Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30242 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. II, 20/11/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 20/11/2019), n.30242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18954/2015 proposto da:

C.M.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Capranica 78, presso lo studio dell’avvocato Federico Mazzetti, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antonino Bongiorno

Gallegra;

– ricorrente –

contro

G.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Mazzini 27, presso lo studio dell’avvocato Franco Pastore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Ivaldo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 565/2015 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

per il rigetto nel resto del ricorso;

udito l’Avvocato Gallegra Bongiorno per il ricorrente che ha concluso

come da ricorso e l’avvocato Fabrizio Ivaldo che ha concluso come da

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da C.M.L. nei confronti di G.P.A. avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova con la quale è stato respinto l’appello proposto dall’odierno ricorrente nei confronti della sentenza pronunciata fra le parti dal Tribunale di Chiavari.

2. Il giudice di primo grado aveva, in particolare, respinto le domande dell’attore C. volte a conseguire l’accertamento che la G., con la quale aveva intrattenuto dapprima una relazione coniugale e, dalla quale si era poi separato, era solo fiduciariamente intestataria di due immobili siti in (OMISSIS), acquistati con danaro proprio. Chiedeva, quindi, che detti immobili gli venissero trasferiti senza corrispettivo e, inoltre, chiedeva l’accertamento giudiziale dell’inefficacia della revoca delle procure irrevocabili rilasciategli dalla G. quale mandatario.

2.1. Costituendosi la G. contestava la ricostruzione della situazione patrimoniale come allegata dall’attore e produceva la scrittura privata del 17/12/2003 sottoscritta dal C., con la quale egli riconosceva che, prima dell’acquisto dei due immobili, egli aveva preteso dalla G. una dichiarazione di riconoscimento di proprietà con procura a vendere l’immobile, ma che, in realtà, entrambi i cespiti erano stati acquistati con danaro, proveniente, nel primo caso, da un regalo alla G. da parte del padre, e, nel secondo, dal conto corrente della G. ed ereditato dal padre defunto. Inoltre, stante la effettiva titolarità dei beni, autorizzava espressamente la moglie a revocargli, quando riterrà, le suddette procure.

2.3. All’esito del giudizio di primo grado, disposta ctu sulla contestata autenticità della sottoscrizione della scrittura prodotta dalla convenuta, il tribunale attribuiva alla stessa il valore di confessione stragiudiziale ai sensi degli artt. 2730 c.c. e segg., contenuta in un documento consegnato alla controparte.

2.4. Sulla scorta di ciò il giudice di prime cure respingeva le domande attoree, dichiarava la legittimità della revoca di tali procure e condannava l’attore al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., oltre che al rimborso delle spese di lite.

3. Proposto gravame da parte del C., la Corte d’appello di Genova ricostruiva le contestazioni mosse dal C. alla scrittura privata datata 17/12/2003, distinguendo fra il disconoscimento della sottoscrizione e quella dell’autenticità della copia del documento ai sensi dell’art. 2719 c.c..

3.1. Nel dettaglio, il giudice d’appello disattendeva la prospettazione dell’appellante, secondo la quale a seguito dell’intervenuto disconoscimento ex art. 2719 c.c., della conformità della fotocopia prodotta all’originale, effettuata a margine del disconoscimento della sottoscrizione, parte convenuta avrebbe dovuto produrre l’originale della scrittura nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., in difetto dovendosi ritenere il documento inutilizzabile.

3.2. Diversamente opinando, la corte distrettuale riteneva non ravvisabile un preventivo termine decadenziale per la produzione dell’originale del documento oggetto di istanza di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c., ritualmente proposta dopo il disconoscimento della sottoscrizione come nella specie richiesto dalla G. e disposto dal giudice previa verifica dell’avvenuto deposito dell’originale nel termine all’uopo fissato dal Tribunale di Chiavari.

3.3. La corte disattendeva, inoltre, il motivo di gravame riguardante l’intervenuta revoca delle procure a vendere rilasciata dalla G. al C., sull’assunto che la scrittura del 17 dicembre 2003 costituirebbe una dichiarazione “ambigua e giuridicamente insensata” e pertanto priva di rilevanza ai fini della decisione.

3.4. Di diverso avviso era la corte, secondo la quale l’attore non aveva tempestivamente dedotto nè l’abuso di foglio firmato in bianco, nè la proposizione di querela di falso riguardo al contenuto della dichiarazione medesima.

3.5. Il tenore della scrittura si inseriva, ad avviso del giudice d’appello, nella travagliata dinamica di coppia delle parti, conviventi, coniugati e poi separati, e rispetto ad essa costituiva il riconoscimento del carattere simulatorio delle dichiarazioni e procure che la G. aveva rilasciato al C. in occasione dei due predetti acquisti immobiliari avvenuti da parte della prima.

