Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30243 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03043/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina

Margherita n. 262, presso lo studio dell’avvocato Luigi Marsico,

rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Stasi, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 0232/25/11 della Commissione tributaria

regionale di Bari – Sezione staccata di Foggia – depositata il 7

giugno 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Puglia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento relativo a IRPEF, emesso nei confronti di A.C. nella sua qualità di erede di T.M., coobbligata solidale con il marito A.R. relativamente agli importi definiti dalla CTP di Foggia con sentenza passata in giudicato. Ha rilevato il giudice di appello che l’Erario non aveva offerto alcuna prova dell’assunzione da parte della A. della qualità di erede della madre, essendo all’uopo inidonea la mera denuncia di successione e risultando in atti la successiva rinuncia all’eredità, con riguardo a un immobile che ancora risultava catastalmente intestato alla defunta madre, peraltro avvenuto nell’anno 2000, mentre la sentenza pregiudiziale passata in giudicato era stata emessa nel 2006, sicchè risultava inapplicabile del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 1.

2. Per la cassazione della citata sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con due motivi, resistiti con controricorso da A.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso lamenta:

1. Primo motivo: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione art. 476 c.c.” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare la documentazione allegata nel giudizio di secondo grado e segnatamente la visura storico-catastale relativa all’immobile oggetto del primo giudizio, dalla quale emergeva che la A. nel 2006 si era intestata l’immobile, compiendo pertanto un atto di inequivoca accettazione di eredità.

2. Secondo motivo: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che il presupposto dell’imposizione non era la sentenza tributaria pronunciata nei confronti di A.R. per l’anno di imposta 1983, bensì l’atto di accertamento stesso, notificato in data 1989, prima del decesso della coobbligata solidale, dante causa della controricorrente.

3. A.C. ha argomentato l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile laddove lamenta l’omesso esame di una produzione documentale in appello. Premesso infatti che di tale circostanza la sentenza impugnata non fa cenno alcuno, la doglianza avrebbe dovuto essere formulata in riferimento all’erronea applicazione delle norme in tema di nova in appello. In ogni caso, la censura addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto di produzioni documentali in appello e delle relative argomentazioni difensive. Tuttavia, tali circostanze sono meramente affermate nel motivo in esame che, in violazione dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) non riporta, nè specificamente indica, in quali atti processuali e in che fase del giudizio i documenti da cui dovrebbe ricavarsi la dimostrazione di quanto asserito sarebbero stati prodotti, così da non consentire a questa Corte di procedere alla verifica di quanto lamentato (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017). P

5. Peraltro va rilevato che non risulta neppure allegato che la voltura sia in qualche misura (sottoscrizione, delega) riferibile alla A., elemento da considerarsi pregiudizialmente necessario, posto che l’accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15888 del 11/07/2014).

6. Il secondo motivo è assorbito dalla reiezione del primo, posto che la conferma dell’esclusione della qualità di erede della controricorrente definisce la lite a prescindere dalla questione della sussistenza della solidarietà fiscale della sua dante causa.

7. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente A.C., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA