Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30244 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04616/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Comuni di Arsiero, Malo e Santorso, in persona dei rispettivi sindaci

pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Santamaura n.

49, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Salacchi, rappresentati

e difesi dall’avvocato Alessandro Turolla, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/1/11 della Commissione tributaria regionale

di Venezia-Mestre, depositata il 10 gennaio 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Veneto in Venezia-Mestre, confermando la sentenza di primo grado, ha statuito l’illegittimità del diniego del rimborso della tassa di concessione governativa corrisposta dai Comuni controricorrenti relativamente all’anno di imposta 2006 relativamente ai telefoni cellulari in abbonamento detenuti dagli enti locali per ragioni di servizio. Ha rilevato il giudice di appello che i Comuni, in quanto articolazione territoriale dello Stato, non possono essere soggetti passivi del tributo in esame; inoltre il tributo sarebbe stato espressamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore nel 2003 del Codice delle Comunicazioni elettroniche;

2. Per la cassazione della citata sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con tre motivi, resistiti dai Comuni con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso lamenta:

1. Primo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 3 – falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2 e dell’art. 114 Cost.” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe escluso i Comuni dall’imposta sul presupposto di una loro identificazione con lo Stato centrale, da ritenersi affatto insussistente.

2. Secondo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 56” deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver accolto la questione dell’esenzione del tributo che i Comuni non avevano mai svolto in primo grado, ma solo inammissibilmente in appello.

3. Terzo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 25, comma 3 e art. 160 e della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 203” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver rilevato un’inesistente abrogazione della norma introduttiva dell’imposta (D.P.R. n. 641 del 1972, art. 21, Tariffa All.).

4. I Comuni hanno argomentato l’infondatezza del ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto.

5. In ordine logico va esaminato il secondo motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza per extra petizione. La censura è infondata; invero la sentenza impugnata, a pag. 4, espressamente afferma che già la sentenza di primo grado conteneva l’affermazione dell’insussistenza dell’obbligo impositivo verso i Comuni. La ricorrente, trascrivendo nel motivo l’intero ricorso introduttivo dei Comuni, pretende di avvalorare la sua eccezione, che tuttavia non sarebbe propria della sentenza qui impugnata, ma semmai di quella di primo grado; con la conseguenza che il vizio di extra petizione non è predicabile avverso la sentenza di appello che, condividendo l’espresso pronunciamento di quella di primo grado, ha all’evidenza rigettato nel merito la relativa doglianza, ben lungi dal non averla considerata.

6. I restanti due motivi sono fondati. Al D.P.R. n. 641 del 1972, art. 1, individuava il presupposto impositivo recitando: “i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.” La tariffa allegata riguardava espressamente l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, come testualmente previsto dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318. Tale previsione, come erroneamente manca di rilevare la sentenza impugnata, ben lungi che implicitamente abrogata, risulta espressamente trasposta nel nuovo art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003; la tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al D.P.R. n. 641 del 1972, art. 21, nota 3, è inoltre espressamente richiamata anche dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 203. Può dunque dirsi che è certo che la normativa impositiva dell’imposta non è stata abrogata. In relazione alla soggettività passiva dell’imposta, va parimenti rilevata l’erroneità della sentenza impugnata: contrariamente a quanto ivi argomentato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1,comma 2, non definisce l’organizzazione dello Stato, bensì il concetto di “pubblica amministrazione”; ciò significa che se tutte le pubbliche amministrazioni sono parte, a diversi livelli, dell’organizzazione dello Stato, non è affatto vero che ogni pubblica amministrazione ivi citata si identifichi, ipso facto, con lo Stato. Invero lo Stato, definito nella sua articolazione centrale, è affatto diverso dagli enti locali, che pur di esso rappresentano una diversa partizione a livello locale. Con il chè è chiaro che la distinta soggettività tra Stato ed Enti locali ben può determinare che, a certe condizioni, anche i secondi siano soggetti a tributi imposti dal primo, come nel caso di specie relativamente a una tassa per concessione governativa di un servizio telefonico (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9560 del 02/05/2014; Cons. Stato, Sez. 5, sent. n. 1132 del 10 novembre 1993).

7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

8. Le spese relative alla fase di merito possono essere compensate, laddove quelle della presente fase seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso; accoglie il primo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario dei Comuni di Arsiero, Malo e Santorso proposto in data 7 maggio 2009; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di merito; condanna i predetti Comuni, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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