4. La cassazione della sentenza in esame è chiesta dall’attore C. sulla base di quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste con controricorso G.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, art. 111 Cost., art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè la nullità della sentenza, per avere la corte territoriale ritenuto che l’originale del documento disconosciuto alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., cioè nella prima udienza successiva alla sua produzione da parte della convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, possa essere prodotto in giudizio dalla parte che l’ha prodotto anche dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dall’art. 183 c.p.c., comma 6, per le produzioni documentali.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Costituisce principio ermeneutico affermato da questa Corte che la disposizione di cui all’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. (cfr. Cass. 882/2018; 13425/2014).

1.3. Pertanto, se è pacifico che in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia la parte che intende avvalersene deve produrre l’originale necessario per la procedura di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c. (così Cass. 9869/2000; id. 7267/2014), la produzione deve avvenire nell’ambito del sub-procedimento di verificazione incidentale descritto negli artt. 214 c.p.c. e segg., secondo i tempi e le modalità indicate dal giudice (cfr. Cass. 4651/1979) e non la scansione processuale descritta nell’art. 183 c.p.c., comma 6 (cfr. Cass. 1366/2016; 10895/2018).

1.4. Nel caso di specie, le disposizioni di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., sono state puntualmente osservate, come argomentato dalla corte distrettuale, laddove (cfr. punto n. 5 della pag. 6 della sentenza) evidenzia che l’originale della scrittura privata disconosciuta è stato depositato dalla convenuta nel termine all’uopo fissato dal tribunale con ordinanza precedente a quella con cui è stata disposta la verificazione a seguito di tempestiva istanza della G. (cioè entro comunque il termine delle preclusioni istruttorie secondo il consolidato orientamento, cfr. Cass. 16915/2011; 26943/2008).

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione degli artt. 1988,1987,2697,1326,1350,1351,1392,1399 c.c., per avere la corte territoriale omesso di esaminare il secondo motivo di appello con il quale il C. contestava l’interpretazione data dal giudice di primo grado alle dichiarazioni della G. con le quali aveva riconosciuto che gli immobili acquistati erano di esclusiva proprietà dell’attore ed aveva dichiarato di avergli conferito procura irrevocabile per la vendita. Il giudice di primo grado aveva, ad avviso del ricorrente, errato nel ritenere dette dichiarazioni insufficienti a provare l’accordo fiduciario così come nel ritenere che l’onere di dimostrare l’esistenza del pactum fiduciae non poteva essere ritenuto esaurito dalla dichiarazione in questione.

2.1. La doglianza è infondata poichè, sebbene nella sentenza d’appello impugnata detto secondo motivo d’appello non venga distintamente esaminato, emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza che la doglianza sia stata assorbita nella valutazione di correttezza e decisività dell’efficacia probatoria derivante dalla verificazione dell’autenticità della scrittura privata del 17/12/2003.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 112,115 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 1723 c.c., comma 2, per avere la corte d’appello contraddittoriamente ritenuto che con la scrittura del 17/12/2003 il signor C. avesse esplicitamente conferito a G.P. il potere di revocare le procure a vendere anche nel suo interesse di mandatario rilasciate nell’ambito dell’acquisto delle due porzioni immobiliari da parte della G..

3.1. Il motivo è inammissibile perchè non specifica sotto quale profilo ricorrerebbe la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., finendo per proporre una ricostruzione dei rapporti fra le parti che, tuttavia, non inficia quella motivatamente operata dal giudice di merito sulla scorta delle risultanze istruttorie proposte dalle parti (Cass. 26769/2018).

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 96, 112,132 c.p.c., artt. 1226 e 2697 c.c., per avere la corte d’appello non adeguatamente vagliato il motivo di impugnazione proposto dall’appellante ove aveva censurato, oltre alla ritenuta superficialità delle difese dell’attore, il riconoscimento operato dal giudice di prime cure del danno per il tempo sottratto alle “proprie attività nell’occuparsi della presente causa”.

4.1. A questo proposito il ricorrente deduce che un simile danno non era neppure stato dedotto dalla convenuta, sicchè la pronuncia giudiziale aveva violato, oltre al principio della domanda, anche quello secondo il quale la liquidazione equitativa opera solo dopo l’accertamento in concreto del danno.

4.2. Il motivo non meritcuaccoglimento.

4.3. Il giudice d’appello dopo avere ritenuto effettivamente proposta fin dal primo grado la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ha concluso per la correttezza della statuizione sulla sua esistenza, al di là della individuazione del contenuto del pregiudizio patito. Così operando ha superato le considerazioni svolte dal primo giudice e fornito all’accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., un’autonoma giustificazione diversa da quella richiamata e censurata dal ricorrente.

4.4. In relazione al quantum, il giudice d’appello ha poi ritenuto congrua la misura liquidata dal tribunale motivando sulla scorta della comparazione con analoga domanda avanzata dall’attore e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni nell’importo di Euro 50.000,00.

4.5. Nessuna delle appena richiamate deduzioni è censurata dal ricorrente e, perciò, anche da questo punto di vista la censura appare destinata al rigetto.

5. L’esito di tutti i motivi comporta che il ricorso debba essere respinto.

6. L’applicazione del principio di soccombenza giustifica la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 6200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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