Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30244 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 7, presso lo studio dell’avvocato

GIOVARRUSCIO LUCA, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

M.F.A., M.D., M.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 630/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

3/06/09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato C.A. difensore di se stesso

(ricorrente) che si riporta agli scritti insistendo per

l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo che si riporta

alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Avvocato C.A. in proprio ha proposto ricorso per cassazione contro M.F.A., in proprio e nella qualità di procuratore generale di D. ed M. A., avverso la sentenza resa il 15 luglio 2009 inter partes dalla Corte d’Appello di Salerno in una controversia avente ad oggetto due giudizi riuniti, l’uno avente ad oggetto una domanda di accertamento della responsabilità professionale e di restituzione di corrispettivi introdotta davanti al Tribunale di Salerno nei suoi confronti dagli intimati e l’altra un giudizio a suo tempo introdotto da esso ricorrente davanti al Pretore di Salerno in via monitoria, riguardo al quale era stata dichiarata la continenza.

Gli intimati non hanno resistito.

2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata al ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (che si riproduce con la sola aggiunta tra parentesi quadra del numero di una sentenza delle Sezioni Unite, della quale era stata citata solo la data) sono state esposte le seguenti considerazioni:

“… 2. – Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. in quanto appare inammissibile.

3. – La ragione di inammissibilità deriva dall’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

La struttura del ricorso, che consta 176 pagine, seguite da altre 128, numerate a numeri romani, nelle quali sono riprodotti gli atti processuali, si presenta del tutto inidonea ad integrare il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto dalla norma citata.

Infatti, detta struttura si articola come segue:

a) dopo 7 pagine dedicate all’intestazione e ad una sorta di legenda del ricorso, distribuita con una prima parte dedicata all’assolvimento del requisito della indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonderebbe, nonchè successivamente a dar conto della distinzione fra la parte numerata a numeri arabi, il ricorso contiene una sezione prima dalla pagina 8 alla 34, nella quale si da conto analiticamente dello svolgimento del giudizio di primo grado in tutte le sue scansioni anche meramente ordinatorie, riproducendosi in nota, con caratteri molto più piccoli di quelli dell’esposizione principale una serie di atti e verbali, ed in fine il dispositivo della sentenza di primo grado, senza peraltro indicare – sia pure riassuntivamente e brevemente – alcunchè sulla motivazione della stessa;

b) dalla metà della pagina 34 sino alla pagina 91 si riproduce sostanzialmente, come rivelano i numerosi rinvii alle sua pagine fatti in varie note, l’intero atto di appello, comprensivo delle conclusioni, della indicazione dei documenti prodotti e delle richieste istruttorie;

c) nelle pagine 92-93, si da conto della costituzione degli appellati e dello svolgimento delle udienze dinanzi al giudice d’appello e, quindi, della pronuncia che ha rigettato l’appello limitatamente al rigetto dell’appello del ricorrente ed alla sua condanna alle spese giudiziali;

d) nelle pagine dalla 94 fino alla 176 segue l’esposizione di ben 32 motivi, la ci illustrazione è corredata da numerosissime note riproduttive di atti e verbali di causa con il carattere minore;

e) segue, poi, la parte a numerazione romana di cui si è detto.

4. Ora, siffatta tecnica espositiva appare assolutamente inidonea, per evidente eccessività, ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè si risolve nel costringere la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura in pratica di buona parte degli atti di causa, ivi compresi profili meramente ordinatori del tutto ininfluenti allo scopo, di modo che la Corte è sostanzialmente costretta ad un dispendio di energie del tutto inutile e superfluo, anche nell’ottica pur sempre vigente della direzione del ricorso di legittimità anche a tutela del jus litigatoris. Ciò, peraltro, in presenza di una sentenza di 13 pagine scritte, fra l’altro con spazio fra una riga e l’altra.

Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che una simile tecnica espositiva non assolve al detto requisito: si veda, per un caso di ricorso assemblato, ma ispiratrice di un principio che è idoneo ad essere applicato ad esposizioni del fatto come quella di cui al ricorso (nel quale l’assemblaggio risulta realizzato attraverso combinazione di utilizzo della forma di riproduzione indiretta e di quella diretta), Cass. n. 16628 del 2009. In senso conforme: Cass. n. 15180 del 2010. Nonchè, ispirate alla stessa ormai consolidata logica; Cass. sez. un. (ord.) n. 19255 del 2010 9.9.2010, in tema di regolamento preventivo e per il caso di integrale trascrizione di atti; Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, a proposito di assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica; Cass. (ord.) n. 20395 per lo stesso caso in ipotesi di regolamento di competenza;

Cass. (ord.) n. 15631 del 2010; Cass. (ord.) n. 13935 del 2010 per casi sostanzialmente omologhi di quello di cui è ricorso, in cui la riproduzione era avvenuta in via informatica; Cass. n. 13934 del 2010. Adde ancora: Cass. (ord.) n. 1547 del 2011; (ord.) n. 2281 del 2010; Cass. n. 23384 del 2010; (ord.) n. 12806 del 2010; (ord.) n. 13932 del 2010).

