Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30245 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.F. (OMISSIS), S.C.

(OMISSIS), C.L.L. (OMISSIS), entrambi

in qualità di eredi del sig. S.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio

dell’avvocato NANNA VITO, rappresentati e difesi dall’avvocato

S.A. giusta procura speciale a margine del ricorso,

nonchè per lo stesso avvocato S.A. (OMISSIS)

in proprio anche nella qualità di erede del sig. V.

S.;

– ricorrenti –

contro

TONI 2 SPA, in persona del suo amministratore unico legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 3 (MM&A), rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIANI

MARCO, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e

risposta;

– resistente –

e contro

TRE P. DI PISTOLATO & FIGLI SRL, FRANCO BERGOMI SRL, DITTA

DIFFUSIONE

MODA ROSETO SRL IN LIQUIDAZIONE, T.A., VI.

R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18791/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 21/04/09, depositata il 28/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito l’Avvocato S.A. difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso

sollevando la questione di costituzionalità;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta

alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. V.F., C.L. e S.C., nella qualità di eredi del defunto S.V., nonchè S.A., in proprio ed anch’egli nella detta qualità ereditaria, hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 18791 del 28 agosto 2009 sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 2318, 6991 e 11458 del R.G. del 2005 e pronunciata fra il de cuius e A. S. da un lato ed altri.

Ha resistito al ricorso con controricorso solo una delle parti intimate, cioè la Toni 2 s.p.a..

2. Dovendo il ricorso essere trattato, a norma dell’art. 391-bis c.p.c., comma 2, con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti considerazioni:

“…2. Il ricorso …. appare inammissibile.

3.1. La ragione è che il ricorso prospetta formalmente come motivo di revocazione della citata sentenza della Corte un preteso motivo ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5 il quale – indipendentemente dalla questione della ammissibilità contro le sentenze di legittimità che decidono, come quella qui impugnata, nel merito (questione lasciata in sospeso da Cass. sez. un. n. 10867 del 2008, alla quale si rinvia) – nella specie non trova effettiva rispondenza nella prospettazione dei ricorrenti, i quali denunciano, in realtà, il (preteso) contrasto della sentenza impugnata con un giudicato interno a loro dire formatosi sulla stessa sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 461 del 2004 riguardo alla quale è intervenuta la cassazione e decisione nel merito disposta da detta sentenza.

In tal modo si pretende di ricondurre all’art. 395, n. 5 una violazione di un preteso giudicato interno (formatosi, a dire dei ricorrenti, in ragione della pretesa scindibilità delle cause oggetto del giudizio di merito su cui intervenne Cass. n., 18791 del 2009 e violato, sempre a loro dire dalla sentenza qui impugnata), là dove la fattispecie ivi prevista riguarda il giudicato c.d. esterno, come fa manifesto il riferimento ad altra sentenza.

La violazione del giudicato interno, d’altro canto, non è contemplata come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dovendo essere dedotta riguardo alle sentenze di merito, con i mezzi di impugnazione ordinali e, quindi, con l’appello e il ricorso per cassazione.

E’ appena il caso di rilevare, inoltre, che la Corte ha, del resto, più volte escluso che la violazione del giudicato interno possa essere ricondotta all’art. 395, n. 4 e, quindi, all’art. 391-bis c.p.c., (si vedano: Cass. sez. un. n. 21639 del 2004; Cass. (ord.) n. 24369 del 2009; Cass. sez. un. n. 1431 del 1994).

D’altro canto, la circostanza che nella specie la Corte con la sentenza impugnata abbia deciso nel merito e, quindi, abbia assunto i poteri del giudice di merito, è irrilevante, perchè la irrimediabilità dell’errore ipoteticamente compiuto dalla Corte di cassazione in punto di violazione di un giudicato interno discende dal carattere definitivo della sua decisione quale giudice di ultima istanza e dalla sua normale inimpugnabilità, onde la situazione non è comparabile con quella dell’errore compiuto dalla sentenza di merito, che è deducibile, come s’è detto, con l’impugnazione ordinariamente prevista avverso di essa (e non con la revocazione).”.

2. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove rilievi che non sono in alcun modo idonei a superarle.

