Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30246 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 95, presso lo studio dell’avvocato FABIANO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMBARERI ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a. in persona del procuratore, e nella

qualità di procuratore speciale della ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a.,

nonchè nella sua qualità di beneficiaria del ramo di azienda della

ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2103/2010 del TRIBUNALE di CATANZARO del

28/07/2010, depositata il 08/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Szemere Riccardo difensore della controricorrente

che si riporta ai motivi, insistendo per il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 2103 dell’8 settembre 2010, ha accolto l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale, che aveva accolto la domanda introdotta il 22 aprile 2008 da V.C.N., intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della Delib. 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.

p. 2. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il V..

p. 3. Ha resistito con controricorso l’Enel servizio Elettrico s.p.a.

(nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare dell’art. 81 c.p.c. – Difetto di legittimazione processuale”.

Vi si assume che l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. si sarebbe dovuto ritenere inammissibile, perchè, avendo l’Enel Distribuzione s.p.a., in forza della previsione di cui al D.L. convertito nella L. n. 125 de 2007, operato la scissione parziale con atto notarile dell’11 dicembre 2007 e con efficacia dal 1 gennaio 2008 della propria attività di distribuzione dell’energia elettrica da quella di vendita della stessa, con il conferimento alla società beneficiaria Enel servizio Elettrico s.p.a. del ramo di azienda relativo all’attività di vendita ed essendosi previsto, all’art. 3, lett. f) del detto atto che vengono trasferiti con i ramo tutti i diritti, gli obblighi i rapporti giuridici in generale ivi comprese le procure, che afferiscono al ramo stesso, la proposizione dell’atto di appello, avvenuta nel 2009, avrebbe dovuto farsi da parte della società destinataria del trasferimento.

Si assume, poi, che, in quanto ai sensi dell’art. 2506-quater l’Enel Distribuzione s.p.a. e l’Enel Servizio Elettrico s.p.a. erano rimaste obbligate a seguito del fenomeno di scissione realizzatosi con il detto atto, bene esso ricorrente aveva convenuto in giudizio in primo la prima, mentre il fenomeno sotteso a tale scissione non aveva realizzato una successione a titolo particolare della società beneficiaria nei rapporti giuridici compresi nel ramo d’azienda, bensì una vera e propria successione a titolo universale.

p. 1.1. Il motivo non è inammissibile, come sostiene la resistente invocando la pretesa novità della questione prospettata ai sensi dell’art. 81 c.p.c., che il ricorrente non aveva sollevato nel giudizio di appello.

Si osserva che la questione dell’essere stato esercitato il diritto oggetto del giudizio da un soggetto diverso da quello che ne è titolare, cioè, per parafrasare l’art. 81 c.p.c. l’essere stato fatto valere dall’attore (eventualmente anche da chi si faccia attore in sede di impugnazione) in nome proprio un diritto altrui al di fuori di un’ipotesi in cui la legge lo consenta, è una quaestio iuris che, in quanto rilevabile d’ufficio, siccome sottende il carattere imperativo della norma, può essere rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità, con il solo limite dell’essersi formato un giudicato interno e della mancanza di necessità di accertamenti di fatto. La sua rilevabilità di ufficio comporta che essa, sempre con i detti limiti, possa farsi valere anche dalla parte, perchè ciò che può fare d’ufficio la Corte lo può fare anche la parte interessata.

Pertanto, dev’essere enunciato il seguente principio di diritto:

qualora l’appello sia stato proposto in nome proprio da un soggetto diverso da quello che vi era legittimato, poichè la Corte di cassazione, a condizione che non si sia formato giudicato interno sul punto per essere stata la questione sollevata e decisa in appello, può, con il solo limite che non siano necessari accertamenti di fatto, rilevare, trattandosi di quaestio iuris rilevabile d’ufficio, la violazione della regola di legittimazione all’appello, che è riconducibile all’art. 81 c.p.c. Ne consegue che, sempre con i detti due limiti, la stessa questione può essere sollevata dal ricorrente in cassazione, ancorchè egli in appello non l’abbia sollevata.

p. 1.2. In realtà, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione della regola dell’art. 81, applicata al giudizio di appello, per l’assorbente ragione che la parte qui ricorrente aveva introdotto il giudizio in primo grado, legittimamente come Egli sostiene, alla stregua dell’art. 2506-quater c.c., contro l’Enel Distribuzione s.p.a., onde all’appello quest’ultima era legittimata quale parte del giudizio di primo grado, senza che potesse rilevare il fenomeno di scissione verificatosi anteriormente all’atto notarile cui ha fatto riferimento il ricorrente.

E’ invero singolare e resta inspiegato ed inspiegabile come il ricorrente possa sostenere che la legittimazione passiva all’azione di detta società, presente in primo grado alla stregua della citata norma, sia poi venuta meno nel suo riflesso di legittimazione all’appello sulla sentenza sfavorevole di primo grado.

Da qui l’infondatezza del motivo.

p. 1.3. Che poi il fenomeno che ha interessato l’Enel Distribuzione s.p.a. in ottemperanza al citato D.L. non sia qualificabile come successione a titolo universale è conclamato dalla norma dell’art. 2504-bis c.c., comma 1, applicabile alla vicenda della scissione, giusta il richiamo che ad essa fa l’art. 2506-ter c.c., u.c.: è noto (per tutte Cass. sez. un. n. 19698 del 2010; Cass. n. che anche in relazione alla fattispecie direttamente regolata dall’art. 2504-bis c.c. nel testo oggi vigente la qualificazione del fenomeno sfugge ormai (data la soppressione del riferimento all’estinzione) alla logica dell’art. 110 c.p.c. per rifluire sotto quella dell’art. 111.

A maggior ragione la stessa conseguenza si giustifica per il fenomeno della scissione.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: il fenomeno della ed scissione societaria, di cui all’art. 2506 c.c. e segg. dal punto di vista del processo è iscrivibile nell’ambito dell’art. 111 c.p.c..

p. 2. Con il secondo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c., con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999”.

Vi si critica la sentenza impugnata, là dove ha escluso l’efficacia integrativa del contratto di utenza della prescrizione dell’indicata delibera circa la previsione di una modalità gratuita di pagamento delle bollette.

p. 2.1. Il motivo è infondato, al lume della soluzione che alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, è stata data dalla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo (a fronte di decisione ad essa sfavorevole) della stessa questione in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h, si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore.

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della Delib. A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c. che Nella logica dei sistema di cui alla L n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto.

5. Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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