Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30242 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30242 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 17096-2012 proposto da:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI C.F. 80213330584, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI
12;
– ricorrente contro
2017
3748

CRAVENNA ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA O. LAZZARINI 19, presso lo studio degli avvocati
UGO SGUEGLIA e ANDREA SGUEGLIA, che la rappresentano
e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/12/2017

avverso la

sentenza n.

2219/2011 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2011 r.g.n.

1661/2008.

N. R.G. 17096 2012

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 2219 in data 6.7.2011, in parziale
accoglimento dell’appello proposto da Rosanna Cravenna avverso la sentenza di primo
grado, ha coì statuito. “…dichiara il diritto di Rosanna Cravenna al trattamento

retribuzione metropolitana, sia in riferimento all’indennità di servizio estero per i
periodi dedotti in giudizio in cui ha svolto le funzioni di Direttore presso l’I.C.C.
all’estero di Berna e quello di La Valletta, sino alla data di entrata in vigore della L. n.
127 del 26.5.2000 (rectius e nella misura di 4/5 dal 10.6.2000 al 13.4.2004);
che la Corte territoriale ha ritenuto che: l’art. 185 del D.P.R., che disciplina il
trattamento di reggenza, applicabile alle istituzioni culturali e scolastiche a far data dal
10.6.2000, data di entrata in vigore della L. 26.5.2000 n. 127, non disciplina l’intero
arco temporale in relazione al quale la Cravenna aveva rivendicato il pagamento
dell’indennità di servizio estero, ma solo quello compreso tra il 10 giugno 2000 ed il 9
gennaio 2003 e che per il periodo pregresso trovava applicazione l’art. 171 del
D.P.R.n. 18 del 1967; che in capo alla Cravenna doveva riconoscersi il diritto
all’indennità di servizio estero, mirando tale indennità ad indennizzare i maggiori
disagi derivanti dalla

prestazione all’estero e spettando a

prescindere

dall’inquadramento del dipendente ma in ragione del posto funzione ricoperto; che
detta indennità doveva essere determinata sulla base dei criteri indicati nell’art. 171
del D.P.R. n. 18 del 1967 sino alla data di entrata in vigore della L. n. 127 del 2000,
che aveva esteso agli istituti di cultura le limitazioni previste in origine per i soli uffici
consolari e per le ambasciate; per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge
n. 197 del 2000 e sino al 13.4.2004 doveva essere accolta la domanda proposta in via
subordinata dalla Cravenna volta al pagamento dell’indennità di servizio nel rispetto
delle previsioni dettate dall’art. 135 del D.P.R. n. 18 del 1967 nella misura massima
dei quattro quinti dell’indennità spettante al direttore di istituto;
che la Corte territoriale ha precisato che tale indennità era stata “limitata nella parte
dispositivo per mero errore materiale dovuto all’uso del mezzo informatico solo al
primo periodo che deve intendersi in tal modo emendato”;
che avverso detta sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a
tre motivi, al quale ha resistito con controricorso Rosanna Cravenna;
i

economico corrispondente alla qualifica C/2 – Direttore, sia in riferimento alla

N. R.G. 17096 2012

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi
dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; violazione del giudicato interno ai sensi dell’art. 360 c. 1
n. 3 ovvero, in via gradata ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 o n. 5 c.p.c.; sostiene che, in

aveva affermato il diritto della Cravenna a percepire il trattamento economico
metropolitano relativo alla qualifica superiore soltanto per il periodo dal 1.7.199823.10.2000, la Corte territoriale, pur avendo la lavoratrice richiesto la riforma della
sentenza solo nella parte in cui era stato negato il diritto all’indennità di servizio
estero, aveva nondimeno dichiarato il diritto della medesima a percepire il trattamento
metropolitano “per i periodi dedotti in giudizio in cui ha svolto le funzioni di Direttore
presso l’I.C.C. all’estero di Berna e quello di La Valletta, sino alla data di entrata in
vigore della L. n. 127 del 26.5.2000 (rectius e nella misura di 4/5 dal 10.6.2000 al
13.4.2004);
che con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.1 n. 4 c.p.c,
violazione dell’art. 437 c.p.c. e, in subordine dell’art. 156 c. 2 c.p.c. per avere la
Corte territoriale pronunciato sulla domanda subordinata proposta per la prima volta
solo in sede di appello; assume che con il ricorso dì primo grado la Gravenna,
premesso di avere ricevuto la speciale indennità di rappresentanza prevista dall’art. 6
c. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 62 del 1998 aveva chiesto la condanna del Ministero “al
pagamento delle differenze tra il citato trattamento C2 e quello corrisposto correlato
alla qualifica inferiore” precisando nelle conclusioni che, in ordine alle differenze
retributive rivendicate con riferimento alla indennità di servizio all’estero, quest’ultima
doveva essere calcolata “sull’assegno base previsto per il Direttore di cui alla tabella D
allegata al D. Lgs. n. 62 del 1998 e aggiunge che in sede di appello la ricorrente aveva
richiesto in via subordinata che fosse riconosciuto il suo diritto a che “nel calcolo delle
differenze di trattamento economico …sia computata anche la indennità di sede estera
ex art. 170 -171 D.P.R. n. 18 del 1967; deduce, solo in via subordinata, la nullità
della sentenza ove ritenuto insanabile il contrasto tra motivazione e dispositivo letto in
udienza;
che con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e, ai
sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , violazione e/o falsa applicazione degli artt. 45 c.
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violazione del giudicato formatosi sulla statuizione del giudice di primo grado che

