Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30247 del 15/12/2017


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 30247 Anno 2017
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA
sul ricorso 20295-2015 proposto da:
BOVIO ANNUNZIATA, DI PASQUALE FRANCO, DI
PASQUALE ANGELO, NESPOLINO VINCENZA, DI TUORO
GIUSEPPE, DI PASQUALE PALMA, NESPOLINO
FRANCESCA, ESPOSITO ALFONSO, ESPOSITO ASSUNTA,
VAIANO GIOVANNI, CELIO CAROLINA, AMATO
FRANCESCA, ESPOSITO CIRO, DI PASQUALE GIUSEPPINA,
DI PASQUALE ANTONINO, rappresentati e difesi dagli avv.ti
VINCENZO RICCARDI e CLEMENTINA DI ROSA giusta
procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso
la Corte Suprema di Cassazione

-ricorrenticontro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Data pubblicazione: 15/12/2017

- intimati avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
29/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO
1 Con decreto 30.1.2015 la Corte d’Appello di Roma ha respinto
ricorsi proposti nel 2011 da Domenico Bassolino e Anna Giordano
per ottenere l’equa riparazione per la durata irragionevole di un
giudizio amministrativo promosso innanzi al TAR Campania nel 1992
e definito il 28.10.2010.
La Corte territoriale ha fondato il suo giudizio sia sul mancato deposito
dell’istanza di prelievo da parte della maggioranza dei ricorrenti, sia sul
principio secondo cui la domanda sarebbe stata comunque procedibile
solo per il periodo successivo alla proposizione delle istanze di prelievo
(intervenuta tra il 4.12.2008 e il 12.1.2009), per cui da tali date sino a
quella del deposito del ricorso il giudizio presupposto si era protratto
per meno di due anni e tre mesi, cioè per un periodo decisamente
inferiore a quello di durata ragionevole.
2 Per la cassazione di tale decreto ricorrono Francesca Amato,
gli eredi di Antonio di Pasquale (cioè Franco, Giuseppina, Antonino,
Angelo e Palma , Giovanni Vaiano, Carolina Celio, gli eredi di
Albino Esposito (Ciro, Alfonso e Assunta Esposito), gli eredi di
Giuseppe Nespolino (Annunziata Bovio, Vincenza e Francesca
Nespolino) e Giuseppe Di Tuoro, sulla base di sette motivi11 Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese
in questa sede.

Ric. 2015 n. 20295 sez. M2 – ud. 14-10-2016
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14/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 54 DL
112/2008 come modificato dall’Ali. 4 D. Lgs. 104/2010; comma 2 bis
legge 89/2001; 21 bis legge n. 1034/1981; 81 D. Lgs. 104/2010; art. 9
comma 2 legge 205/2000, art. 6 par. 1 CEDU, 47 Carta dei Diritti

1.12.2009 ex art. 6 TUE e artt. 2 e 24 Cost. Ci si duole in particolare
della individuazione, da parte della Corte d’Appello, del dies a quo per
calcolare la durata ragionevole del processo in caso di deposito
dell’istanza di prelievo.

1.2 Con il secondo motivo deduce ancora violazione delle
medesime disposizioni sotto altri profili.

1.3 Col terzo motivo si deduce ancora violazione degli artt. art. 6
par. 1 CEDU, 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea,
13 CEDU, Trattato di Lisbona 1.12.2009 ex art. 6 TUE e artt. 2 e 24
Cost.

1.4-1.5-1.6 Col quarto, quinto e sesto motivo si deduce ancora,
sotto vari profili, violazione degli artt. violazione degli artt. 54 DL
112/2008 come modificato dall’AH. 4 D. Lgs. 104/2010; comma 2 bis
legge 89/2001; 21 bis legge n. 1034/1981; 81 D. Lgs. 104/2010; art. 9
comma 2 legge 205/2000, art. 6 par. 1 CEDU, 47 Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea, 13 CEDU, Trattato di Lisbona
1.12.2009 ex art. 6 TUE e artt. 2 e 24 Cost.

1.7 Col settimo motivo si deduce infine l’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.

2 11 primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame dei
restanti motivi.

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Fondamentali dell’Unione Europea, 13 CEDU, Trattato di Lisbona

Va premesso che la Corte d’Appello dà atto della avvenuta
presentazione di una istanza di prelievo ed il fatto che a presentarla
siano stati solo alcuni dei ricorrenti è privo di giuridico rilievo, posto
che l’istanza di prelievo rende proponibile la domanda di equa
riparazione, ai sensi dell’art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in 1. n.

l’indennizzo (v. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21140 del 19/10/2015 Rv.
636833). Quindi, a maggior ragione, la regola vale anche quando
l’istanza sia proposta solo da alcuni dei ricorrenti, come nel caso in
esame.
Ciò chiarito, il fatto che ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n.
112 del 2008, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al
d.lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti come nel caso in esame
— alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di
prelievo condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche
per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass. n.
3740/13), non significa che detta istanza costituisca, per una sorta di
fictio iuris limitata ai fini applicativi della legge n. 89/01, il momento a
partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba
calcolare, di riflesso, la durata ragionevole.
Al contrario, detta norma ha una lettura più semplice e binaria,
nel senso che senza l’istanza di prelievo la domanda di equa riparazione
non può essere proposta né per il periodo anteriore né per quello
successivo, mentre una volta proposta l’istanza, la domanda stessa è
proponibile senz’alcuna limitazione.
Accertatane la presentazione nel giudizio presupposto, l’istanza
di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto
processuale del procedimento di equa riparazione, nel quale le
condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da altro, quale
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133 del 2008, anche se presentata dalla controparte di chi agisce per

la durata eccedente, il paterna d’animo connesso e l’inesistenza di cause
di esclusione del diritto positivizzate dall’art. 2, comma 2-quinquies
legge Pinto o altrimenti enucleate dal sistema in via pretoria (v. Sez. 6 2, Sentenza n. 13554 del 01/07/2016 Rv. 640246),
Essendosi la Corte distrettuale discostata da tale interpretazione

ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che nel provvedere ad
un nuovo esame di merito si atterrà al principio di diritto formulato ai
sensi dell’art. 384, 1° comma c.p.c.: “l’art. 54, comma 2, del di n. 112 del

2008, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del
2010, in base al quale nei giudki pendenti alla data del 16 settembre 2010 la
presentazione dell’istanza di prelievo condkiona la proponibilità della domanda di
indenniuo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima, non implica
che detta istanza costituisca il momento a partire dal quale assume rilievo la
penderka giudkiale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al
contrario, l’istarka di prelievo una volta presentata assolve ed esaurisce la propria
furkione di presupposto processuale del procedimento di equa riparnione, mentre ai
fini del computo della durata ragionevole occorre aver riguardo all’intera durata del
processo e non solo a quella successiva all’istanza predetta”.
L’accoglimento del primo motivo importa la cassazione del
decreto impugnato.
Il giudice di rinvio — che si individua in altra sezione della Corte
d’Appello di Roma – provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

P. Q. M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa il
decreto impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
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dell’art. 54 D.L. n. 112/08, il decreto impugnato va cassato con rinvio

Il

Roma, 14.10.2016.
rel.

O 327 •

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