Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30242 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15314/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

V.G., in proprio e quale socio, legale rappresentante pro

tempore della soc. L. Arredamenti di L. P. & C.,

snc; nonchè V.A. e L.P., in proprio e quali

soci della predetta società, tutti con l’avv. Antonio Morelli e

domicilio presso il suo studio in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo,

n. 86;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio, – Sez. 21 n. 169/21/11 depositata in data 30/11/2011, non

notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Co. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

che la parte contribuente reagiva all’avviso di accertamento notificatole il 21 novembre 2005 con la ripresa a tassazione di maggiore reddito induttivamente ricostruito per l’anno di imposta 1999, a seguito di indagine della G.d.F. sfociata in p.v.c. notificato alla parte;

che, nella sostanza, la parte contribuente conduceva attività di “commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale” e, dalle emergenze, risultavano all’Ufficio omissioni di contabilizzazione su operazioni imponibili;

che la contribuente eccepiva l’impossibilità di procedere de plano alla ricostruzione induttiva del reddito, in presenza di contabilità tenuta e non avendo considerato che i beni di cui si faceva riferimento consistevano in pezzi da mostra, esposizione, campionario, soggetti a rapida usura e deprezzamento, oltre alla circostanza che la volatilità della moda ne riduce la domanda e, quindi, il valore in tempi assai rapidi;

che, in margine, la contribuente eccepiva altresì di non aver avuto risposta alla richiesta di accedere al regime dell’accertamento con adesione ed al relativo trattamento agevolato, quantomeno per le sanzioni;

che il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della contribuente, annullando gli atti impositivi;

che spiccava ricorso l’Ufficio, invocando la riforma della sentenza di primo grado, che trovava però integrale conferma presso il giudice d’appello;

che insorge ancora l’Ufficio affidandosi ad unico motivo di ricorso;

che resiste la contribuente con puntuale controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di gravame si contesta insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.;

che, nella sostanza, l’Avvocatura dello Stato lamenta la contraddittorietà della motivazione, laddove in principio fa salvo l’accertamento, predicandone la legittimità e la validità, per poi stigmatizzare il comportamento dell’Ufficio che non ha accettato il contraddittorio endoprocedimentale, ove la parte contribuente avrebbe potuto rendere un apporto partecipativo, con effetti di vantaggio per la celere definizioni dei rapporti su base più attendibile e sottratta alla contestazione, per trarne – infine – la conclusione della conferma della sentenza di primo grado e l’annullamento degli atti impositivi di cui, in principio, aveva predicato la validità (recte, legittimità);

che il patrono erariale aggiunge non esservi espressa sanzione per il silenzio serbato dall’Ufficio alla domanda di accertamento con adesione e che gli atti erano stati tutti rappresentati al contribuente, la cui accertata conduzione dell’impresa legittimava la ripresa a tassazione con metodo induttivo;

che il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata, poichè – nella prima parte – la CTR dimostra di conoscere gli orientamenti di questa Corte in ordine agli effetti (non invalidanti) della violazione del contraddittorio preventivo, limitandosi a criticare il comportamento dell’Ufficio, ma nella seconda parte della motivazione espone la ragione del proprio convincimento, con il richiamo alla previsione normativa, ove richiede l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti per invalidare la contabilità aziendale e procedere in via induttiva autonoma, circostanza obliterata dall’Ufficio;

che trattasi di motivazione in fatto, sul bilanciamento delle emergenze probatorie e sui presupposti per l’accertamento induttivo, atta a sostenere la conclusione e sottratta allo scrutinio di legittimità di questa Corte;

che il motivo è dunque in parte inammissibile ed in parte infondato, sicchè il ricorso dev’essere rigettato;

che le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna l’Amministrazione ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio a favore delle parti contribuenti costituite, che liquida complessivamente in Euro tremila,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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