Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30244 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30244 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 19035-2012 proposto da:
VACCARGIU MASSIMO,

elettivamente domiciliato in

CAGLIARI, V. PASCOLI 4, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO USAI, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del
2017
3752

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO N.24, presso lo
studio dell’avvocato UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA
MEDESIMA REGIONE SARDA, rappresentata e difesa dagli
avvocati SANDRA TRINCAS, ALESSANDRA CAMBA, giusta

Data pubblicazione: 15/12/2017

delega in atti;
– controricorrente avverso la sentenza n. 40/2012 della CORTE D’APPELLO

di CAGLIARI, depositata il 23/07/2012 R.G.N. 38/2011:

R.G. 19035/2012

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 40/2012, accogliendo l’appello proposto
dalla Regione autonoma della Sardegna, ha rigettato la domanda proposta da Vaccargiu
Massimo, dipendente del Corpo Forestale della Regione, inquadrato dal luglio 2005 di area
C, diretta ad ottenere l’incremento della retribuzione di anzianità nella misura di lire 80.000
mensili, come previsto per il personale con inquadramento nell’area C dall’art. 96 del CCRL
1998/2001, non modificato dal CCRL del 15.5.2001.
In particolare, la Corte territoriale ha accolto l’interpretazione delle disposizioni

contrattuali fornita dalla Regione Sardegna secondo cui, con la soppressione di alcune
indennità già spettanti al personale forestale, le parti sociali avevano ritenuto di aumentare
la retribuzione tabellare delle aree A e B in misura pari a lire 122.000 mensili, mentre per
l’area C avevano previsto l’incremento della retribuzione di anzianità in misura pari a lire
80.000.
2.1. Ad avviso della Corte di appello, l’art. 96 del contratto collettivo regionale di lavoro
1998/2001, la cui applicazione era stata invocata dal ricorrente, riguardava il solo personale
già inquadrato in area C alla data del 15 maggio 2001; l’incremento di lire 80.000 costituiva
un assegno personale non riassorbibile, cristallizzato per ciascun dipendente nel valore
determinato al momento della sua creazione; l’appellato non poteva pretendere l’incremento
della retribuzione di anzianità non riconosciuto ai nuovi assunti, avendo egli stipulato il
nuovo contratto individuale di lavoro con inquadramento in area C in data 27 giugno 2005;
egli percepì invece l’aumento tabellare retributivo previsto per l’area B in cui era inquadrato
con conferma della retribuzione di anzianità in godimento, pari ad euro 119,08.
3. Avverso tale sentenza Vaccargiu Massimo ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui
ha opposto difese la Regione autonoma Sardegna con controricorso;
4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dall’art. 1, lett. f, del
D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme della
contrattazione collettiva (art. 360 n. 3 c.p.c.), addebita alla sentenza di avere erroneamente
interpretato le disposizioni contrattuali, non avendo fondamento normativo l’assunto della
Corte territoriale secondo cui l’art. 96 del contratto collettivo regionale del 15.5.2001
avrebbe natura di norma transitoria.
2.

Il secondo motivo denuncia omessa, carente e contraddittoria motivazione

e

travisamento di fatti su un punto decisivo della causa (art. 360 n. 5 c.p.c.) per non avere la
sentenza precisato sulla base di quali disposizioni relative al sistema di retribuzione sarebbe

2.

R.G. 19035/2012

stata prevista dalle parti sociali l’abrogazione dell’emolumento di cui si discute e per non
avere correttamente interpretato l’art. 80 CCRL.
3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
4. Occorre premettere che la sentenza impugnata, pur citando impropriamente il concetto di
transitorietà della previsione contrattuale di cui all’art. 96 del CCRL 1998/2001, ha inteso far
propria la ricostruzione fornita dalla Regione autonoma Sardegna secondo cui tanto
l’incremento della retribuzione di anzianità previsto per gli appartenenti all’area C, quanto
l’incremento della retribuzione tabellare prevista per i dipendenti di area A e B vennero
introdotti dalle parti collettive a seguito della soppressione di diverse indennità proprie degli
appartenenti al Corpo Forestale (soppressione indennità del CFVA), soppressione disposta
proprio dal terzo comma dell’art. 96 (indennità di campagna, di rischio, di guida, di
videoterminale). Contestualmente le parti sociali, con valutazione insindacabile in sede
giudiziale, ritennero di compensare l’abolizione con il riconoscimento, per gli appartenenti
alle aree A e B, in via definitiva, di una variazione della retribuzione tabellare e, per gli
appartenenti alla area C del corpo forestale, di un incremento della retribuzione individuale
di anzianità, evidentemente ritenendo che la retribuzione tabellare per tale area fosse già
sufficientemente congrua e non ulteriormente incrementabile per la salvaguardia degli
equilibri retributivi che devono essere garantiti tra le diverse categorie e livelli economici di
inquadramento.
4.1. Sulla base di tali premesse, la Corte territoriale, interpretando il contratto collettivo
regionale di lavoro, ha affermato che l’incremento della retribuzione tabellare previsto per
gli appartenenti alle aree A e B si incorpora oggettivamente nel trattamento economico,
mentre l’incremento della retribuzione anzianità previsto per l’area C del Corpo forestale
della Regione Sardegna costituisce un assegno ad personam non riassorbibile attribuito
individualmente e riconosciuto con lo scopo di conservare la differenza economica già
maturata in un determinato momento storico, ossia specificamente nel momento di entrata
in vigore del C.C.N.L.1998/2001.
5. Tale interpretazione del contratto collettivo regionale di lavoro non è stata validamente
censurata, dovendo ribadirsi che, in tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico
impiego privatizzato, l’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che consente di
denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti
ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del predetto D.Lgs., è norma di stretta
interpretazione sicché non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali ivi non
contemplati (Cass. n. 7671 del 2016, in fattispecie riguardante proprio l’interpretazione di
un contratto collettivo della Regione Sardegna). L’interpretazione del contratto collettivo di
ambito territoriale spetta al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto

2

.

R.G. 19035/2012

per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione,
qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua (Cass. n. 17716 e n. 21888 del 2016).
6. Nel caso di specie, non risulta denunciata la violazione dei canoni legali di ermeneutica
negoziale, né la doglianza relativa al vizio di motivazione investe la coerenza logica del
ragionamento sul quale si fonda l’interpretazione accolta, ossia l’equilibrio dei vari elementi
che costituiscono la struttura argomentativa del ragionamento, ma costituisce una
inammissibile critica al risultato interpretativo raggiunto, con la proposta di una possibile

degli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata, né una illogicità della soluzione accolta
dai giudici di merito, ma oppone una diversa interpretazione delle clausole contrattuali,
sostanzialmente riferibile ad una diversa ricostruzione dell’intenzione delle parti sociali,
ritenuta preferibile, oltrepassando i limiti entro cui è consentita la denuncia in sede di
legittimità di vizi afferenti all’interpretazione di disposizioni della contrattazione collettiva
integrativa o locale.
7.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con onere delle spese a carico di parte

soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi e in € 200,00 per esborsi,
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017

diversa soluzione. A ben vedere, il ricorso non evidenzia alcuna incompatibilità razionale

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