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5 e 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 171, 171 bis e 185 del D.P. R. n. 18 del
1967, dell’art. 14 c. 4 e 5 della L. n. 401 del 1990 prima della modifica ad opera della
L. n. 147 del 2000, dell’art. 14 c. 4 legge della L.n. 401 del 1990 come modificato
dalla L. n. 147 del 2000 , dell’art. 7 L. n. 147 del 2000, dell’art. 22 c. 32 della L. n.
724 del 1994; sostiene che: a) nella sentenza di primo grado non risultava affermato

riferite le rivendicazioni della lavoratrice; b) l’affermazione della Corte territoriale
secondo cui “per il periodo antecedente al 10.6.2000 occorre fare applicazione del solo
art. 171 che disciplina in via generale l’indennità di servizio all’estero sarebbe in
contraddizione con l’ affermata natura non retributiva della indennità di cui all’art. 171
del D.P. R. n. 18 del 1967; c) la sentenza sarebbe erronea in quanto, in contrasto con
l’art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e con l’art. 45 c. 5 del D. Lgs. n. 165 del 2001,
aveva riconosciuto il diritto alla indennità di servizio estero nonostante lo svolgimento
delle funzioni di direttore rientrasse tra i compiti dell’addetto; d) soltanto con la
modificazione introdotta con la L. n. 147 del 2000 troverebbe applicazione l’art. 170
del D.P. R. n. 18 del 1967 e l’indennità di servizio spetterebbe agli addetti alle
istituzioni di cultura solo dopo l’entrata in vigore della L. n. 167 del 2000 e solo in
caso di provvedimento formale dell’attribuzione del posto organico e non anche in
caso di esercizio di mansioni diverse da quelle attribuite; ai sensi dell’art. 185 del DPR
n. 18 c. 4 del 1967 l’indennità di servizio estero è commisurata al posto occupato in
ruolo; e) la lavoratrice aveva già percepito l’indennità di servizio estero nella misura
prevista per il posto occupato di addetta presso l’istituto di cultura all’estero ( secondo
le deduzioni da essa svolte nel ricorso di primo grado) e aveva domandato in sede di
appello le differenze sulla indennità estera; f) ove ritenuto che in caso di reggenza di
istituti di cultura l’indennità di servizio estero deve essere corrisposta nella misura
prevista per il direttore titolare, in ogni caso non compete al reggente una differenza
di indennità perchè l’art. 185 D.P.R. n. 18 del 1967, nel testo precedente le modifiche
introdotte dalla legge n. 167 del 2000 non riconosceva l’indennità di servizio all’estero
ai direttori nominati ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L. n. 401 del 1990;f) l’indennità di
servizio estero percepita dagli addetti è comunque superiore ai 4/5 dell’ipotetica
indennità spettante ai direttori;
che in via preliminare:

3

che l’art. 185 del D.P.R n. 18 del 1967 disciplinava l’intero periodo al quale erano

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è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente
sul rilievo della tardività della notifica eseguita dall’ Avvocatura Generale dello Stato a
mezzo posta a norma della L. n. 53 del 1994 perché trova applicazione il principio di
scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il
destinatario della notifica (C. Cost. n. 477 del 2002) anche nell’ipotesi in cui la notifica

parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, con l’unica differenza che in tal caso alla
data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, che segna il momento perfezionativo
per il notificante, va sostituita la data di spedizione del piego raccomandato (cfr. Cass.
18851/2017, 9912/2016, 47041/2011, Cass. n. 17748/2009; n. 5024/2009; n.
6402/2004); nella fattispecie in esame l’impugnazione deve ritenersi tempestiva in
quanto proposta entro il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo
applicabile “ratione temporis” (il procedimento di primo grado è iniziato prima del
4.7.2009): la spedizione del piego raccomandato è stata effettuata 6.7.2012 a fronte
di sentenza pubblicata il 6.7.2011 nel rispetto del termine annuale di cui all’art. 327
c.p.c. (il ricorso di primo grado risulta proposto nell’anno 2004);
è infondata l’ eccezione di nullità della notifica del ricorso per mancata indicazione
dell’ufficio postale di spedizione nella relata di notificazione, per mancata
sottoscrizione del notificante e della indicazione del domicilio, per mancata
annotazione, sull’avviso di ricevimento, della parte istante mittente, trovando
applicazione il principio generale posto dall’art. 156 c.p.c., secondo cui l’attività di
notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei
requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente e che tale
nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione
dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione
stessa (Cass. 18851/2017, 9912/2016, 13758/2014, relative all’assenza di
sottoscrizione del notificante sulla busta contenente l’atto da notificare; Cass.
15081/2004 relativa all’assenza dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine;
Cons. di Stato, Sez. IV, 3101/2013 relativa all’assenza del timbro dell’ufficio postale
sulla copia notificata del ricorso; Cons. Stato, Sez, IV, 1199/2014, relativa alla
mancanza del timbro postale in calce alla relata di notifica);
che la controricorrente non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere i
principi innanzi richiamati, ai quali va data continuità poiché le ragioni indicate a
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a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della

