Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30243 del 15/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/12/2017, (ud. 28/09/2017, dep.15/12/2017),  n. 30243

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6730/2011, ha confermato la pronuncia con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto da S.R., funzionario del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, diretta al riconoscimento dell’indennità di missione nella misura di legge e del rimborso delle spese di viaggio, pari ad Euro 283,00.

2. Il dipendente aveva esposto che dal 23.8.2004 all’8.7.2007 aveva prestato servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Copenhagen con funzioni di Commissario Aggiunto Amministrativo Consolare e Sociale; che durante la permanenza nella sede estera era stato sottoposto a procedimento disciplinare per comportamento non conforme a correttezza verso altri dipendenti ed era stato quindi convocato a Roma per essere ascoltato a difesa nella seduta del 25.1.2007, al termine della quale il procedimento disciplinare era stato archiviato; che per poter presenziare alla seduta egli aveva dovuto fruire di tre giorni di ferie e si era dovuto accollare le spese di viaggio da Copenhagen a Roma e ritorno; che il Ministero degli Affari Esteri aveva respinto la sua richiesta di rimborso formulata ai sensi del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 147.

3. Il Giudice di primo grado aveva respinto la domanda osservando che, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici resta esclusivamente regolato dal CCNL e che le norme contrattuali in vigore all’epoca dei fatti non prevedevano in alcun modo il rimborso delle spese affrontate per partecipare al procedimento disciplinare.

4. La Corte di appello, nel confermare tale pronuncia, ha osservato che:

– il procedimento disciplinare a carico dello S. era stato formalmente instaurato ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, e dell’art. 24, comma 2, CCNL, normativa che pacificamente non prevede il rimborso delle somme oggetto di causa;

– non trova applicazione alla fattispecie il D.P.R. n. 18 del 1967, art. 147, poichè il D.P.R. n. 165 del 2001, art. 45, comma 5, ha espressamente previsto che la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 18 del 1967, si applica per le “funzioni e i relativi trattamenti economici accessori” del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali scolastiche, mentre, considerata la natura delle somme richieste dallo S., non si verteva in tema di trattamenti economici accessori;

– specificamente poi l’art. 147 citato, ricompreso tra le norme che regolano il procedimento disciplinare, non poteva trovare applicazione, stante la sopravvenuta nuova regolamentazione contenuta nel CCNL e nel D.Lgs n. 165/01, riguardante indistintamente tutti i dipendenti del Ministero degli Affari Esteri, fatta eccezione per i suoi diplomatici, siano essi in servizio a Roma o all’estero;

– infine, il dipendente in servizio all’estero ha sempre la possibilità di farsi rappresentare o di inviare memorie scritte e non ha l’obbligo di partecipare personalmente al procedimento disciplinare, per cui non vi sono motivi per distinguere la condizione del lavoratore che si trovi fuori dell’Italia rispetto a chi lavori a Roma.

5. Avverso tale sentenza S.R. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui oppone difese il MIUR con controricorso.

6. Il ricorrente S. ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1 (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 147, e dell’art. 24, comma 2, CCNL comparto Ministeri 16 maggio 1995, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), addebita alla sentenza di non avere considerato che il D.P.R. n. 18 del 1967 è legge speciale che trova applicazione a tutto il personale dipendente dal M.A.E. e quindi che le relative norme hanno continuato a disciplinare il rapporto di lavoro del personale in servizio all’estero anche a seguito della privatizzazione.

Si sostiene, inoltre, che il D.P.R. n. 18 del 1967, art. 147, non è stato abrogato per effetto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 72, comma 3, considerato che l’istituto disciplinato da tale norma non è stato regolato ex novo dalle norme contrattuali successive e continua a restare in vigore, con la funzione di tutelare il diritto di difesa del personale del Ministero degli Affari Estiri inquisito in sede disciplinare e in servizio all’estero, consentendogli di partecipare alla trattazione orale senza sopportarne gli oneri economici.

Si deduce, infine, l’erroneità dell’ulteriore affermazione secondo cui il D.P.R. n. 18 del 1967 troverebbe applicazione solo al personale della carriera diplomatica.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 5, in relazione al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 147, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la sentenza erroneamente ritenuto che l’art. 45 citato, nel richiamare la disciplina di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, si riferisca esclusivamente al trattamento economico accessorio.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione falsa applicazione dell’art. 24 CCNL 16 maggio 1995 in relazione all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonchè per omessa insufficiente, contraddittoria o motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), posto che la norma invocata inerisce al diritto di difesa del lavoratore inquisito e, se è vero che la norma contrattuale non impone la presenza dell’incolpato dell’audizione a difesa, è altresì vero che la partecipazione appartiene ad una scelta del dipendente inquisito.

4. I tre motivi di ricorso, involgendo questioni connesse riguardanti l’interpretazione della disciplina legale e contrattuale, possono essere esaminati congiuntamente; essi sono infondati per le ragioni che seguono.

5. La norma della cui applicazione si discute, il D.P.R n. 18 del 1967, art. 147, comma 3, dispone come segue: “Al personale in servizio all’estero che intervenga alla trattazione orale, spetta il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in Italia per ragioni di servizio”. Essa si inserisce nel contesto del procedimento che sì svolgeva dinanzi alla Commissione di disciplina e costituisce un’integrazione del T.U. n. 3 del 1957, art. 116, (Rimborso spese all’impiegato prosciolto), secondo cui “L’impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di missione. Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l’indennità di missione…”.

6. Poichè l’art. 147 citato è norma che integra il T.U. n. 3 del 1957, art. 116, lo stesso non trova più applicazione per il personale c.d. contrattualizzato del M.A.E. dall’entrata in vigore del CCNL 16 maggio 1995, in virtù del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 72 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 74, e succ. modif.), comma 4, secondo cui “a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994 – 1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, non si applicano il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. da 100 a 123, e le disposizioni ad esso collegate”.

7. Difatti, il rapporto di lavoro dell’attuale ricorrente, non appartenente alla carriera diplomatica, è assoggettato alle disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell’attuale D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In ambito disciplinare, trova specifica applicazione l’art. 55 di quest’ultimo D.Lgs., che contiene, appunto, i principi fondamentali in materia di sanzioni disciplinari e, per effetto dell’art. 72 del medesimo D.Lgs., a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994 – 1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, non si applicano il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. da 100 a 123, e le disposizioni ad essi collegate (come ammesso dallo stesso ricorrente, il D.P.R. n. 18 del 1967, art. 147, è ancillare al TU n. 3 del 1957, art. 116).

7.1. Conseguentemente, stipulato il primo contratto di settore, entrato in vigore il 16 maggio 1995, la normativa che regolava anteriormente il procedimento disciplinare dei dipendenti del M.A.E. (fatta eccezione per i soli diplomatici, in quanto personale non contrattualizzato) è da ritenere superata quanto alle disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro e la materia disciplinare ha trovato piena ed esaustiva regolamentazione nelle sopraindicate disposizioni normative e nella contrattazione collettiva di settore.

8. Correttamente, la Corte di appello ha ritenuto che la fattispecie è regolata dall’art. 24 CCNL e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, normativa che pacificamente non contempla il rimborso delle spese richieste dallo S..

9. Del tutto estranea alla normativa che regola il procedimento disciplinare, nel cui ambito trova regolamentazione la fattispecie dedotta in giudizio, è la previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, secondo cui “Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri”. All’evidenza, tale previsione attiene alla regolamentazione dei trattamenti economici spettanti al personale non diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.

10. L’onere delle spese del giudizio di legittimità resta a carico di parte ricorrente, in applicazione della regola generale della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 28 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017

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