5. – Il ricorso sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile.”.

2. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria – della lunghezza di ben trentatre pagine – muove rilievi privi di fondamento, perchè sostiene che gli atti processuali integralmente riprodotti lo sarebbero stati in ossequio al principio di autosufficienza, in quanto necessari ai fini dello scrutinio del ricorso.

Ora, nella struttura del ricorso per cassazione dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 il principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione (anteriormente elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte ed allora espressione della normale applicazione della idoneità dell’atto processuale costituito dal ricorso, quale “domanda di impugnazione” rivolta alla Corte di cassazione” al raggiungimento dello scopo, in un processo privo sostanzialmente di attività istruttoria e di sedei di interlocuzione fra il giudice e le parti, al di fuori della pubblica udienza, o della particolare struttura del procedimento in camera di consiglio) trova precipitato normativo nell’art. 366 c.p.c., n. 6, che prescrive l’indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (riguardo all’esegesi di tale norma si vedano, ex multis, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, nonchè, per gli atti processuali, Cass. n. 4201 del 2010). Ne consegue che, essendo l’art. 366, n. 3 ed il n. 6 relativi a due distinti requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione, non si vede come possa sostenersi che una tecnica come quella con cui è stato redatto il ricorso serva ad assolvere il requisito di cui al n. 6, che non a caso parla di indicazione specifica dei documenti e degli atti su cui il ricorso di fonda, così significando un’attività diretta – attraverso i riferimenti ad essi, al loro contenuto, al loro inserimento nel processo, nonchè alla loro sede di produzione nel processo di cassazione, anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – a sorreggere i motivi (tanto che il legislatore usa il verbo fondare) ed a consentire alla Corte di esaminare se quanto da essi argomenta il ricorrente trova riscontro in essi.

L’esposizione sommaria del fatto, viceversa, serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso.

La giurisprudenza citata dalla relazione, alla quale può aggiungersi Cass. n. 6279 del 2011 (secondo cui “Il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente, anzichè narrare i fatti di causa ed esporre l’oggetto della pretesa come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, si limiti a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio ovvero si limiti ad allegare, mediante “spillatura”, tali atti al ricorso. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello confermativa della sanzione disciplinare inflitta ad un notaio, per essersi il ricorrente limitato a trascrivere pedissequamente nel ricorso, per un totale di sessanta pagine, l’atto di incolpazione, la decisione dell’organo di disciplina, il ricorso in appello, la sentenza d’appello), contiene, d’altro canto, tutte le motivazioni ed argomentazioni che la sorreggono, per come particolarmente esposte nell’ord. n. 20393 del 2009, delle quali il ricorrenti non si fa carico, preferendo analizzare i precedenti citati nella relazione evidenziando le particolarità della strutturazione dei ricorsi da esse esaminate.

Là dove, invece, la giurisprudenza di cui si discorre esprime un principio alla stregua del quale va condotto l’esame del ricorso per valutare il rispetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il principio è stato applicato, con riferimento a singole fattispecie anche dalle seguenti decisioni, che si individuano – senza pretesa di completezza – nel sistema Italgiureweb (sistema di riproduzione per esteso delle decisioni): Cass. n. 1547 del 2011; n. 13617 del 2011; n. 12713 del 2011; n. 11020 del 2011; n. 10127 del 2011; n. 6220 del 2011; n. 23883 del 2010 (che è stata erroneamente citata dalla relazione come 23384, come rileva il ricorrente); n. 13203 del 2011; n. 12015 del 2011; n. 10310 del 2011; n. 10311 10373 del 2011; n. 2281 del 2010; n. 12806 del 2010 13934; n. 13935 del 2010; n. 8939 del 2010.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

3. Il ricorrente ha chiesto provvedersi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 all’annotazione prevista da tale norma sull’originale del presente provvedimento, adducendo che dal fatto storico oggetto della controversia e lo svolgimento della vicenda nelle fasi di merito emergerebbero motivi legittimi al riguardo.

Il Collegio ritiene inaccoglibile l’istanza per l’assorbente ragione che dal tenore del presente provvedimento nulla di quanto ipotizzato dal ricorrente emerge.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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