Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30245 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04683/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Benedetto Cairoli n. 6, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe

Conte, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Dimartino,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 0226/25/11 della Commissione tributaria

regionale di Bari – Sezione staccata di Foggia – depositata il 31

maggio 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Puglia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento relativo a plusvalenza da vendita di terreno emesso nei confronti di P.M.L.. Ha rilevato il giudice di appello che nel caso di specie, la plusvalenza non sussisteva in quanto il terreno doveva ritenersi lottizzato, essendo intervenuta prima della vendita l’approvazione dello strumento generale urbanistico da parte del Comune in cui insisteva il bene, essendo del tutto irrilevante ai fini che ne occupa l’eventuale esistenza della convenzione tra il Comune e il privato.

2. Per la cassazione della citata sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con due motivi, resistiti con controricorso da P.M.L..

3. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso lamenta:

1. Primo motivo: “Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la rilevanza della distinzione tra le lett. b) e c) del TUIR, art. 67, allorquando nella specie il titolo impositivo si identificherebbe solo nella cessione a titolo oneroso di terreno edificabile, del tutto in disparte la sussistenza o meno della lottizzazione, del resto da ritenersi ancora non perfezionata.

2. Secondo motivo: “omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver pronunciato sulla domanda di determinazione della plusvalenza, ritualmente introdotta dalla ricorrente sin dal primo grado di giudizio.

3. La controricorrente eccepisce la tardività dell’avverso ricorso, di cui chiede comunque accertarsi l’infondatezza.

4. L’eccezione di tardività del ricorso va accolta. Il termine “lungo” per l’impugnazione è nella specie di sei mesi dal giorno del deposito della sentenza, risultando il giudizio proposto dopo il 4 luglio 2009, epoca di entrata in vigore della novella ex lege n. 69 del 2009, che lo ha ridotto a tale durata. La ricorrente ha tentato la notificazione in data 12 gennaio 2012, come risulta dalla relata di notificazione in calce al predetto atto (spedito con raccomandata n. (OMISSIS)), dunque nei termini (180 giorno; sentenza depositata il 31 maggio 2011), dovendo computarsi la sospensione feriale dei termini processuali (all’epoca di 45 giorni). Tuttavia, il suddetto tentativo di notifica non è andato a buon fine, giacchè l’agente postale ha restituito il piego con la dicitura “sconosciuto al civico”. L’atto è stato poi notificato in data 7/9 febbraio 2012 (spedito con raccomandata n. (OMISSIS)). Tuttavia, in materia di termini processuali, questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 14309 del 19/06/2009) ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui il rischio della notificazione ricade sul notificante. Di talchè ove, come nella specie, la notifica venga tentata al limitare della scadenza dei termini di decadenza dal diritto a impugnare, ma non si perfezioni per cause imputabili al notificante in quanto non estranee al suddetto rischio (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015). Nella specie l’attestazione che il destinatario non era conosciuto nel luogo di notificazione indicato dal richiedente, non solo è circostanza positiva, dunque fidefacente fino a querela di falso (Sez. 1, Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017), ma non concretizza la non imputabilità del mancato perfezionamento della prima notificazione, il chè impedisce di ritenere l’unitarietà del procedimento notificatorio, che va invece ritenuto perfezionato solo con la seconda notificazione. Nella specie il termine per impugnare scadeva proprio il giorno 12 gennaio 2012, data del primo tentativo di notificazione non andato a buon fine, sicchè deve considerarsi elasso alla data del 7 febbraio 2012, quando la notificazione è stata ritualmente eseguita, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo della presente fase.

5. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate, al pagamento, in favore della controricorrente P.M.L., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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