Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30247 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20321/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.M., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari

n. 35, presso lo studio dell’avvocato Gianni Di Matteo che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/39/12 della Commissione tributaria

regionale di Roma – Sezione staccata di Latina – depositata il 1

febbraio 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Lazio in Latina, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2004 emesso nei confronti di I.M. sulla base di ripresa a tassazione di maggior reddito di impresa minore.

2. Ha rilevato il giudice di appello che la mancata allegazione nell’atto impugnato del contraddittorio amministrativo, unitamente alla sussistenza di valide giustificazioni dedotte in giudizio dal contribuente, fossero circostanze idonee a far ritenere illegittimo l’operato dell’Erario.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi, resistiti da I.M. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso lamenta:

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51,n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto credibile la tesi della gratuità delle relazioni commerciali dell’impresa del contribuente, che invece era onerato di provare la specifica natura delle rilevate movimentazioni bancarie.

2. Secondo motivo: “Insufficiente motivazione su un punto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” deducendo che la sentenza impugnata avrebbe meramente affermato, ma non spiegato, la ritenuta sussistenza di giustificazioni, da parte del ricorrente, dei rapporti commerciali intrattenuti con altra impresa.

3. Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto insufficiente l’avviso di accertamento con riferimento all’allegazione dei dati fattuali e del contradditorio amministrativo.

4. I.M. eccepisce l’inammissibilità del ricorso, che ritiene comunque infondato.

5. Il ricorso è fondato.

6. Seguendo l’iter della motivazione della sentenza impugnata, va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, che è fondato. Invero la sentenza impugnata afferma laconicamente di non condividere la motivazione resa dai primi giudici in tema di assenza di prova della gratuità del rapporto intrattenuto dall’ I. con la s.a.s. di S.G., fornendo sul punto la seguente letterale motivazione: “attesa comunque la corrispondenza alla stessa (gratuità) della “convenienza” innanzi indicata (di uno sbocco nel Nord alla propria attività) unita alle provvigioni forfettarie di Euro 3.000,00 a cadenza trimestrale, nè sulla reale natura dei rapporti per quanto appena detto”. Tale motivazione, da un lato si palesa di difficile intellegibilità, dall’altro si mostra apodittica (laddove definisce del tutto ovvio rinunciare alla corrispettività delle obbligazioni contratte in vista di non meglio specificate “future iniziative” economiche da svolgere in un non meglio identificato “Nord”) e infine anche contraddittoria, posto che la corresponsione periodica di una provvigione appare difficilmente compatibile con la ritenuta gratuità della prestazione.

7. I restanti due motivi possono essere assorbiti, avendo tuttavia il giudice del rinvio, nel fornire una nuova motivazione della fattispecie in esame, cura di attenersi ai principi detatti da questa Corte secondo cui:

a) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017);

b) In tema di imposte sui redditi, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, richiede l’indicazione nell’avviso di accertamento non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”. Tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente (“ab origine” nel provvedimento) ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16836 del 24/07/2014).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in Latina, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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