destinata a fare stato in altri giudizi …. Il rapporto di pregiudizialità richiesto dalla norma in esame non può peraltro configurarsi nelle ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perchè la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell’altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico – giuridico della relativa decisione.).

2. L’esistenza dell’indicata causa di illegittimità del provvedimento esime dal considerare che esso sarebbe stato illegittimo anche perchè – ove, naturalmente vi fosse stata identità soggettiva dei giudizi e fosse ricorso nesso di pregiudizialità – non avrebbe potuto essere esercitato ai sensi dell’art. 295 c.p.c., bensì ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, (Cass. (ord.) n. 21924 del 2008; (ord.) n. 15111 del 2007).

3. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto e dev’essere disposta la prosecuzione del giudizio.

Essendo stata la sospensione disposta su eccezione della B., come rilevasi dal relativo verbale dell’udienza, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente alla parte costituita. Condanna la parte intimata alla rifusione alla parte istante delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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