Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30245 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 27/10/2021), n.30245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38659-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.LLI M. SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO COGHE, LUCA

COGHE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 658/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna, che in controversia su impugnazione da parte di F.lli M. soc. agricola semplice di avviso di accertamento redatto a seguito di verifica fiscale, per IVA e Irap anno 2005, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello della contribuente.

La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente in relazione al motivo principale proposto sulla insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini per l’accertamento, sia ai fini Irap che ai fini IVA; e sul motivo subordinato attinente alla rideterminazione delle imposte e delle sanzioni.

A seguito dell’appello del contribuente la CTR ha annullato in toto l’accertamento nel merito, pur rigettando il primo motivo dell’appello sul raddoppio dei termini per l’accertamento Iva, e non anche per l’Irap, avendo la contribuente “dimostrato una certa corrispondenza tra quelle fatturazioni e una serie di operazioni di pagamento tracciabili, che ha immediatamente fornito all’Agenzia in sede di contraddittorio preventivo”, trattandosi “nella maggior parte dei casi di pagamenti avvenuti il giorno successivo all’annotazione nella fattura, ovvero per importi con differenza trascurabili rispetto all’importo totale della fattura annotata”, in mancanza di ulteriori controlli dell’Agenzia.

F.lli M. soc. agricola semplice si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto articolato in due pagine dissociate fra loro e contenente per il resto frammenti di atti di parte (richiama Cass. 21136/2017, 16628/2009: ricorso redatto con la tecnica dell’assemblaggio); infondatezza del primo motivo, in quanto nel ricorso introduttivo la domanda comprendeva, sia pure implicitamente, anche l’integrale annullamento della pretesa; eccepisce l’inammissibilità del secondo motivo, col quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, e che travisa il reale contenuto della sentenza (Cass. n. 26874/2018; tendente a un riesame nel merito della controversia).

Propone ricorso incidentale condizionato con unico motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, commi 2 e 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR dichiarato la decadenza del potere accertativo in ordine alla inapplicabilità del raddoppio dei termini dell’accertamento per l’anno 2005 in mancanza di coincidenza fra il fatto oggetto della denuncia e il fatto assunto a base dell’accertamento. Deposita successiva memoria, insistendo nella mancata verifica da parte della CTR dei presupposti ex art. 331 c.p.p. per il raddoppio dei termini.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, rispettoso, contrariamente a quanto assunto dalla controricorrente, del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, che tuttavia non esclude radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo (Sez. 5 -, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018; v. Cass. n. 26837 del 25/11/2020, in motivazione). Nella fattispecie le argomentazioni dell’Ufficio sono chiaramente evincibili, e i documenti riprodotti consentono la migliore comprensione delle doglianze contenute nei motivi di ricorso.

2. Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR deciso oltre i limiti della domanda, in quanto, nonostante avesse respinto il motivo dell’appello della contribuente in relazione all’applicazione del raddoppio dei termini per la notifica dell’accertamento ai fini dell’IVA, lo ha poi totalmente accolto.

3. Col secondo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118disp. att. c.c., e dell’art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per motivazione apparente, in quanto priva di una disamina puntuale criticamente rigorosa degli elementi probatori indicati dalle parti e dell’esposizione del criterio logico giuridico seguito per attribuire rilevanza a tali elementi, oltre a riferirsi a situazione diversa da quella oggetto del giudizio (relativa a operazioni emerse da indagini finanziarie) mentre la sentenza si riferisce a “emissione di fatturazione per operazioni inesistenti”.

4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con assorbimento del secondo.

La contribuente aveva richiesto alla CTR l’annullamento totale dell’accertamento per l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di rettifica (per inapplicabilità del raddoppio dei termini) per l’anno 2005 e in via subordinata la rideterminazione dell’imponibile (in relazione alle operazioni idoneamente giustificate).

La Commissione adita, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., ha annullato in toto l’accertamento, pur avendo respinto il motivo di appello della contribuente sulla sussistenza del raddoppio dei termini con riferimento all’IVA. Sussiste pertanto la lamentata violazione, non contenendo la sentenza impugnata una congrua e coerente motivazione, in quanto il rigetto del motivo di appello sulla inapplicabilità del raddoppio dei termini è incompatibile con l’integrale accoglimento del gravame.

Il ricorso incidentale, col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, commi 2 e 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR dichiarato la decadenza del potere accertativo in ordine alla inapplicabilità del raddoppio dei termini dell’accertamento per l’anno 2005 in mancanza di coincidenza fra il fatto oggetto della denuncia e il fatto assunto a base dell’accertamento è infondato, avendo la CTR correttamente affermato che la sussistenza di un obbligo di denuncia penale comporta il raddoppio dei termini per l’accertamento; è inammissibile nella parte in cui intende introdurre una questione di fatto esaminata dal giudice di merito e motivata, nel giudizio di legittimità. Ciò in quanto ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario. Nella specie, la controricorrente e ricorrente incidentale ha invece incentrato il motivo di ricorso sulla mancata coincidenza fra il fatto oggetto della denuncia e il fatto assunto a base dell’accertamento, in tal modo censurando la sentenza impugnata per non aver esercitato un controllo sull’esistenza del reato: tale controllo è precluso al giudice tributario, e ciò rende inammissibile il motivo di ricorso in esame (da ultimo, ex multis, Cass. n. 13481 del 2020). Alla luce delle superiori argomentazioni anche i rilievi contenuti nella memoria vanno disattesi, non risultando idonei a superare gli anzidetti principi.

La sentenza va conseguentemente cassata con riferimento al primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, con rinvio alla CTR della Sardegna anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Sardegna, anche per le spese del presente giudizio. Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

 

 

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