Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30246 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 06339/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.M. 2000 – Centro Diagnostica Clinica s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso

d’Italia n. 106, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Lombardi,

rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Romanello Pomes,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/9/11 della Commissione tributaria

regionale di Bari, depositata il 26 settembre 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Puglia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato gli avvisi di recupero del credito di imposta della L. n. 388 del 2000, ex art. 8, relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 di cui aveva beneficiato la R.M. 2000 – Centro Diagnostica Clinica s.r.l.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che, alla data della presentazione telematica dell’istanza di agevolazione da parte dell’impresa, la legislazione vigente non prevedesse alcuna limitazione tipologica dei settori di impresa beneficiari dell’agevolazione, sicchè la pretesa erariale di recupero andava respinta.

3. Per la cassazione della citata sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con due motivi, resistiti con controricorso dalla R.M. 2000 – Centro Diagnostica Clinica s.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso lamenta:

1. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, come modificato dal D.L. n. 138 del 2002, art. 10, convertito in legge dalla L. n. 178 del 2000, art. 1: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimità del credito di imposta poichè a suo dire all’epoca dell’istanza la norma non prevedeva alcuna specificazione dei settori ammessi al beneficio.

2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, anche in relazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, commi 16 e 17, e della L. n. 212 del 2000, art. 10; con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che l’Ufficio non avrebbe effettuato nei tempi l’attività di verifica dell’ammissibilità delle domande agevolative.

3. La R.M. 2000 – Centro Diagnostica Clinica s.r.l. eccepisce l’inammissibilità del ricorso, che ritiene peraltro infondato.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato. La questione da dirimere è se l’onere di specificazione dei settori agevolabili fosse o meno in vigore alla data del 6 agosto 2002, quando la R.M. 2000 – Centro Diagnostica Clinica s.r.l. ha inoltrato al Centro Operativo di Pescara il modello telematico CVS contenente l’istanza di agevolazione. Il giudice di appello lo nega, motivando che alla predetta data non era ancora entrata in vigore la L. 8 agosto 2002, n. 178, che aveva introdotto tale innovazione modificando il testo del D.L. n. 138 del 2002 che andava a convertire. L’assunto è corretto.

5. In tema di efficacia intertemporale dei decreti-legge convertiti, la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che le modifiche apportate in sede di conversione abbiano efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ove siano integralmente o sostanzialmente sostitutive della corrispondente previsione del decreto-legge; laddove in tutti gli altri casi la normativa risultante dalla conversione ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore del decreto-legge oggetto di conversione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9386 del 10/05/2016 e sentenze ivi citate).

6. Nella specie del D.L. n. 138 del 2002, art. 10, innovando rispetto alla disciplina originaria della L. n. 388 del 2000, art. 8,ha sostituito il relativo art. 1 introducendo un elenco di settori ammessi all’agevolazione.

7. La L. di conversione n. 178 del 2002 ha modificato in sede di conversione del D.L., art. 10, introducendo nella L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1, un nuovo periodo, che individua la disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 488 del 1992. La novellazione della legge di conversione, già per questo primo aspetto, appare avere fortemente innovato la lettera della prima modificazione decretale. Ma la legge di conversione ha anche introdotto un rinvio – ai fini dell’individuazione dei settori – al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, art. 1, comma 2, come convertito dalla L. n. 488 del 1992. Tale rinvio, assente nella stesura del decreto-legge, vale a dare alla modifica una portata sostitutiva dalla primigenia versione, atteso che il citato art. 1, comma 2 prevede un dettagliato procedimento tecnico di concessione dell’agevolazione (metodo di calcolo, graduazione dei livelli di sovvenzionamento, indici di redditività) che integra la generica originaria limitazione oggettiva delle agevolazioni. Di talchè la modificazione intervenuta in sede di conversione del D.L. n. 138 del 2002 ha innovato sostanzialmente la novellazione.

8. Di più, la legge di conversione ha introdotto ex novo nella L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1-ter, che contiene fondamentali innovazioni circa il procedimento amministrativo di verifica della ammissibilità al beneficio fiscale.

9. Ma soprattutto, ai fini che qui più interessano, la legge di conversione ha integralmente rivisitato la normativa transitoria prevista dal D.L. n. 138 del 2002, art. 10, comma 3.

10. Il testo del comma 3 dell’art. 10, come introdotto dal decreto-legge, prevedeva che la limitazione tipologica per attività, introdotta dalle lett. a) e b), comma 1, trovasse applicazione solo per gli investimenti da avviare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

11. In sede di conversione in legge il testo del comma 3 è stato totalmente riscritto con la previsione che le nuove disposizioni introdotte dalle lett. a) e b), comma 1 si applichino agli investimenti per cui sia stata presentata istanza dopo l’entrata in vigore della legge di conversione e a condizione che si verifichino presupposti anche sostanziali, quali gli eventi previsti dell’art. 75 T.U.I.R., comma 2, o si tratti di prestazioni di servizi con pattuizione di pagamento a stato di avanzamento; mentre in caso contrario restano applicabili le disposizioni precedentemente in vigore.

12. In tale contesto deve rilevarsi che le modifiche apportate dalla legge di conversione sono plurime e sostanziali e non possono che far ritenere il testo finale della novella profondamente diverso da quello dell’originario decreto-legge.

13. Con la conseguenza che per le domande presentate nella vigenza del decreto-legge, e fino alla data della sua conversione, deve ritenersi applicabile la disciplina prevista dal decreto, mentre per quelle successive quella prevista dalla legge di conversione.

14. Applicando tali principi alla fattispecie, allorquando in data 6 agosto 2002 la R.M. 2000 – Centro Diagnostica Clinica s.r.l. ha inoltrato il modello telematico di richiesta dell’agevolazione, nella vigenza del testo del D.L. art. 10, comma 3, la limitazione tipologica si applicava solo ai nuovi investimenti, e non già a quelli già deliberati e oggetto di istanza di agevolazione.

15. Una volta entrata in vigore la legge di conversione, il nuovo testo dell’art. 10, comma 3 prevedeva espressamente che per le domande anteriori trovasse applicazione la disciplina agevolativa previgente, che non limitava tipologicamente i settori agevolabili.

16. In entrambe le ipotesi, dunque, la limitazione tipologica per attività non può trovare applicazione al caso di specie.

17. Tanto determina il rigetto del primo motivo di ricorso, dovendosi all’uopo rilevare che la ricorrente introduce solo in questa fase la questione della presentazione di un successivo CVS da parte della società nel 2003, che la sentenza di appello non menziona tra i motivi di appello. L’allegazione appare quindi inammissibile poichè priva di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

18. Il secondo motivo è parimenti infondato, atteso che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che non ha rigettato la deduzione dell’Erario sul punto affermando la natura sostanziale del controllo in sede di acquisizione telematica, ma ben diversamente ha argomentato che al momento della presentazione dell’istanza nell’agosto del 2002, la normativa vigente consentisse di fruire l’agevolazione. Interpretazione che, per quanto argomentato in sede di esame del primo motivo, deve considerarsi corretta.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente R.M. 2000 – Centro Diagnostica Clinica s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA