Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30247 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI (OMISSIS) in persona del

presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIETRO OTTOBONI 96, presso lo studio dell’avvocato PALAGI

EMANUELA, rappresentata e difesa dall’avvocato COTZA ERMANNO, giusta

mandato a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 33/2010 del TRIBUNALE di LIVORNO –

SEZIONE DISTACCATA di CECINA, depositato il 18/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La Fondazione Casa Cardinale Maffi ha proposto istanza di regolamento di competenza contro B.E. avverso l’ordinanza del 18 maggio 2010 (pronunciata nella relativa udienza), con la quale il Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Cecina – investito dalla B. di un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da essa istante, per ottenere il pagamento, in ragione dell’impegno assunto con contratto del dicembre 2000, di rette di mantenimento del ricovero, presso detta Fondazione, della madre A.P. – ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio introdotto a suo tempo dalla A. (al quale era subentrata la stessa B., iure hereditatis in corso di giudizio) contro il Comune di Livorno davanti alla giurisdizione amministrativa e pendente dinanzi al Consiglio di Stato, per ottenere l’annullamento di due decisioni amministrative di quel Comune, che avevano negato alla A. la compartecipazione al pagamento delle rette riguardo alla c.d. quota sociale.

2. All’istanza di regolamento l’intimata non ha resistito.

3. Il ricorso è stata avviato a trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. e, quindi, è stata formulata richiesta al Procuratore generale presso la Corte di depositarle sue conclusioni. Tali conclusioni, una volta depositate, sono state notificate alla parte costituita unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. L’istanza di regolamento di competenza dev’essere accolta e dev’essere disposta la prosecuzione del giudizio per la seconda ragione indicata dal Procuratore Generale.

1.1. La prima ragione, l’essere stato adottato il provvedimento di sospensione senza alcuna motivazione, cioè sulla base dell’apodittica affermazione di una non meglio specificata affermazione pregiudizialità necessaria tra il giudizio amministrativo e quello civile, non è sufficiente per giustificare la caducazione del provvedimento di sospensione, perchè questa Corte, conforme alla logica del regolamento di competenza, adattata al particolare oggetto del provvedimento di sospensione, deve statuire sull’esistenza o meno della causa di sospensione, con il limite del potere di sospensione come qualificato dal giudice di merito, onde, se pure la motivazione da parte di quest’ultimo manchi, la statuizione deve comunque essere adottata con l’esercizio dei poteri di ufficio e di indagine sugli atti che la Corte esercita in sede di regolamento.

1.2. Il ricorso dev’essere, invece accolto sulla base della seconda ragione indicata dal Procuratore Generale, là dove ha evidenziato che fra i due giudizi non v’è identità soggettiva.

Viene al riguardo in considerazione il principio di diritto, secondo cui Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Cass. (ord.) n. 6554 del 2009;

n. 16960 del 2006; (ord.) n. 19293 del 2005; con specifico riguardo alla pregiudizialità amministrativa, si veda Cass. n. 1907 del 2000, secondo cui (per la parte che interessa in questa sede) In tema di sospensione necessaria del processo civile, benchè nel testo dell’art. 295 cod. proc. civ., modificato dalla L. n. 353 del 1990, art. 35 manchi il riferimento ad una pregiudiziale “controversia amministrativa” (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la sospensione necessaria del giudizio civile in presenza di un giudizio amministrativo, quando questo verta su un diritto soggettivo e la sua pronunzia conclusiva sia destinata a fare stato in altri giudizi …. Il rapporto di pregiudizialità richiesto dalla norma in esame non può peraltro configurarsi nelle ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perchè la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell’altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico -giuridico della relativa decisione.).

2. L’esistenza dell’indicata causa di illegittimità del provvedimento esime dal considerare che esso sarebbe stato illegittimo anche perchè – ove, naturalmente vi fosse stata identità soggettiva dei giudizi e fosse ricorso nesso di pregiudizialità – non avrebbe potuto essere esercitato ai sensi dell’art. 295 c.p.c., bensì ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, (Cass. (ord.) n. 21924 del 2008; (ord.) n. 15111 del 2007).

3. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto e dev’essere disposta la prosecuzione del giudizio.

Essendo stata la sospensione disposta su eccezione della B., come rilevasi dal relativo verbale dell’udienza, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente alla parte costituita. Condanna la parte intimata alla rifusione alla parte istante delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro duemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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