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sostegno delle decisioni innanzi richiamate, da intendersi richiamate ai sensi dell’art.
118 c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;
che il primo motivo è inammissibile perché il ricorrente, in contrasto con i principi
sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, trascrive
solo uno stralcio del ricorso di appello e della sentenza di primo grado, atti che non

Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010);
che il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui è dedotta la violazione
dell’art. 437 c.p.c. perchè, ancora una volta, il ricorrente in contrasto con i principi
sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4 non
riproduce nel ricorso i passi salienti e rilevanti del ricorso corso di primo grado, della
sentenza di primo grado ed il ricorso in appello, atti che non sono allegati al ricorso
per cassazione ( valgono al riguardo le considerazioni innanzi svolte);
che il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui è dedotta la nullità della
sentenza impugnata perchè il ricorrente, non formula reali motivi di censura ma si
limita a rimettere a questa Corte il giudizio sulla insanabilità del dedotto contrasto tra
dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza impugnata;
che il terzo motivo, che pone la questione della misura dell’indennità estero che
compete all’addetto degli istituti italiani di cultura all’estero (I.I.C.), istituiti con la
legge n. 2179 del 19 dicembre 1926, in ipotesi di esercizio delle mansioni del reggente
in caso di vacanza del relativo posto, è infondato alla luce dei principi affermati da
questa Corte nelle sentenze n. 17299 del 2016 e n. 12344 del 2016;
che nelle richiamate sentenze sono stati affermati i seguenti principi : l’indennità di
servizio all’estero prevista dall’art. 171 DPR 18/1967 è commisurata non in relazione
al posto-funzione occupato in base ad apposita determinazione della competente
autorità, bensì in riferimento al posto funzione ricoperto anche in via di mero fatto non
essendovi alcuna ragione per dare rilievo alla sola attribuzione formale del postofunzione piuttosto che all’esercizio in concreto della funzione, che costituisce la
ragione del riconoscimento della indennità (destinata a sopperire, per quanto previsto
dall’articolo 171 DPR cit., agli oneri derivanti dal servizio all’estero); per il periodo
decorrente dal 10 giugno 2000, venendo in rilevo la disciplina dell’articolo 185 del DPR
18/67, riferita al personale che assume la reggenza “della rappresentanza diplomatica
o dell’ufficio consolare”, in quanto estesa alle istituzioni culturali in forza della legge
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deposita unitamente al ricorso per cassazione (Cass. SSUU 8077/2012, 22726/2011;

N. R.G. 17096 2012

127/2000 ( che ha modificato l’articolo 14 co. 4 L. 401/1990), detta indennità, in caso
di assunzione della reggenza per vacanza del posto, spetta nella misura dei 3/5 di
quella che compete al titolare dell’ufficio ed in aggiunta alla propria indennità di
servizio, fermo restando che in nessun caso l’indennità di servizio all’estero del
reggente può superare i quattro quinti dell’indennità di servizio all’estero prevista per

indennità prevista per il posto funzione assunto in reggenza costituisce fatto
impeditivo della pretesa del reggente, che deve essere allegato e provato dal Ministero
debitore ;
che il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra
richiamate perchè ne condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art.
118 disp. att. c.p.c. e perchè il ricorrente non apporta argomenti decisivi che
impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;
che il terzo motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente deduce che la
controricorrente avrebbe già percepito l’indennità di servizio nella misura prevista in
quanto la Corte territoriale si è limitata a dichiarare il diritto della Cravenna a
percepire l’indennità estero per il tempo in cui svolse le funzioni di Direttore presso gli
IIC esteri nella misura di 4/5 dal 16.2.200 al 13.4.2004, in corretta applicazione dei
principi innanzi richiamati;
che il ricorso deve essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,
oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA, con distrazione in
favore degli Avvocati Ugo Sgueglia e Andrea Sgueglia, difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso nell’Adunanza Camerale del 28 settembre 2017
Il Presidente

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