Infatti:

a) la memoria si dilunga in una illustrazione delle questioni di costituzionalità – da ultimo quella decisa da Corte cost. n. 207 del 2009 – che si sono prospettate riguardo all’art. 391-bis c.p.c., per sostenere che sarebbe priva di valore la sottolineatura che nella relazione si fa riguardo alla normale inimpugnabilità della sentenza resa, anche in sede di decisione nel merito, dalla Corte di cassazione, quale Giudice di ultima istanza nel nostro ordinamento:

ma i ricorrenti così non si avvedono che la citata decisione ha svolto la sua motivazione con esclusivo riferimento all’errore “percettivo” in fatto della Corte di cassazione (commesso nell’ordinanza pronunciata all’esito del procedimento in camera di consiglio) e non all’error iuris, qual è quello che in ipotesi qualsiasi giudice commette nel non rilevare l’esistenza di un giudicato interno su una questione suscettibile di darvi luogo. Tale errore integra vizio di violazione della norma del procedimento dell’art. 324 c.p.c., sulla formazione della cosa giudicata formale, in mancanza di esercizio del diritto di impugnazione da parte del soccombente. E’ palese che, quando viene commesso dalla Corte di cassazione, tale errore non ha diversa consistenza di un normale error iuris sulla legge sostanziale ed allora ben si comprende come la prospettiva di dedurlo contro le sentenze delle Corte si scontra con la logica stessa per cui Essa è Giudice di ultima istanza nel nostro ordinamento. Ed è questo che intendeva sottolineare la relazione. Se fosse altrimenti e fosse predicabile sul piano costituzionale che la Corte di cassazione non debba essere di norma giudice di ultima istanza, allora tali decisioni dovrebbero sempre essere impugnabili nell’ordinamento interno, con la conseguenza che il processo diventerebbe una “storia infinita”, il che contrasterebbe con la effettività del dritto di agire e difendersi in giudizio, che naturaliter aspira a raggiungere un momento in cui la situazione di cui si discorre acquisisca la forza della cosa giudicata irretrattabile;

b) il successivo rilievo della memoria nel senso di prospettare, dopo avere convenuto con la giurisprudenza di questa Corte che nega l’assimilabilità dell’errore di percezione del giudicato interno ad un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 si risolve nella postulazione che la dottrina – fin dai tempi anteriori alle riforme del 1990 – rivendica un’esegesi dell’art. 395 c.p.c., n. 5 nel senso di comprendere anche la mancata rilevazione del giudicato interno e, quindi, assumendo che a giusta ragione sarebbe stata proposta revocazione ai sensi dell’art. 391-bis, prospetta in primis un’esegesi costituzionalmente orientata di questa norma nel senso di comprendere quella ipotesi (non è dato sapere se all’interno del richiamo all’art. 395, n. 4) e, in subordine, sollecita la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma se interpretata in senso contrario: ma in tal modo, quanto alla prima prospettazione che tende a sollecitare alla Corte un ripensamento della propria consolidata giurisprudenza contraria, si sollecita questo ripensamento senza prospettare ragioni giustificative sopravvenute all’affermarsi di detto orientamento e, soprattutto, si ignora che il legislatore, nel compiere sul Codice gli interventi ripetuti che si sono espressi nella formulazione delle norme degli artt. 391 -bis e 391-ter c.p.c. a partire dalla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, si è sempre astenuto – pur essendo notoria l’esegesi dell’art. 395, n. 5 da parte di questa Corte nel senso di limitarne l’applicazione al c.d. giudicato esterno – dal ridefinire il concetto espresso nel detto n. 5. Quanto alla seconda prospettazione è sufficiente rilevare che le considerazioni sub a) in ordine alla piena legittimità costituzionale dell’essere la Corte di cassazione Giudice di ultima istanza escludono che sia dovuto l’ampliamento al giudicato interno della fattispecie di cui all’art. 395, n. 5 se dedotta contro decisioni della Corte, atteso che ben diversa valenza ha il giudicato interno rispetto a quello esterno sotto il profilo che solo il primo appartiene al processo sul quale interviene la Corte di cassazione e, dunque, è suscettibile di dar luogo ad un errore da Essa compiuto nel processo di cui è investita.

3. Questo rilievo vale sia per l’ipotesi che l’errore di violazione dell’esistenza del giudicato interno sia compiuto dalla Corte in sede di pronuncia con cassazione con rinvio della sentenza di merito, sia nell’ipotesi in cui l’errore sia compiuto dalla corte con una pronuncia di cassazione e decisione nel merito.

Tanto nell’uno quanto nell’altro caso, la mancanza di tutela contro l’errore della Corte è mera conseguenza del carattere di ultima istanza (almeno nell’ordinamento interno) delle sue decisioni in punto di questioni di diritto, siano esse sostanziali o processuali.

Così come l’errore di applicazione di una norma sostanziale o processuale che venga compiuto dalla Corte con una sentenza di rigetto del ricorso, quello di mancata rilevazione dell’esistenza di un giudicato interno che venga commesso nel disporre una cassazione con rinvio oppure – come si assume nella specie – nel disporre una cassazione e decisione nel merito, senza far luogo a rinvio, ovvero (cosa pure possibile, ove la Corte lo faccia senza considerare che sul punto vi era stata decisione del giudice non impugnata) nel dichiarare che la domanda non poteva essere proposta o proseguita, è errore che, in quanto commesso da un giudice cui è affidato il compito di decidere in via definitiva e quale giudice di ultima istanza sull’esatta applicazione ed esegesi della norme e di farlo con riferimento ala vicenda oggetto del processo, è errore che non è rimediabile proprio per questo carattere, che nel nostro ordinamento il giudice “Corte di cassazione” riveste.

Carattere che non è inciso nè dalla previsione della revocazione per errore di fatto di cui all’art. 391-bis estesa a tutte le sentenze della Corte (ed ora alle ordinanze), nè dalla previsione della revocazione per motivi c.d. straordinari riguardo ai provvedimenti (sentenze o ordinanze) della Corte che decidano nel merito la causa dopo aver disposto la cassazione della sentenza di merito. Invero, nella prima ipotesi non viene in rilievo la posizione della Corte di giudice di ultima istanza sulle quaestione iuris sostanziale, che, per la contraddizione che non consente, non tollera un controllo ulteriore della decisione. Viene in rilievo soltanto un’attività di mera percezione di dati relativi al fatto assunta come premessa della decisione, tant’è che, se l’attività percettiva è stata oggetto di considerazioni esplicative ed argomentative e, quindi, di valutazione diretta a stabilirne il significato, si è fuori – com’è noto – dall’errore di fatto. Nella seconda ipotesi, concernendo i motivi di cui ai nn. 1, 2 e 3 circostanze esterne rispetto alla decisione sulle quaestiones iuris della Corte e che semmai l’hanno indirizzata nel senso in cui è stata resa, il controllo mediante revocazione si giustifica perchè prescinde dalla regola della incensurabilità come tale della decisione in iure della Corte. Onde ben si giustifica la parificazione alla stessa regola dell’art. 395 c.p.c. relative alle sentenze del giudice di merito.

4. D’altro canto, sarebbe meramente suggestivo, ma – come si vedrà – non corretto, argomentare che, quando la Corte di Cassazione, dopo avere cassato la sentenza impugnata ravvisa le condizioni per una decisione nel merito e, quindi, l’inutilità dello svolgimento del giudizio di rinvio, “assume” i poteri del giudice del merito e, quindi, non si comprende perchè la sua decisione che violi un giudicato interno non debba essere soggetta a controllo mediante revocazione, posto che è decisione che, a differenza di quella del giudice di merito che compia quell’errore, non è impugnabile davanti ad altro giudice.

Si vuoi dire, cioè, che sarebbe suggestivo addurre che, se la Corte, anzichè cassare e decidere nel merito disponga un rinvio, la decisione del giudice di merito in sede di rinvio sarebbe assoggettabile, quanto all’errore di violazione del giudicato interno, a controllo mediante impugnazione ordinaria in cassazione.

Onde la parte che subisca le conseguenze di errore finirebbe per avere tutela in un caso e non nell’altro.

L’argomentazione è mera suggestione, perchè basata su un presupposto erroneo: cioè che lo stesso errore di violazione del giudicato interno possa essere compiuto dalla Corte quando cassa e decide nel merito e dal giudice di rinvio, cui la Corte rinvio cassando con rinvio.

Il presupposto è erroneo, perchè l’errore di violazione del giudicato interno, come quello che si assume dai ricorrenti compiuto dalla sentenza revocanda, non è un errore che concerne la decisione nel merito della Corte, ma, in realtà, a monte necessariamente un errore sull’ampiezza della disposta cassazione della sentenza impugnata. L’errore riguarda, cioè, l’individuazione della stessa efficacia della cassazione, che viene intesa, con attività che è manifestazione della valutazione in iure diretta a stabilire se la sentenza impugnata è erronea, in modo tale da estendersi ad un punto della controversia che risulta già rimasto coperto dalla cosa giudicata interna. Solo di seguito questo errore assume efficacia determinativa dell’opera della Corte di Cassazione con le funzioni di giudice di merito.

Ne deriva che l’errore è, in realtà, concernente proprio la tipica attività della Corte di Cassazione di giudice di diritto sulla correttezza della sentenza impugnata.

Il che nuovamente giustifica che non sia suscettibile di controllo mediante impugnazione, sempre per essere la Corte di Cassazione giudice di ultima istanza.

5. Quanto appena osservato al paragrafo precedente è perfettamente adeguato a quello che i ricorrenti hanno denunciato come errore di violazione del giudicato interno.

Nella vicenda giudicata dalla sentenza revocanda essi hanno lamentato che la Corte, nell’accogliere il motivo di ricorso incidentale della s.r.l. Bergomi, inteso a sostenere l’efficacia di cosa giudicata, quanto alla validità del contratto da cui originava il credito, di un decreto ingiuntivo da essa ottenuto contro V.F., abbia poi attribuito al conseguente accertamento di tale validità e, quindi, alla disposta cassazione della sentenza impugnata sul punto in cui aveva invece ritenuto invalido il contratto, un’efficacia sulla sentenza stessa, non solo quanto al rapporto processuale fra il medesimo e la detta s.r.l., ma anche riguardo ai rapporti processuali fra il V. e le altre parti riguardo al medesimo contratto ed alla comune statuizione di invalidità, senza considerare che sulla statuizione di invalidità resa dal giudice d’appello queste ultime non avevano impugnato (avendo impugnato solo sulle spese) e, dunque, si era – a dire dei ricorrenti – formato giudicato interno.

La decisione nel merito successiva ha riguardato la considerazione della validità del contratto rispetto a tutte le parti – raggiunta attraverso il convincimento dell’efficacia di giudicato del decreto sulla validità del contratto e sull’estensione della conseguente cassazione al capo che aveva ritenuto la invalidità del contratto per tutte le parti – come circostanza che comportava il rigetto delle domande tutte del V..

E’ palese che il preteso errore compiuto dalla sentenza revocanda avrebbe allora riguardato l’attività di tale sentenza diretta ad espletare la funzione di cassazione della decisione di merito impugnata.

Onde si disvela la suggestione dell’assimilazione della posizione della Corte a quella del giudice di merito.

In particolare, la situazione non è diversa da quella che si sarebbe potuta verificare se la corte avesse cassato con rinvio la sentenza d’appello sul punto relativo all’accertamento della invalidità del contratto e rimesso al giudice del rinvio di trame le implicazioni.

6. Le complessive considerazioni svolte comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sulla base del seguente principio di diritto: “E’ inammissibile la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione di cassazione e decisione nel merito per pretesa violazione di un giudicato interno al processo. Tale inammissibilità non comporta alcuna violazione delle norme degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e, pertanto, deve escludersi che sussistano i presupposti per ritenere la relativa questione di legittimità costituzionale come non manifestamente infonda”.

Non senza che si debba osservare che, peraltro, nella prospettazione dei ricorrenti la stessa situazione ch’essi hanno descritto come determinativa della violazione del giudicato interno non risulta in modo chiaro.

Invero, se sulla domanda del V. intesa ad ottenere l’accertamento della inesistenza del decreto le altre parti originariamente convenute con la Bergomi avessero chiesto la reiezione della domanda sul punto formulata dal V., come parrebbe da quanto si legge ai righi 10-11 della pagina 9 della sentenza d’appello impugnata, dove si dice che tutte le convenute chiedevano il rigetto delle domande del V., si avrebbe che l’impugnazione incidentale della Bergomi in realtà riguardava un punto inscindibile della controversia.

7. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione nei confronti della Toni 2 s.p.a., che ha depositato una comparsa di risposta e non notificato un controricorso e, dunque, un atto inidoneo a farle assumere la qualità di parte costituita in questo giudizio.

Essa, d’altro canto, non è comparsa all’adunanza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA